Cause di risoluzione del contratto. La ASL Roma 6 risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi: 1) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6; 2) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6 in caso proroga del contratto; 3) si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; f) il fornitore ceda il contratto; g) il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della ASL Roma 6; h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. La ASL Roma 6 ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: ▪ il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto; ▪ il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; ▪ il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti; ▪ il fornitore non superi il periodo di prova così come indicato dal presente capitolato; ▪ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ▪ il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità; ▪ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; ▪ il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda; ▪ il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto. In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause la ASL Roma 6 si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: Service Agreement
Cause di risoluzione del contratto. La ASL Roma 6 risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
1) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6;
2) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6 E’ in caso proroga del contratto;
3) si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
f) il fornitore ceda il contratto;
g) il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della ASL Roma 6;
h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. La ASL Roma 6 ha altresì la facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto ai sensi dell'artnei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. 1453 del C.C.è stato risolto il contratto di appalto principale; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati, previa diffida durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta ad adempiere dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di dirittoimprorogabile prefissatole, qualora: ▪ il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contrattoa sanare tali irregolarità; ▪ il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; ▪ il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti; ▪ il fornitore non superi il periodo di prova così come indicato dal presente capitolato; ▪ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ▪ il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità; ▪ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; ▪ il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda; ▪ il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto. In Nel caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause la ASL Roma 6 si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento del maggior dannodei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nessuno esclusononché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizioogni eccezione rimossa, ecc. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile all’immediata riconsegna dei lavori e penale delle opere nello stato in cui lo stesso possa incorrere si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a norma -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzioneconsegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate.
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Samples: Subcontract Agreement
Cause di risoluzione del contratto. La ASL Roma 6 risolverà il Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto di dirittoper inadempimento, ai sensi dell'artdell’art. 1456 del C.C. nei Codice Civile, le seguenti casi:
1) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6;
2) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6 in caso proroga del contratto;
3) si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casifattispecie:
a) in caso apertura di cessazione dell'attività oppure in caso una procedura di concordato preventivofallimento a carico dell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza;
b) cessione dell’attività, di fallimentocessione d’azienda, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appaltodell’impresa;
c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivicessione del contratto;
d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva consegna per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione più di diritti due volte di brevettoprodotti non conformi a quelli campionati;
e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto inosservanza delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura norme di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contrattolegge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi delle Province sede degli impianti produttivi;
f) il fornitore ceda il contrattodanni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente;
g) il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della ASL Roma 6interruzione non motivata del servizio;
h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. La ASL Roma 6 ha altresì la facoltà di risolvere subappalto totale o parziale del servizio, con esclusione dei casi previsti dal capitolato;
i) qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto; Nelle ipotesi sopra indicate il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende sarà risolto di dirittodiritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa tramite semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata a/r. Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell’appalto comporterà l’obbligo di risarcimento da parte dell’impresa aggiudicataria. Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, qualora: ▪ il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto; ▪ il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; ▪ il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti; ▪ il fornitore non superi il periodo di prova così come indicato dal presente capitolato; ▪ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ▪ il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità; ▪ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; ▪ il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda; ▪ il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto. In caso di risoluzione del contratto comporterà per una l’impresa la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Ente per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l’impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto al pagamento delle suindicate cause la ASL Roma 6 forniture regolarmente eseguite. Nell’arco della durata del contratto, l’Ente si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui risolvere lo stesso per inadempienza del contraente dopo tre contestazioni a cui abbia fatto seguito l’applicazione della penale per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali, anche senza nessun obbligo di risarcimento danni. L’impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa incorrere a norma insorgere in tema di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzioneesecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.
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Samples: Capitolato E Disciplinare Di Gara
Cause di risoluzione del contratto. La ASL Roma 6 risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
1) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6;
2) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6 in caso proroga del contratto;
3) stazione appaltante si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
f) il fornitore ceda il contratto;
g) il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della ASL Roma 6;
h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. La ASL Roma 6 ha altresì riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 136 e 137 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai sensi dell'art. 1453 requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario; - a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili; - nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal direttore dell’esecuzione; - qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia; - ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: ▪ il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto; ▪ - per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio; - ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fornitore non esegua fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; ▪ il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti; ▪ il fornitore non superi il periodo di prova della privacy così come indicato disposto dal presente capitolato; ▪ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda d. lgs. 196/2003. A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione risoluzione del contratto di appalto nei termini prescrittil'operatore economico aggiudicatario deve provvedere allo sgombero delle aree di esecuzione della prestazione contrattuale e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; ▪ il fornitore si renda colpevole in caso di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'operatore economico aggiudicatario i relativi oneri e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità; ▪ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; ▪ il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda; ▪ il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appaltospese. In caso di La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause la ASL Roma 6 si riserva gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo affidare il risarcimento del maggior dannoservizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e o penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge dell’operatore economico per i fatti il fatto che hanno motivato ha determinato la risoluzione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cause di risoluzione del contratto. La ASL Roma 6 risolverà 1. Ove nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative o regolamentari comunali che determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'artfatta salva la possibilità di trasformazione in conseguenza della eventuale nuova entrata introdotta.
2. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
1) per Costituisce inadempimento alla presente concessione, la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6;
2) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6 in caso proroga o parziale effettuazione del contratto;servizio.
3) si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
f) il fornitore ceda il contratto;
g) il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della ASL Roma 6;
h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. La ASL Roma 6 Comune ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.dell’art.1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro qualora a titolo esemplificativo il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualoraconcessionario: ▪ il fornitore • non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto; ▪ il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto di appaltocon la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie; ▪ il fornitore non impieghi personale • per gravi e/o attrezzature reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o locali con reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; • qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il Comune;
4. Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. rubricato “Risolubilità del contratto per inadempimento” per i requisiti concordati casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (“clausola risolutiva espressa”), le seguenti fattispecie non esaustive: • mancata assunzione del servizio entro la data stabilita; • fallimento o altra procedura concorsuale a carico del concessionario; • instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale del concessionario per reati contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l’immagine e la reputazione del Comune, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia; • inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi; • mancato pagamento da parte del concessionario delle retribuzioni e/o dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e collaboratori in genere; • ulteriori inadempienze del concessionario dopo la comunicazione di n. 5 penalità nel rispetto alle normative vigenticorso del medesimo anno; ▪ il fornitore non superi il periodo di prova così come indicato dal • inadempimento che si protragga per oltre tre giorni; • grave inosservanza delle norme previste nel presente capitolato; ▪ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda • sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del concessionario del servizio senza giustificato motivo accolto dall’Amministrazione Comunale; • violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali sicurezza e salute dei lavoratori; • comprovata inadeguatezza sia nell’organizzazione del lavoro che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescrittidegli interventi previsti; ▪ il fornitore • quando l’impresa si renda colpevole di frode e/frode; • insussistenza dei requisiti dal capitolato per l’ammissione alla gara; • interruzione immotivata del servizio senza giustificato motivo o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contrattogiusta causa; • ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto;
5. Nei casi previsti dal presente articolo, dopo l'applicazione delle penalità; ▪ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; ▪ il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda; ▪ il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto. In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause la ASL Roma 6 si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva prestata che viene incamerata dal fornitore comune, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Ente potrà comunque, nessuno esclusoin caso di inadempimento, per l'affidamento a terzi della fornitura/serviziodiffidare ad adempiere il concessionario ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile. La risoluzione del contratto provoca la cessazione del concessionario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
6. In caso di decadenza il comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, ecc. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma come individuato dall’esperimento di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzioneprocedura di gara.
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Samples: Concession Agreement
Cause di risoluzione del contratto. La ASL Roma 6 risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
1) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6;
2) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6 in caso proroga del contratto;
3) si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
a) in : • In caso di cessazione dell'attività dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatariodell’aggiudicatario, o qualora l’aggiudicatario prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
b) allorché ; • Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione l’esecuzione del contratto di appalto;
c) qualora ; • Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) allorché ; • Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
e) qualora ; • Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
f) il ; • Il fornitore ceda il contratto;
g) il ; • Il fornitore subappalti anche una parte della fornitura senza autorizzazione della ASL Roma 6;
h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. La ASL Roma 6 fornitura; L’Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'artdell’art. 1453 del C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: ▪ il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto; ▪ il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; ▪ il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti; ▪ il fornitore non superi il periodo di prova così come indicato dal presente capitolato; ▪ il • Il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda all’ingiunzione dell’AOB di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ▪ il • Il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione l’applicazione ripetuta delle penalità; ▪ il • Il fornitore sospenda l'esecuzione l’esecuzione del contratto per motivi ingiustificabili e imputabili al fornitore medesimo; ▪ il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda; ▪ il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto. In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate su indicate cause la ASL Roma 6 l’AOB si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento l’affidamento a terzi della fornitura/del servizio, ecc. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: Servizio Di Vigilanza Antincendio