NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione,
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 02/2012
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
NOTA INFORMATIVA
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi
VEICOLI D’EPOCA O DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approva- zione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condi- zioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circo- lazione è possibile richiedere presso gli Interme- diari e nel sito Internet di Italiana Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per veicoli d’epoca o di interesse storico e colle- zionistico, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Italiana Assicurazioni.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
c) Telefono: x00 00 000000 - Fax: x00 00 0000000;
d) Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
e) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al nu- mero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto di Italiana Assicurazioni è pari a 223 milioni di euro di cui 40 mi- lioni di euro relativi al capitale e 183 milioni di euro relativi al totale delle riserve pa- trimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 101%. Tale indice rappre- senta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammon- tare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicita- mente richiamate nel modulo di polizza.
Durata del contratto
Il contratto è stipulato nella forma “senza tacito rinnovo”; tuttavia l’assi- curazione resta operante successivamente alla scadenza fino alla data di decorrenza del nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio presso altra im- presa e comunque non oltre il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 secondo comma del Codice Civile.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.5) “Durata del contratto” delle Condi- zioni di Assicurazione.
Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiorna- menti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÁ CIVILE
3. Copertura assicurativa offerta
3.1 Formula tariffaria
La garanzia è prestata nella forma a “Tariffa con franchigia fissa ed assoluta”, il cui importo è precisato in polizza.
3.2 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia te- nuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all’art. 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Validità del contratto”;
– 1.2) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 2.1) “Oggetto del contratto”;
– 2.3) “Soggetti esclusi”;
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”.
AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui Italiana Assicura- zioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dal- l’Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicu- razione:
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”;
– 2.7) “Denuncia dei sinistri”.
AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato. Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone 5.000.000 euro
– danno provocato per danni a persone 2.000.000 euro
– importo risarcito 2.000.000 euro
2) valore del massimale per danni a persone 5.000.000 euro
– danno provocato per danni a persone 6.000.000 euro
– importo risarcito 5.000.000 euro.
3.2.1. Estensioni della copertura
Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
– circolazione in aree private;
– operazioni di carico e scarico.
Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condi- zioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.3) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
5. Informativa in corso di contratto
Italiana Assicurazioni è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con indicate:
– la data di scadenza del contratto;
– le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l’attestazione dello stato del rischio.
6. Attestazione sullo stato di rischio
Italiana Assicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della sca- denza annuale del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l’attestazione dello stato del rischio relativa all’annualità trascorsa.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attesta- zione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
7. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in Sezioni.
SEZIONE DANNI
Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sintetica- mente descritte.
– Furto totale o parziale – furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
– Incendio – incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vanda- lici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La garanzia è regolamen- tata all’articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
– Atti vandalici - Eventi sociopolitici – atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
– Calamità naturali – calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, gran- dine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all’articolo
3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
– Collisione – collisione con veicolo identificato durante la circolazione. La ga- ranzia è regolamentata all’art. 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
– Cristalli – Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.7) delle Condizioni di Assicu- razione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Validità del contratto”;
– 1.2) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 3.11) “Delimitazioni”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti, limiti massimi indennizzabili.
Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i se- guenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.1) “Oggetto dell’as- sicurazione”; 3.7) “Cristalli”; 3.18) “Scoperto o franchigia”.
Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, con- sultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.5) “Cala- mità naturali”; 3.6) “Collisione”; 3.7) “Cristalli”.
SEZIONE DANNI - GARANZIE ACCESSORIE
Prevede combinazioni di garanzie i cui contenuti sono di seguito sinteticamente de- scritti:
– “Formula Uno” - comprende le seguenti garanzie:
• Responsabilità civile dei trasportati
• Ricorso terzi da incendio
• Immatricolazione
• Custodia e parcheggio
• Trasporto feriti
• Spese di iscrizione a raduni di veicoli storici
• Spese documenti
Le garanzie che compongono “Formula Uno” sono regolamentate all’articolo 3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Formula Due” - comprende le seguenti garanzie:
• Spese di reimmatricolazione/Duplicazione patente
• Sottrazione chiavi
• Spese di dissequestro
• Spese di disinfezione e lavaggio
• Xxxxx subiti da furto di bagagli trasportati
Le garanzie che compongono “Formula Due” sono regolamentate all’articolo 3.10) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.1) “Validità del contratto” e 1.2) “Decorrenza della garan- zia e pagamento del premio” delle Condizioni di Assicurazione.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche garanzie consultare inoltre i seguenti articoli:
Garanzia “Formula Uno” art. 3.9): 1) Responsabilità civile dei traspor- tati; 2) Ricorso terzi da incendio.
Garanzia “Formula Due” art. 3.10): 5) Danni ai bagagli.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi inden- nizzabili. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Con- dizioni di Assicurazione: 3.9) “Formula Uno”; 3.10) “Formula Due”.
SEZIONE ASSISTENZA
Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del vei- colo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.
– “Assistenza in viaggio”
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa:
• Informazioni telefoniche in caso di sinistro relative a rete di officine disponibili, loro ubicazione e informazioni di primo aiuto per la denuncia del sinistro;
• Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
• Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
• Invio di un’autoambulanza
• Recupero difficoltoso del veicolo
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza:
• Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o per- nottamento
• Riconsegna del veicolo assicurato
• Anticipo di denaro per spese di prima necessità
• Spedizione di pezzi di ricambio
• Rientro sanitario
• Rientro funerario
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Ita- liana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
• Interprete a disposizione
• Anticipo della cauzione penale
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio” delle Condi- zioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Validità del contratto”;
– 1.2) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 4.1.4) “Delimitazioni”.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inol- tre l’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi inden- nizzabili. Per maggiori dettagli consultare l’art. 4.1)“Assistenza in viag- gio” delle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giu- diziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare gli articoli 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.1.9) “Prestazioni garantite” delle Condizioni di Assicurazione
- Formula Elite.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Validità del contratto”;
– 1.2) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 5.1.2) “Delimitazioni” ;
– 5.1.3) “Insorgenza del caso assicurativo”;
– 5.1. 11) “Esclusioni”;
– 5.1.9) “Prestazioni garantite” limitatamente al n. 4).
AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei massimali previ- sti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
– 5.1.10) “Massimale”.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
– Morte – indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Invalidità permanente – indennizzo liquidato all’Assicurato nel caso in cui l’in- fortunio abbia per conseguenza una inabilità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Diaria da ricovero – indennità giornaliera corrisposta all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio renda necessario il ricovero.
– Spese sanitarie a seguito di infortunio - indennizzo delle spese sanitarie so- stenute dall’Assicurato a seguito di infortunio.
La garanzia è regolamentata agli articoli 6.1) “Oggetto dell’assicurazione”; 6.5) “Morte”; 6.6) “Invalidità permanente”; 6.7) “Diaria da ricovero in Istituto di cura”;
6.8) “Spese sanitarie a seguito di infortunio” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Validità del contratto”;
– 1.2) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 6.2) “Esclusioni”;
– 6.4) “Criteri di indennizzabilità”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie o limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli sulla presenza di franchi- gie consultare l’articolo 6.6) “Invalidità permanente”.
Per maggiori dettagli riguardanti limiti massimi indennizzabili x xxxxx- mali, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 6.5) “Morte”; 6.6) “Invalidità permanente”; 6.7) “Diaria da ricovero in Isti- tuto di cura”; 6.8) “Spese sanitarie a seguito di Infortunio”.
7.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia /scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale
Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:
– per la Sezione Danni
A B
Entità del danno € 750 € 1.500 Scoperto 20% con il minimo di € 200 € 200 € 300
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).
– per la Sezione Infortuni del Conducente | ||
A | B | |
Somma assicurata per Invalidità Permanente | € 50.000 | € 50.000 |
Franchigia | 3% | 3% |
Invalidità permanente conseguente al sinistro | 2% | 12% |
Esempio A: nessun indennizzo in quanto l’Invalidità permanente con- seguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% che applicato a
€ 50.000 determina l’importo di € 4.500).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo in- dennizzabile / massimale:
A) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 10.000
– importo indennizzato: € 10.000
B) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 20.000
– importo indennizzato: € 15.000
7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corri- sposto da Italiana Assicurazioni è ridotto in misura proporzionale (art. 1907 del Co- dice Civile). Per maggiori dettagli consultare l’articolo 3.15) “Determinazione del danno” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 Premi – Possibilità di applicazione di sconti
AVVERTENZA: Italiana Assicurazioni o l’Intermediario, nell’ambito del- l’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
8. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circo- stanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono com- portare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.3) “Dichia- razioni del Contraente”.
9. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
• Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio
10. Premi
Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell’Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento:
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari;
– bollettini postali;
– bancomat.
Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei pa- rametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Italiana Assicurazioni all’Intermediario.
AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del vei-
colo di cui all’articolo 103 del Codice della Strada) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a Italiana Assicurazioni la restituzione del premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.8) “Cessazione del rischio” delle Con- dizioni di Assicurazione.
11. Recesso
Il contratto è stipulato nella forma “senza tacito rinnovo”; è tuttavia fa- coltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il sem- plice pagamento del premio relative alle nuove condizioni tariffarie che gli verranno proposte. In ogni caso, le garanzie prestate saranno operanti fino alla data di de- correnza del nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio presso altra impresa e, comunque, non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto (periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 del Codice Civile).
12. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
13. Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni propone l’applicazione al contratto della legge italiana.
14. Regime Fiscale
Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:
- all’imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo
n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l’aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.
Per tutte le altre garanzie escluse la garanzia Assistenza in viaggio, Tutela Legale, In- fortuni, si applica l’aliquota d’imposta del 13,5% comprensiva del contributo anti- racket.
Per la Sezione Assistenza in Viaggio si applica l’aliquota d’imposta del 10%.
Per la Sezione Tutela Legale si applica l’aliquota d’imposta del 12,50%.
Per la Sezione Infortuni del Conducente si applica l’aliquota d’imposta del 2,5%.
C)INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
15. Procedura per il risarcimento del danno
Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Re- sponsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non re- sponsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona su- bito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarci- mento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli im- matricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xx- xxxx dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il di- ritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ot- tenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di as- sicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate.
Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’as- sicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice- vimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Inter- mediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assi-
curazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquida- zione sinistri competente.
Italiana Assicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:
1. per i sinistri con soli danni a cose:
– entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e fir- mato da entrambi i conducenti;
– entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e fir- mato unicamente dal richiedente;
2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Entro il medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’of- ferta. In questo caso la somma corrisposta da Italiana Assicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è te- nuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale li- quidazione definitiva del danno:
– decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
– decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di ri- sarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
16. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato
Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all’estero:
– se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
– se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Ri- sarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richie- sta di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assi- curativi Pubblici.
17. Accesso agli atti dell’Impresa
I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di va- lutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Co- dice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagra- fici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione.
Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano e, in particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l’offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell’offerta, nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento:
a) per i sinistri con soli danni a cose:
– decorsi 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti;
– decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.
Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevi- mento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente.
L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ri- cezione della richiesta.
In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
18. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Inter- mediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assi- curazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso relativo alla garanzia Collisione contattando, dal lu- nedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni al- l’anno, 24 ore su 24).
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.13) “Obblighi in caso di sinistro” (Se- zione Danni); 4.1.5) “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” (Sezione Assi- stenza); 5.1.4) “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale” (Sezione Tutela Legale); 6.3) “Denuncia di Infortunio e obblighi dell’Assicurato” (Sezione Infortuni del Conducente).
