Cause di forza maggiore. In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento
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Samples: Contratto Tipo Di Coltivazione, Contratto Quadro Per La Moltiplicazione Di Sementi Di Barbabietola Da Zucchero, Contratto Tipo Di Coltivazione
Cause di forza maggiore. In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
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Samples: Contratto Tipo Di Coltivazione, Contratto Tipo Di Coltivazione, www.agerborsamerci.it
Cause di forza maggiore. In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 30 (quindicitrenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. a. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa documentata del sopraggiunto impedimento. Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l'evento non sia attribuibile ad una delle parti.
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Samples: www.agerborsamerci.it, www.micotossine.it