CAUZIONI E GARANZIE. 1) A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del servizio di illuminazione votiva, la Concessionaria costituisce alla data di inizio della gestione del servizio apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura pari al 10%, fatte salve le riduzioni di legge (d.Lgs. 50/2016 art.183 c.13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In caso di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativa, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento di eventuali penali in via prioritaria al concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà all'escussione della garanzia. La ditta concessionaria autorizza il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comune. 2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,
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Samples: Contratto Per La Concessione Del Servizio Di Illuminazione Votiva
CAUZIONI E GARANZIE. 1) A 10.2.1 Al momento della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare documentazione comprovante l’avvenuta costituzione di una cauzione a favore del Comune di Collesalvetti di importo corrispondente al 10% del valore contrattuale, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione rispetto delle norme contenute nel contratto. Detta somma rappresenta cauzione definitiva e può essere costituita, a scelta dell'offerente, nelle seguenti forme: - in contanti; - assegno circolare; - in titoli del servizio debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di illuminazione votivatesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, la Concessionaria costituisce alla data a titolo di inizio della gestione pegno a favore dell’amministrazione giudicatrice, - mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del servizio apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura pari al 10%decreto legislativo 1° settembre 1993, fatte salve le riduzioni di legge (d.Lgs. 50/2016 art.183 c.13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In caso di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativan. 385, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento di eventuali penali svolgono in via prioritaria al concessionario esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e solo in caso che sono sottoposti a revisione contabile da parte di mancato adempimento procederà all'escussione della garanziauna società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La ditta concessionaria autorizza il Comune fideiussione dovrà contenere le seguenti inderogabili condizioni: I° operatività entro quindici giorni a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione ; II° rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Comune.
2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,debitore principale;
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Samples: Public Notice for the Transfer and Establishment of Surface Rights
CAUZIONI E GARANZIE. 1) A . Per la partecipazione alla gara le ditte dovranno prestare una cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta pari al 2% dell’importo a base d’asta pari a € 648,00, costituita alternativamente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del corretto adempimento degli obblighi derivanti D.Lgs 01.09.1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla concessione data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della escussione del servizio di illuminazione votivadebitore principale, la Concessionaria costituisce rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La cauzione provvisoria dovrà contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla data di inizio cauzione definitiva, in favore della gestione del servizio apposita stazione appaltante.
3. La cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali definitiva nella misura pari al del 10%% dell’importo contrattuale è depositata prima della stipula del contratto, fatte salve le riduzioni sotto forma di legge (d.Lgspolizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 50/2016 art.183 c.13) 107 del costo annuo operativo D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di esercizio desunto rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal PEF Ministero del Tesoro, Bilancio e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In caso Programmazione Economica e dovrà essere di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativa, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento di eventuali penali in via prioritaria al concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà all'escussione della garanziadurata complessiva del contratto. La ditta concessionaria autorizza il Comune a disporre garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia stessa nel modo più ampiomedesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
4. Il concessionario, alla stipula del contratto di gestione, dovrà depositare una polizza di assicurazione che copra l'Amministrazione Comunale (all risck) da eventuali danni totali o parziali di impianti ed opere preesistenti, rischio di incendi per l’immobile (per € 2.500.000,00) e di responsabilità civile verso terzi (per € 1.500.000,00).
5. La/e garanzia/e fidejussoria/e dovrà garantire tutto il periodo contrattuale di 9 (nove) anni con rinnovi automatici obbligatori annuali e riscuotibili a prima richiesta. Dovranno prevedere espressamente la rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale al beneficio della preventiva escussione del debitore e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, loro operatività entro 15 giorni; anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il Comune potrà chiedere altresì la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comune.
2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,
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Samples: Capitolato d'Onere
CAUZIONI E GARANZIE. 5.1 GARANZIA FIDEUISSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 123 del D.P.R. n° 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del servizio dell’importo contrattuale; in caso di illuminazione votivaaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la Concessionaria costituisce garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento previsto è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La cauzione definitiva, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna dell’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di inizio emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato, e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L ’Amministrazione può avvalersi della gestione del servizio apposita garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. L’ Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura pari al 10%, fatte salve le riduzioni di legge (d.Lgs. 50/2016 art.183 c.13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento degli interventi nel caso di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativarisoluzione del contratto disposto in danno dell’appaltatore, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento di eventuali penali in via prioritaria al concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà all'escussione della garanzia. La ditta concessionaria autorizza il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comuneai sensi dell’art.
2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,
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