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Assistenza in viaggio la ge- stione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Strut- tura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Ge- nerali S.p.A a cui l’Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per mag- giori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
19. Arbitrato
AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.19) “Liquidazione del danno” (Sezione Danni); 5.1.5) “Gestione del caso assicurativo” (Se- zione Tutela Legale); 6.9) “Controversie - Arbitrato irrituale” (Sezione Infortuni del Conducente) per la risoluzione di eventuali controversie
tra le Parti è previsto l’arbitrato. L’Assicurato può in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RI- SCHI DIVERSI
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” - Ita- liana Assicurazioni, Xxx X. X. Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800.101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 00 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di as- senza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi al- l’ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Com- pagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esi- stenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato mem- bro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo al- l’ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”.
Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della com- pletezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Italiana Assicurazioni S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve es- sere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia As- sistenza vale la definizione per la specifica Sezione.
Carta Verde: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
Codice: il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 set- tembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive mo- dificazioni e integrazioni.
Conducente: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicura- zione.
Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Fuori strada: circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’art. 2 Codice della Strada.
Impresa: Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Inter- mediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrat- tualmente stabilito.
Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e ri- portano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma
assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicu- rato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Relitto: veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano com- plessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Risarcimento/Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro. Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico del- l’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Valore commerciale: il valore del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, come risultante dalla rivista “Ruoteclassiche” pubblicata dall’Editoriale Domus o dalla perizia redatta da un perito beneviso dall’Impresa o da questa riconosciuto (stima accettata).
Veicolo: il veicolo assicurato:
1. di interesse storico o collezionistico come definito dall’articolo 60 comma 4 del Codice della Strada e dall’articolo 215 comma 2 del Regolamento al Codice della Strada:
– iscritto ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, storico FMI;
– immatricolato da almeno vent’anni;
– per il quale sia stato rilasciato da parte degli Enti preposti il “Certificato di ri- levanza storica e collezionistica” e/o il “Certificato d’identità”;
2. d’epoca, come definito dall’art. 60, comma 2 del Codice della Strada, iscritto al Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE ASSISTENZA
Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), e), h) e i) dell’art. 4.1), le persone tra- sportate a bordo del veicolo.
Assistenza: le prestazioni che l’Impresa fornisce all’Assicurato in caso di sinistro. Centrale Operativa: componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Opera- tiva organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
Incidente: il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo
danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca le- sioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funziona- mento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’uti- lizzo in condizioni normali.
I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDU- CENTE
Beneficiari: le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medi- calmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura par- ziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura: policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, isti- tuto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, cen- tri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lun- godegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.
Data ultimo aggiornamento: 30 novembre 2011
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI D’EPOCA
O DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
SEZIONE I | Pag. | 3 |
– Condizioni generali di polizza comuni a tutte le Sezioni | » | 3 |
SEZIONE II | » | 8 |
– Responsabilità Civile veicoli | » | 8 |
– Formule di personalizzazione della tariffa | » | 13 |
SEZIONE III | » | 14 |
– Furto | » | 14 |
– Incendio | » | 14 |
– Atti vandalici - Eventi sociopolitici | » | 14 |
– Calamità naturali | » | 14 |
– Collisione | » | 14 |
– Cristalli | » | 14 |
– Garanzie Accessorie | » | 16 |
SEZIONE IV | » | 23 |
– Assistenza in viaggio | » | 23 |
SEZIONE V | » | 30 |
– Tutela Legale | » | 30 |
SEZIONE VI | » | 37 |
– Infortuni del Conducente | » | 37 |
APPENDICE NORMATIVA | » | 42 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
1.1) Validità del contratto
Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la presente polizza è va- lida a condizione che:
– il veicolo sia adibito ad uso privato;
– il Contraente sia intestatario al Pubblico Registro Automobilistico del
veicolo assicurato.
1.2) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza, se è stato pagato il premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la po- lizza.
Se alle scadenze successive il Contraente non paga il premio, l’assicura- zione è operante fino alla data di decorrenza del nuovo contratto sti- pulato dal Contraente per il medesimo rischio presso altra impresa e, comunque, non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta so- spesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile).
1.3) Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiara- zioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita to- tale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla re- sidenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Impresa e potrà compor- tare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggrava- mento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa qua- lora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 del Codice in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni con- trattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
1.4) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Croazia, Is- landa, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata dall’Impresa al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condi- zioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’as- sicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori ga- ranzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. L’Impresa, qualora sia appli- cabile l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al mo- mento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere va- lidità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indi- cata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del Conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.5) Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale sca- denza senza obbligo di disdetta; è tuttavia facoltà del Contraente e dell’Impresa rin-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
novare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del pre- mio relativo alle condizioni tariffarie che verranno eventualmente proposte dall’Im- presa stessa, ferme le condizioni normative in corso, con il contemporaneo ritiro del certificato e del contrassegno. In ogni caso sarà applicato a favore del Con- traente il termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Ci- vile protraendo la garanzia fino alla data di decorrenza del nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio presso altra Impresa e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno succes- sivo alla data della scadenza contrattuale.
1.6 Sospensione temporanea in corso di contratto
La sospensione del contratto non è consentita.
1.7 Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea docu- mentazione, o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla com- pravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Ar- tigianato, Agricoltura) determina la risoluzione del contratto. L’Impresa provvederà a restituire la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto del- l’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del pre- mio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della consegna dei documenti attestanti la vendita del veicolo.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde.
1.8 Cessazione del rischio
In caso di cessazione del rischio per:
• DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo, re- lativamente ai veicoli di interesse storico o collezionistico, l’attesta- zione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di as- sicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
• DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto Legisla- tivo 5 febbraio 1997 n. 22 rilasciato da un centro di raccolta autoriz- zato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Con- traente è tenuto altresì a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
• FURTO TOTALE DEL VEICOLO (operante per la sola Sezione Responsabilità Ci- vile)
In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dal- l’art. 122 comma 3 del Codice.
Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della de- nuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Nei casi soprariportati l’Impresa restituisce la parte residua di premio cor- risposta e non usufruita, al netto dell’imposta e del contributo al Servi- zio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicura- zione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde (salvo per il caso di furto) e della documentazione indicata nei punti precedenti.
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la per- dita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di pre- mio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Con- traente è tenuto, nel caso di frazionamento del premio di polizza, a com- pletarne il pagamento annuo.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, esportato, demolito o rubato, sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l’Impresa provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
1.9 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di re- sidenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.10 Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Con- traente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE II
RESPONSABILITÁ CIVILE VEICOLI
2.1) Oggetto del contratto
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente ca- gionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza. La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, ad eccezione delle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regola- mento particolare di gara. Tuttavia, se il veicolo partecipa a gare non competitive, manifestazioni, sfilate e raduni, l’assicurazione vale nel caso di assenza o inefficacia dell’assicurazione dell’organizzatore previ- sta dall’art. 124 del Codice, esclusi i danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da essi adoperati.
La garanzia opera in quanto il veicolo sia guidato esclusivamente da:
• conducente autorizzato e identificato sulla polizza;
• titolare di un’officina di riparazioni o di una carrozzeria iscritta alla
C.C.I.A.A (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o un meccanico alle sue dirette e regolari dipendenze.
2.1.1) Veicoli trainanti carrelli appendice
Per i veicoli trainanti carrelli appendice (art. 56 Codice della Strada) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo stesso.
2.1.2) Operazioni di carico e scarico
La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e sca- rico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi, in ogni caso, i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni.
2.2) Priorità di destinazione dei massimali
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono de- stinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
2.3) Soggetti esclusi
L’assicurazione, ai sensi dell’art. 129 del Codice, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai se- guenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato do- minio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.4) Esclusioni e rivalsa
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pa- gare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di even- tuali eccezioni contrattuali.
a) Conducente non abilitato alla guida
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia al- tresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell’esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abili- tato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale cir- costanza al momento dell’affidamento del veicolo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
b) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzio- nato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.
c) Guida da parte di soggetti diversi dai conducenti dichiarati in polizza L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa da quelle contrattualmente previste sulla polizza; in tal caso l’Impresa eserciterà la rivalsa nel limite di 1.500 € per ogni sinistro.
d) Assenza dei requisiti previsti per veicoli d’epoca o di interesse storico e col- lezionistico
L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro:
1) non ha i requisiti previsti dall’art. 60 del Codice della Strada e dall’art. 215 comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Co- dice della Strada per i veicoli d’epoca o di interesse storico e collezio- xxxxxxx;
2) non risulta provvisto, se di interesse storico e collezionistico, del “Cer- tificato di rilevanza storica e collezionistica” e/o del “Certificato d’identità”;
3) non risulta provvisto, se d’epoca, della specifica autorizzazione rila- sciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terre- stri.
Nei casi sopra riportati l’Impresa eserciterà la rivalsa nel limite di 5.000 € per ogni sinistro.
e) Utilizzo del veicolo per “uso professionale”
L’assicurazione non è operante se il veicolo è utilizzato per “uso profes- sionale” cioè come bene strumentale per lo svolgimento dell’attività la- vorativa finalizzata alla produzione del reddito del Contraente.
f) Xxxxxxx che non ha superato la revisione
L’assicurazione non è operante se il veicolo di interesse storico e colle- zionistico, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
g) Partecipazione a gare non autorizzate
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla parteci- pazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
2.5) Obblighi di informativa alla Clientela (Regolamento ISVAP 9 agosto 2006 n. 4)
l’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:
– la data di scadenza del contratto;
– le indicazioni per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l’attestazione dello stato del rischio.
2.6) Attestazione dello stato di rischio
L’Impresa trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni rela- tive alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dal- l’art. 134 del Codice e dal Regolamento ISVAP n. 4/2006 (vedi testo in Appendice normativa).
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato di rischio al- l’atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo a cui si riferisce l’at- testazione stessa.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.
L’Impresa rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qua- lunque momento pervenuta, un duplicato dell’attestazione relativa all’ultima an- nualità compiuta:
– al Contraente;
– al proprietario del veicolo se persona diversa dal Contraente;
– all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
– polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
– polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza an- nuale;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
2.7) Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 143 del Codice, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo “blu” C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al ve- nerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le no- tizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denun- cia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Im- presa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).
2.8) Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risar- cimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tec- nici che non siano da essa designati e non risponde di multe od am- mende né delle spese di giustizia penale.
2.9) Liquidazione dei sinistri
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due vei- coli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previ- sti dall’art. 149 del Codice;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni su- biti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 del Codice;
– sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
FORMULA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
2.10) FORMULA CON FRANCHIGIA
La garanzia è prestata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro
dell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento nel limite della franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
A) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa
Qualora il Contraente non presenti valida attestazione dello stato del ri- schio rilasciatagli dal precedente Assicuratore
oppure
qualora il Contraente presenti valida attestazione dello stato del rischio dalla quale risultino uno o più sinistri di qualsiasi tipologia nelle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti annualità) o risulti l’assegnazione ad una classe Bonus/Malus CU superiore alla 14, l’am- montare della franchigia indicato in polizza si intende raddoppiato.
In tutti gli altri casi l’ammontare della franchigia rimane invariato.
B) Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo reimmatricolazione o vol- tura al P.R.A.
Qualora il veicolo sia assicurato per la prima volta dopo reimmatricola- zione o voltura al P.R.A., l’ammontare della franchigia indicato in polizza rimane invariato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE III DANNI
I - GARANZIE PRESTATE
3.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con l’applicazione delle franchigie o sco- perti eventualmente previsti nella polizza stessa.
