Common use of Cause di forza maggiore Clause in Contracts

Cause di forza maggiore. Il Fornitore potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in ogni caso di Forza Maggiore. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente informare per iscritto il Cliente indicando la causa di Forza Maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 giorni lavorativi, il Cliente potrà, temporaneamente, reperire i Prodotti e/o i Servizi di sua necessità da altro Fornitore fermo l’impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, a riacquistare dal Fornitore i Prodotti e/o i Servizi. Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di Forza Maggiore, indicando anche la data delle prime consegne dei Prodotti e/o di ripresa nello svolgimento dei Servizi. Se la causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, Fornitore e Cliente si incontreranno per valutare la possibilità di ritenere risolto il contratto di fornitura stipulato. In ogni caso il Cliente dovrà ritirare e pagare tutti i Prodotti a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali non diversamente utilizzabili. Il Cliente dovrà tempestivamente informare il Fornitore di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il Prodotto realizzato dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per il Fornitore. In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.

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Samples: General Terms and Conditions for the Supply of Products and Services in the Mechanical Fasteners Sector, General Terms and Conditions for the Supply of Products and Services in the Mechanical Fasteners Sector, General Terms and Conditions for the Supply of Products and Services in the Mechanical Fasteners Sector

Cause di forza maggiore. Il il Fornitore potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in ogni caso di Forza Maggiore. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente informare per iscritto il Cliente indicando la causa di Forza Maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 giorni lavorativi, il Cliente potrà, temporaneamente, reperire i Prodotti e/o i Servizi il Prodotto di sua necessità da altro Fornitore fermo l’impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, a riacquistare dal Fornitore i Prodotti e/o i Serviziil Prodotto. Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di Forza Maggiore, indicando anche la data delle prime consegne dei Prodotti del prodotto. Il Cliente e/o di ripresa nello svolgimento dei Servizi’ tenuto ad accettare tali consegne. Se la causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, Fornitore e Cliente si incontreranno per valutare la possibilità di ritenere risolto il contratto di fornitura stipulato. In ogni caso il Cliente dovrà ritirare e pagare tutti i Prodotti tutto il prodotto a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali non diversamente utilizzabili. Il Fornitore potrà invocare la Forza Maggiore in tutti i casi in cui la sua prestazione dovesse diventare particolarmente onerosa o impossibile. Si intendono fatti certi integranti Forza Maggiore, con elenco meramente indicativo e non tassativo le seguenti cause: • calamità naturali (terremoti, incendi alluvioni, tempeste,ecc. • conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo. • conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o del settore o dello stabilimento. • conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore occupazione o serrata, che riguardino i fornitori del Fornitore, i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono interessati al processo di produzione. • ordinanze dell’autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale. • divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dall’autorità sanitaria o pubblica in generale. • incidenti sul lavoro, sequestri, guasti macchina, esplosioni, mancanza di disponibilità dell’energia elettrica e ogni e qualunque fatto che possa limitare o escludere la possibilità di produzione. Il Cliente dovrà tempestivamente informare il Fornitore di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il Prodotto prodotto realizzato dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per il Fornitore. In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.

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Samples: General Terms and Conditions of Supply

