Cessazione del rischio. 1.9.1Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero del veicolo Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua e a consegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente, inoltre, deve fornire a Reale Mutua: 1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; 2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Contraente può chiedere alternativamente a Reale Mutua: 1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto; 2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato, il contrassegno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile; - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni. Per le polizze di durata inferiore all’anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione. 1.9.2Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile) In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 della Legge. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia. 1.9.3Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto completarne il pagamento annuo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Cessazione del rischio. 1.9.1DemolizioneDEMOLIZIONE, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero del veicolo CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEL VEICOLO Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua e a consegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente, inoltre, deve fornire a Reale Mutua:o
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;,
2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’artall’Art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario concessio- nario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Contraente può chiedere alternativamente a Reale Mutuaall’Impresa:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e presentazione della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (artArt. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietàproprietà o del coniuge o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. In questo caso Reale Mutua l’Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno certificato e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile; - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni. Per le polizze di durata inferiore all’anno, Reale Mutua l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione mag- giorazione di premio richiesta al momento della stipulazionestipulazione della polizza. 1.9.2Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile) Condizioni di assicurazione In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 della Legge. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia. 1.9.3Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto completarne il pagamento annuo.1a Classe 14 / 111
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Cessazione del rischio. 1.9.1Demolizione1.8.1) Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione esporta- zione definitiva all’estero del veicolo Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua e a consegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente, inoltre, deve fornire a Reale Mutua:veicolo
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta rac- colta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Contraente può chiedere alternativamente a Reale Mutuaall’Impresa:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione do- cumentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto con- tratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua l’Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: - – in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile; - – in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni. Per le polizze di durata inferiore all’anno, Reale Mutua l’Impresa non procede alla restituzione re- stituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione. 1.9.2Furto sti- pulazione della polizza.
1.8.2) Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile) In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 della Leggedel Codice. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua all’Impresa fornendo copia della denuncia denun- cia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia. 1.9.3Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli Relativamente alle .
1.8.3) Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto completarne il pagamento annuo.
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Cessazione del rischio. 1.9.1Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero del veicolo Nel caso di cessazione di del rischio a causa di demolizionedistruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada)oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua e a consegnare il certificatoall’Impresa, il contrassegno e l’eventuale Carta Verdefornendo idonea documentazione. L’Impresa rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio. Il Contraente, inoltrese pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, deve fornire a Reale Mutua:
1solo previa restituzione del certificato, del contrassegno (salvo il caso di furto o rapina) e della carta verde se rilasciata, può alternativamente richiedere: - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge in regime di comunione dei beni o del locatario, o, in caso di cessazione società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo vei- colo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) tariffa in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo vigore sul contratto sostituito per la demolizionegaranzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. Il Contraente può chiedere alternativamente a Reale Mutua:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito L’Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 5.2 “Sospensione e riattivazione del contratto”. - CESSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia reso operante per il medesimo veicolo, limitatamente ai casi di alienazio- ne, in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrat- tuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle im- poste e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato, il contrassegno e dell’eventuale carta verde; limitatamente al caso di furto o rapina la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civilerisoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; - in vigore al momento della sostituzioneresta inteso che, per le altre Sezioni. Per le polizze i contratti di durata inferiore all’anno, Reale Mutua l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione. 1.9.2Furto stipulazione del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile) In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 della Legge. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia. 1.9.3Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto completarne il pagamento annuocontratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni
Cessazione del rischio. 1.9.1Demolizione1.9.1 Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero del veicolo Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua e a consegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente, inoltre, deve fornire a Reale Mutua:
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Contraente può chiedere alternativamente a Reale Mutua:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato, il contrassegno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile; - in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni. Per le polizze di durata inferiore all’anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione. 1.9.2Furto .
1.9.2 Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile) In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 della Legge. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia. 1.9.3Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto completarne il pagamento annuo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Cessazione del rischio. 1.9.1Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero del veicolo Nel In caso di cessazione di del rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il per: • DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO Il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua e a consegnare il certificatoall’Impresa fornendo, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraentere- lativamente ai veicoli di interesse storico o collezionistico, inoltre, deve fornire a Reale Mutua:
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione l’attesta- zione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) in caso immatricolazione e a riconsegnare il certificato di demolizione del veicoloas- sicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. • DEMOLIZIONE DEL VEICOLO Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. Decreto Legisla- tivo 5 febbraio 1997 n. 22/1997 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato autoriz- zato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Contraente può chiedere alternativamente Con- traente è tenuto altresì a Reale Mutua:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato, il contrassegno e la l’eventuale Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: - in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile; - in vigore al momento della sostituzione, per le altre SezioniVerde. Per le polizze di durata inferiore all’anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione. 1.9.2Furto del veicolo • FURTO TOTALE DEL VEICOLO (operante per la sola Sezione Responsabilità CivileCi- vile) In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’artdal- l’art. 122 comma 3 della Leggedel Codice. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua all’Impresa fornendo copia della denuncia de- nuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente ha diritto alla restituzione del Nei casi soprariportati l’Impresa restituisce la parte residua di premio corrisposto cor- risposta e non usufruito usufruita, al netto delle imposte dell’imposta e del contributo al Servizio Servi- zio Sanitario Nazionale Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna restituzione del certificato di assicura- zione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde (salvo per il caso di furto) e della copia della denunciadocumentazione indicata nei punti precedenti. 1.9.3Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile VeicoliCivile, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita per- dita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, Reale Mutua l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premiopre- mio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il ContraenteCon- traente è tenuto, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto completarne a com- pletarne il pagamento annuo. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, esportato, demolito o rubato, sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l’Impresa provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: – in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile; – in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Veicoli D’epoca O Di Interesse Storico E Collezionistico