3.2) Furto totale o parziale
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.
3.3) Incendio
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
3.4) Atti vandalici - Eventi sociopolitici
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo o sabotaggio.
3.5) Calamità naturali
– Trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine o altre calamità naturali;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di
€ 15.000 per sinistro.
3.6) Collisione
Collisione con veicolo identificato avvenuta durante la circolazione.
La garanzia Collisione opera nella forma a “primo rischio assoluto” e l’Impresa rim- borsa le spese sostenute dall’Assicurato sino alla concorrenza dell’importo di
€ 2.500.
3.7) Cristalli
Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi,
delimitanti l’abitacolo del veicolo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi con il massimo di € 520 e con l’applicazione di una franchigia di € 100.
3.8) Delimitazioni
L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di in- surrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause ab- biano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti che rivestano la tipologia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non se- guiti da incendio;
e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
f) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
g) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 3.6) Collisione;
h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.3) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.4);
i) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, ca- duta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre cala- mità naturali tranne che per la garanzia Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.7).
Relativamente alla garanzie 3.6) Collisione, l’Impresa non indennizza i danni:
a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada;
b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con pa- tente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli or- gani competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di ma- novre a spinta, o da circolazione fuori strada;
f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
II - GARANZIE ACCESSORIE
3.9) Formula Uno
1) Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa tiene indenni i trasportati, entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati “terzi” dall’art. 2.3) Soggetti esclusi.
2) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimi- tata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, in- fiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplo- sive.
3) Immatricolazione
L’Impresa in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del vei- colo assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere com- provate da specifica documentazione.
4) Custodia e parcheggio
L’Impresa, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del vei- colo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comu- nicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio do- vranno essere comprovate da specifica documentazione.
5) Trasporto feriti
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del vei- colo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concor- renza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
6) Spese di iscrizione a raduni di veicoli storici
L’Impresa, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento, rim- borsa, sino alla concorrenza di € 200 per ogni sinistro, le spese già sostenute dall’Assicurato per l’iscrizione del veicolo a gare di regolarità pura indette dall’ACI, CSAI o FMI o per iscrizioni a raduni organizzati da Clubs federati ai seguenti regi- stri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione del modulo di iscrizione/parteci- pazione o di altro documento probante le spese sostenute.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
7) Spese documenti
L’Impresa, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
3.10) Formula Due
1) Spese di reimmatricolazione / Duplicazione patente
L’Impresa, in caso di sottrazione o distruzione:
– della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe di immatri- colazione;
– della patente di guida del proprietario del veicolo;
rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo o per la duplica- zione della patente sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l’Autorità Giudiziaria.
2) Sottrazione chiavi
L’Impresa, in caso di sottrazione delle chiavi delle portiere del veicolo, rimborsa, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
3) Spese di dissequestro
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica docu- mentazione.
4) Spese di disinfezione e lavaggio
L’Impresa, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del vei- colo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
5) Xxxxx subiti da furto di bagagli trasportati
In caso di furto dei bagagli (valigie, bauli e loro contenuto) trasportati sul veicolo in- dicato in polizza, l’Impresa corrisponde un indennizzo fino ad un massimo di
€ 300 per sinistro. La garanzia è prestata limitatamente ai bagagli di
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
proprietà del conducente o delle persone trasportate sul veicolo stesso. Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, og- getti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, appa- recchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all’esterno purchè chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il veicolo sia debi- tamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con effrazione. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità Giudi- ziaria.
III - VALORE ASSICURATO
3.11) Determinazione del valore assicurato
Il valore assicurato indicato nella polizza deve corrispondere:
a) al valore commerciale base desumibile dalla rivista “Ruote Classiche”, nella ru- brica dedicata alle quotazioni, riferito a veicoli di buon livello, originali, ben con- servati o restaurati professionalmente. Non verranno considerati incrementi di valore sulla base dei gradi di valore da attribuire al veicolo in con- siderazione dello stato di conservazione.
b) al valore commerciale stabilito tramite perizia (stima accettata) allegata al con- tratto, condotta da un perito beneviso dall’Impresa o da questa riconosciuto, nei casi in cui:
– nella rivista “Ruote Classiche” non sia prevista la quotazione del modello di vei- colo da sottoporre a garanzia;
– nonostante sia prevista la quotazione del veicolo nella rivista “Ruote Classi- che”, il Contraente si trovi in disaccordo con tale quotazione;
– nella rivista “Ruote Classiche” sia prevista una quotazione superiore a
€ 20.000.
Il costo della perizia sarà sempre a totale carico del Contraente.
Il valore degli accessori opzionali deve essere sommato al valore del veicolo deter- minato secondo i criteri di cui al punto a).
3.12) Adeguamento del valore assicurato
L’Impresa si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato del veicolo al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assi- curato in corso fermo il disposto di cui all’articolo 3.15) Determinazione del danno.
IV - GESTIONE DEI SINISTRI
3.13) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) dare avviso del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto co- noscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, even- tuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
b) relativamente alla garanzia Collisione, la denuncia deve essere re- datta sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tale garanzia, il sinistro può altresì essere denunciato contat- tando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24);
c) fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verifi- catosi all’estero il Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di avviso all’Intermediario o all’Impresa, deve presentare denuncia all’Autorità locale;
d) presentare, su richiesta dell’Impresa, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
– estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobili- stico, relativamente ai veicoli di interesse storico o collezionistico;
– copia dell’iscrizione al Registro Storico di competenza;
– certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
– procura a vendere a favore dell’Impresa stessa.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.14) Ritrovamento del veicolo rubato
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia avuto notizia; se il veicolo viene ritrovato dopo l’indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e l’Impresa di concedere, entro un mese dall’av- venuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rim- borsare l’importo già riscosso. Se l’Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa propor- zione tra l’Impresa e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’indennizzo, l’Impresa liquida i danni se- condo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato abbia ri- chiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
3.15) Determinazione del danno
In caso di danno totale
L’importo indennizzabile si determina:
• in base alla somma assicurata in caso di xxxxxxx (stima accettata);
• negli altri casi, in base al valore commerciale base del veicolo indicato sull’ultima pubblicazione della rivista “Ruote Classiche” disponibile al momento del sinistro riferito a veicoli di buon livello, originali, ben conservati o restaurati professional- mente.
