Certificatore Clausole campione

Certificatore. Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (art. 1, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 82/2005);
Certificatore. 9. All’apposizione della firma del titolare il Cointeressato e Cofirmatario si impegna a non apporre la marca temporale. Cointeressato e Cofirmatario
Certificatore. InfoCert S.p.A. è il Certificatore Accreditato (ai sensi dell’art. 29 del CAD) che emette, pubblica nel registro e revoca i Certificati Qualificati, operando in conformità alle Regole Tecniche [5] e secondo quanto prescritto dal CAD. In questo documento si usa il termine Certificatore Accreditato, o per brevità Certificatore, per indicare InfoCert. I dati completi dell’organizzazione che svolge la funzione di Certificatore sono riportati nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO
Certificatore. 2. L’uso della firma digitale deve avvenire in ambiti chiusi di utenti.
Certificatore. 3. Nel certificato qualificato del titolare devono essere presenti stringenti limiti d’uso afferenti il rapporto specifico fra Titolare e cointeressato e cofirmatario (par. F.1.1); Certificatore
Certificatore. 5. Devono sussistere stringenti limiti applicativi. L’applicazione che richiede la firma remota deve limitare i possibili oggetti di sottoscrizione ai soli documenti proposti dal cointeressato e cofirmatario.
Certificatore. 7. Il cointeressato e cofirmatario può espletare la verifica dell’identità in vece del certificatore, attraverso sessioni audio-video, attraverso le procedure indicate dal certificatore e approvate dall’AgID, ovvero in applicazione della normativa afferente la verifica dell’identità di cui al D.lgs. 231/2007 e s.m.i., ove applicabile. Qualora, nell’ambito della verifica ai sensi di tale D.lgs., sia utilizzato il bonifico bancario, deve essere verificato che tale bonifico provenga da un conto bancario intestato esclusivamente al titolare del certificato.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.