Cause di forza maggiore. Il Fornitore potrà sospendere i propri 12.1 L’esecuzione di qualsivoglia obbligo contrattuale disciplinato nelle presenti Condizioni di acquisto s’intenderà sospeso, senza alcuna responsabilità per la Parte inadempiente, nella misura e per il periodo di tempo in cui tale Parte sia impedita per causa di forza maggiore. Per causa di forza maggiore si intendono: guerre; incendi; alluvioni; altri disastri naturali; scioperi; guasti dei macchinari o degli impianti; controversie di lavoro; attacchi informatici; atti o interventi diretti di qualsiasi governo o sua sottodivisione; o altri eventi simili che ricadono oltre il ragionevole controllo della Parte colpita e che non sarebbe stato possibile evitare esercitando una ragionevole diligenza (“Forza Maggiore”). 12.2 Se una delle Parti non è in grado di, o non appena una delle Parti ha ragione di credere che non sarà in grado di, adempiere ad uno dei suoi obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in ogni caso base a questo contratto per cause di Forza Maggiore. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente , la stessa Parte è tenuta a informare per iscritto il Cliente indicando iscritto, non appena ragionevolmente possibile, l’altra Parte circa la natura, l’estensione e la durata stimata della sospensione della prestazione. Tale Parte è tenuta a impiegare tutti gli sforzi ragionevoli per contrastare la causa di Forza Maggiore invocata ee riprendere la prestazione, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assuntie deve adottare tutte le misure e le precauzioni commercialmente ragionevoli per alleviarne gli effetti. Se la causa Entrambe le Parti concordano che lavoreranno in buona fede per minimizzare l’interruzione e l’impatto di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 giorni lavorativi, il Cliente potrà, temporaneamente, reperire i Prodotti e/o i Servizi di sua necessità da altro Fornitore fermo l’impegno tale evento per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, a riacquistare dal Fornitore i Prodotti e/o i Servizil’altra Parte. Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di Forza Maggiore, indicando anche la data delle prime consegne dei Prodotti e/o di ripresa nello svolgimento dei Servizi. Se La Parte che invoca la causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, Fornitore e Cliente si incontreranno per valutare è tenuta a dare notifica tempestivamente all’altra Parte su quando sarà in grado di riprendere la possibilità di ritenere risolto il contratto di fornitura stipulato. In ogni caso il Cliente dovrà ritirare e pagare tutti i Prodotti a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali non diversamente utilizzabili. Il Cliente dovrà tempestivamente informare prestazione. 12.3 Se il Fornitore fa appello a una situazione di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente Maggiore, l’Acquirente non dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da ricevere un trattamento meno favorevole di quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicheràgarantisce agli altri clienti, ponendo ai suoi clienti all’interno del gruppo del Fornitore o ai suoi altri fornitori interni. Il Fornitore impiegherà ogni sforzo ragionevole per acquisire, mediante l’acquisto o in esserealtro modo, comunquequantità aggiuntive di Prodotto da altri fornitori o da uno dei suoi affiliati, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il ad aumentare in altro modo la fornitura di Prodotto realizzato dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per il Fornitore. In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle fornituredisponibile.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Cause di forza maggiore. Il Fornitore potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in ogni In caso di Forza Maggioregravi calamità, anche naturali, che interessano il territorio di consegna o di ritiro della merce, il contratto o la quota non eseguita, si risolve al diritto. In caso di scioperi di categoria - comunque comprovati - che impediscano la regolare esecuzione anche parziale del contratto, la parte impedita ad eseguire deve segnalare immediatamente alla controparte, a mezzo telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento. Il contratto s'intenderà automaticamente prorogato per la durata dell'impedimento se esso non superi 15 (quindici) giorni. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il Fornitore intenda avvalersi contratto o la quota non eseguita, e' risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di detta facoltà dovrà tempestivamente informare per iscritto il Cliente indicando la causa di Forza Maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assuntiprezzo. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre forza maggiore è in dipendenza di uno sciopero aziendale, di durata superiore ai 15 giorni lavorativi(quindici) giorni, il Cliente potràle parti possono chiedere la risoluzione del contratto o della quota non eseguita, temporaneamente, reperire i Prodotti e/o i Servizi nel rispetto delle eventuali differenze di sua necessità da altro Fornitore fermo l’impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza Maggiore, a riacquistare dal Fornitore i Prodotti e/o i Servizi. Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di Forza Maggiore, indicando anche la data delle prime consegne dei Prodotti e/o di ripresa nello svolgimento dei Serviziprezzo. Se la causa di Forza Maggiore dovesse protrarsi forza maggiore è costituita da comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su richiesta fatta dal compratore, nel predetto termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, deve mettere la merce venduta a disposizione del compratore stesso, nel luogo dove si trova contro deduzione delle spese normali di trasporto. In questo caso la merce deve essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione. Se le operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e quest'ultimo non vi provvede per oltre 120 denunciata e comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore entro il termine di 15 (quindici) giorni, Fornitore e Cliente si incontreranno per valutare la possibilità può sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro rimborso delle spese normali di ritenere risolto il contratto di fornitura stipulato. In ogni caso il Cliente dovrà ritirare e pagare tutti i Prodotti a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali non diversamente utilizzabili. Il Cliente dovrà tempestivamente informare il Fornitore di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare al Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che il Fornitore indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il Prodotto realizzato dal Fornitore in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per il Fornitore. In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle fornituretrasporto.

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Samples: Contratto Di Vendita