In caso di danno parziale
Si stima il costo delle riparazioni e/o sostituzioni:
• senza applicazione del degrado per i pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche;
• applicando, sui pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, un deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo sino ad un massimo del 50%.
Per agevolare la determinazione dell’ammontare del danno parziale, l’Assicurato ha fa- coltà di presentare preventivi di riparazione o altra documentazione del costo di ri- parazione e/o sostituzione delle parti danneggiate (costi di ricambio riportati da riviste specializzate anche straniere ovvero costi e prezzi risultanti da mercatini dell’usato e mostre scambio di veicoli storici, ecc.), fermo restando che l’Impresa acquisisce tale documentazione a titolo puramente informativo e indicativo, senza alcun impegno sull’accertamento dell’ammontare definitivo del danno. In ogni caso nell’ammontare del danno parziale non si considera il mag- gior costo attribuibile ai ricambi per il loro intrinseco interesse storico o collezionistico, né i maggiori costi necessari per il loro reperimento e spe- dizione, né i maggiori costi per la loro eventuale ricostruzione a nuovo. L’Impresa non pagherà comunque un importo superiore:
• alla somma assicurata in caso di valore stabilito tramite perizia (stima accettata di cui all’art. 3.11);
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
• al valore commerciale del veicolo in caso di valore stabilito sulla base delle quotazioni della rivista “Ruote Classiche”.
In caso di valore assicurato stabilito sulla base delle quotazioni della ri- vista “Ruote Classiche”, se al momento del sinistro il valore del veicolo, de- terminato in base ai criteri stabiliti all’articolo 3.11), è maggiore del valore assicurato, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rap- porto tra il secondo e il primo di detti valori.
L’Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie appor- tate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento di mercato subito dal veicolo in seguito alla sostituzione delle parti danneggiate con parti non originali.
3.16) Riparazione delle parti danneggiate
L’Impresa, invece di pagare l’indennizzo e con il consenso dell’Assicurato, può far eseguire, a regola d’arte, direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato.
3.17) Relitto
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, l’Impresa ha facoltà di su- bentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certifi- cante la restituzione della carta di circolazione e della targa di imma- tricolazione.
3.18) Scoperto o franchigia
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a ter- mini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza.
3.19) Liquidazione del danno
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’ac- cordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquida- zione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE IV ASSISTENZA
Premessa
Blue Assistance S.p.A., con sede in X.xx Xxxxxxxx 000 -00000, Xxxxxx eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero
x00-000-0000000;
– Fax: 000-0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
4.1) Assistenza in viaggio
4.1.1) Oggetto dell’assicurazione
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato do- vuta a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
x. xxxxx e rapina;
e. forature e danni ai pneumatici;
fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
4.1.2) Estensione territoriale
L’estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue. Per Europa si intendono gli Stati europei facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
4.1.3) Informazioni telefoniche in caso di sinistro
La Centrale Operativa fornisce telefonicamente tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.
a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soc- corso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubi- cata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) “Recupero difficoltoso del vei- colo”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sa- nitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa prov- vede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, pur- ché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) “Recupero difficoltoso del veicolo”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente so- stituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
c) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l’Assicurato necessiti di
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo l’Impresa a pro- prio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di
€ 210. Qualora l’Assicurato abbia provveduto direttamente a reperire l’autoambu- xxxxx, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa.
d) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale e risulti necessario l’inter- vento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusiva- mente al veicolo assicurato, con esclusione d’eventuali spese supplemen- tari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci tra- sportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
Prestazioni fornite in Europa
e) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viag- gio o pernottamento
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è pre- stata la garanzia e non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una ri- parazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Cen- trale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assi- curato, in alternativa l’una all’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 260:
a) rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rien- trare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
b) proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiun- xxxx il luogo di destinazione del viaggio;
c) pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
f) Riconsegna del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e richieda una riparazione di oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dal- l’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente at- trezzati. Non sono compresi i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo as- sicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assi- curato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico del- l’Impresa, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
g) Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba so- stenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e im- mediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.
La prestazione non è operante:
– nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Ope- rativa;
– se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che con- sentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma antici- pata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale ter- mine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
h) Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato a bordo del veicolo resti infortunato a seguito d’incidente stra-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
xxxx e richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la sua stessa re- sidenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della Centrale Operativa ritengono più idonei alle condizioni dell’Assi- curato tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato;
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– treno/vagone letto (prima classe);
– autoambulanza;
– altri mezzi adatti alla circostanza.
2) fare assistere l’Assicurato da personale medico e/o infermieristico durante il tra- sferimento, se giudicato necessario dai medici di guardia della Centrale Operativa. Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale me- dico e/o infermieristico inviato sul posto e che accompagna l’Assicurato, sono a ca-
rico dell’Impresa.
Non danno luogo al trasferimento:
– le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
– gli infortuni che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viag- gio o che possono essere curati sul posto.
i) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il tra- sporto del corpo fino al luogo d’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un fe- retro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il li- mite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta rice- vute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
l) Interprete a disposizione
Se, in caso di fermo o di arresto in seguito ad incidente stradale, l’Assicurato necessiti di un interprete, la Centrale Operativa vi provvede tenendo l’Impresa proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni
S.p.A. - Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona - Tel. x00-000-0000000 per l’attivazione della garanzia di Tutela Legale, qualora sia stata resa operante la relativa Sezione.
m) Anticipo della cauzione penale
In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di € 5.200.
4.1.4) Delimitazioni
La garanzia Assistenza non viene prestata:
• per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti che rivestano la tipo- logia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione;
• stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, sac- cheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del- l’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
• in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuori strada;
• qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla car- rozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
4.1.5) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla Centrale Operativa per telefono, per telex, per fax o telegraficamente:
1) le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell’Assicurato;
2) l’indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
3) gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di polizza
abbinato alla sigla ITAL);
4) la marca, il modello ed il numero di targa dell’autoveicolo;
5) la prestazione richiesta.
Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autoriz- zati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle presta- zioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le do- mande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.
4.1.6) Erogazione delle prestazioni
Nel caso in cui vi fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la presta- zione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.
4.1.7) Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alter- native di alcun genere a titolo di compensazione.
L’Impresa non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ri- tardato intervento, da parte della Centrale Operativa, determinato da cir- costanze fortuite o imprevedibili.
4.1.8) Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE V TUTELA LEGALE
Premessa
L’Impresa, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, si avvale di ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in 37135 Xxxxxx - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, tel.: 045/0000000, fax: 045/0000000 (in seguito deno- minata ARAG) alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
5.1) FORMULA ÈLITE
5.1.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa, nei limiti del massimale di cui all’art. 5.1.10), assicura la Tutela Le- gale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicu- rato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:
a. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che sta- biliscono compensi professionali;
b. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per con- danna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5) Gestione del caso assicurativo;
c. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 5.1.5) Ge- stione del caso assicurativo;
d. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
e. le spese di giustizia;
f. il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla contro- parte in caso di soccombenza di quest’ultima in deroga a quanto previsto dal- l’art. 5.1.2) Delimitazioni.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorial- mente competente ai sensi dell’art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale.
5.1.2) Delimitazioni L’Assicurato è tenuto a:
a. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla
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registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
b. assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse pre- sentarsi nel corso o alla fine della causa.
L’Impresa non si assume il pagamento di :
– multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
– spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garan- tite nel caso di due esiti negativi.
5.1.3) Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
a. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
b. per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano in- sorti:
a. durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
b. trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipo- tesi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti du- rante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all’Impresa o ARAG nei modi e nei termini dell’ art. 5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale, entro 12 mesi dalla cessa- zione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel mo- mento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
a. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto do- mande identiche o connesse;
b. indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone Assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
5.1.4) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale
a. l’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
b. in ogni caso deve fare pervenire all’Impresa o ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa;
c. l’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario compe- tente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo;
d. se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare di- rettamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato;
e. l’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o ARAG;
f. se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
– informare immediatamente l’Impresa o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
– conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi inte- ressi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
5.1.5) Gestione del caso assicurativo
ARAG, ricevuta la denuncia del sinistro, si adopera per realizzare un bonario com- ponimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato pre- sentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art. 5.1.4) Obbli- ghi in caso di sinistro e libera scelta del legale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L’As- sicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. L’eventuale nomina di Consu-
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lenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. ARAG, così come l’Impresa, non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tec- nici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e l’Impresa e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
5.1.6) Recupero delle somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme re- cuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece a ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate tran- sattivamente e/o stragiudizialmente.
5.1.7) Estensione territoriale
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano in Europa e nei Paesi extraeuropei del ba- cino del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Territori Autonomi Palestinesi, Tunisia e Turchia).
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insor- gano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
5.1.8) Assicurati
Le garanzie previste all’art. 5.1.1) Oggetto dell’assicurazione vengono prestate:
– al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al condu- cente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continua- zione della polizza, le garanzie vengono trasferite sul nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale adeguamento del premio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Le garanzie valgono inoltre per:
– l’Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
– i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza,
quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicura- zione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato Contraente.
5.1.9) Prestazioni garantite
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
1) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
a. sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 del
Codice);
b. sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento” (art. 148 del Codice);
c. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 del Codice).
Quanto previsto ai punti a., b., e c. opera anche a parziale deroga di quanto di- sposto dall’art. 5.1.11) Esclusioni lettera i) nel solo caso di violazione dell’art. 186 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool). Quanto previsto al punto a. opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 5.1.11) Esclusioni lettera m);
2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della for- mulazione ufficiale di reato;
3) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
4) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La pre- sente garanzia opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150, fermo quanto disposto dall’arti- colo 5.1.11) Esclusioni lettera m);
5) sostenere controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza (articolo 1917 Codice Civile);
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6) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministra- tiva accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in se- guito ad incidente stradale e connesse allo stesso. ARAG provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Direzione dell’Impresa o ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art.
5.1.11) Esclusioni lettera a), limitatamente alla materia amministrativa;
7) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che di- spongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Co- dice della Strada;
8) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
5.1.10) Massimale
Le garanzie vengono prestate fino al massimale di € 10.000 per caso as- sicurativo, senza limite per anno assicurativo, salvo la garanzia prevista dall’art. 5.1.9 n. 1) lettera b. che, in caso di azioni per recupero di danni a persone, viene prestata fino al massimale di € 20.000 per caso assicu- rativo, senza limite per anno assicurativo.
5.1.11) Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse po- polari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terre- moto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarca- zioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il vei- colo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è
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coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assi- curato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice della Strada;
i) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’al- cool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e 189 comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Codice della Strada;
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
m) per controversie con l’Impresa e/o ARAG.
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SEZIONE VI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6.1) Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dal Conducente del veicolo descritto in polizza e conseguenti alla guida del veicolo stesso, dal momento in cui vi sale fino a quello in cui ne è disceso, nonché alle operazioni rese necessarie in caso di fermate per la ripresa della marcia.
In deroga agli artt. 1900 e 1912 del Codice Civile si considerano in garanzia gli in- fortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti po- polari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
6.2) Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) subiti da persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofre- nia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
b) subiti dal conducente a causa o in stato di ebrezza;
c) subiti dal conducente non abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
d) subiti dal conducente in occasione dell’utilizzo del veicolo non in con- formità alle norme vigenti;
e) causati dall’abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o alluci- nogeni;
f) verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
g) sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
h) subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, in- surrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
i) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, na- turali o provocati, o da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
6.3) Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto co- noscenza o possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del di- ritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Fermo quanto sopra, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indica- zione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rin- novati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire all’Im- presa le indagini e gli accertamenti necessari, e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.
6.4) Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’in- fortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente in- tegra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesi- stente.
6.5) Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari de- signati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un in- dennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità perma- nente.
6.6) Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquida, con i criteri in-
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dicati nell’art. 6.4) e nei seguenti commi del presente articolo, un indennizzo cal- colato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percen- tuali elencate nell’allegato 1) del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, con rinuncia all’applicazione della franchigia prevista dalla legge.
Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell’allegato 1) di cui sopra vengono ridotte in pro- porzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nell’allegato 1) di cui sopra, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applica- zione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali do- vute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Franchigia
Non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l’invalidità perma- nente risulta superiore a tale percentuale l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.
Detta franchigia non verrà applicata qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25%.
Maggiorazione
L’invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 70% è considerata in- validità permanente totale.
Diritto all’indennizzo
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato ed of- ferto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
6.7) Diaria da ricovero in Istituto di cura
Nel caso di infortunio che renda necessario il ricovero dell’Assicurato in Istituto di
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cura (anche in assenza di intervento chirurgico), l’Impresa corrisponde l’indennità giornaliera garantita a tale titolo e indicata nella polizza per ciascun giorno di rico- vero e per tutta la durata del ricovero stesso, per un massimo di giorni 100 per ogni infortunio.
6.8) Spese sanitarie a seguito di infortunio
L’Impresa assicura, sino alla concorrenza dell’importo indicato nella polizza, il rimborso delle spese sostenute a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza e precisamente:
a) le spese per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);
b) le spese per gli onorari medici, nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chi- rurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto par- tecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d’intervento;
c) le spese per gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’inter- vento, per l’acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anato- miche, escluse in ogni caso le protesi dentarie, oculari e lenti correttive;
d) le spese per le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi e per le cure termali, escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera;
e) le spese per le rette di degenza;
f) le spese di trasporto dell’Assicurato - nonché del suo accompagnatore, qualora la gravità dell’infortunio lo richieda - all’Istituto di Cura od all’ambulatorio, con qualsiasi mezzo terrestre o marittimo di trasporto e/o soccorso pubblico, nonché con velivoli anche privati, in caso di comprovata necessità e/o urgenza.
Il costo a carico dell’Impresa per l’insieme delle prestazioni di cui alle let- tere d) ed f) non potrà superare il 10% del massimale assicurato.
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia varrà per le eventuali eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato.
Nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo l’ammontare com- plessivo degli indennizzi per l’insieme delle prestazioni garantite non può superare l’importo assicurato.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata su presen- tazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, debita- mente quietanzate.
A richiesta dell’Assicurato, l’Impresa restituisce i predetti originali, pre- via apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato. Qua- lora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte
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e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei pre- detti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei cambi.
6.9) Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, sul grado o du- rata dell’inabilità temporanea o sulla giustificazione delle spese sanitarie, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 6.4) possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio di medici. Il Collegio dei medici risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accer- tamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’in- dennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
6.10) Rinuncia al diritto di surrogazione
Salvo per quanto rimborsato per spese di cura, l’Impresa rinuncia, a favore dell’As- sicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Co- dice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
6.11) Applicabilità di altre norme
Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto com- patibili, le norme valide per la Sezione “Responsabilità Civile Veicoli”.
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APPENDICE NORMATIVA
Art. 60. del Codice della Strada - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipi- che i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli can- cellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche speci- fiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei disposi- tivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro sto- rico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del ra- duno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente or- ganizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la ve- locità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Diparti- mento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e col- lezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Sto- rico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regola- mento.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per que- sto tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 se si tratta di autoveicoli, o da euro 39 a euro 159 se si tratta di motoveicoli.
Stralcio dei principali articoli del “Codice delle assicurazioni private” disciplinanti l’Assi- curazione obbligatoria per i veicoli a motore.
Art. 122 - VEICOLI A MOTORE
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di as- sicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L‘assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai tra- sportati, qualunque sia il titolo in base al quale e’ effettuato il trasporto.
3. L‘assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato domi- nio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dal- l’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’impo- sta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L‘assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle le- gislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbliga- toria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legisla- zione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 127 - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO
1. L‘adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e’ comprovato da apposito certificato rilasciato dall’Impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale
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sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L‘Impresa di assicurazione e’ obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’Impresa di assicurazione con- segna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del vei- colo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e’ valido il certificato. Il contrassegno e’ esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del pre- mio o della rata di premio.
4. L‘ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché caratteri- stiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
1. Non e’ considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di as- sicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitata- mente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 171 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DEL XXXXXXX X XXX XX- XXXXX
0. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevo- cabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo pe-
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riodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbliga- torio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettiva- mente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’Im- presa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il con- tratto di assicurazione.
3. La garanzia e’ valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta del- l’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Art. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un na- tante, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarci- mento del danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedano l’even- tuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’Impresa di assicura- zione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’Impresa di assicurazione e’ chiamato anche il re- sponsabile del danno.
4. L‘azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’Impresa di assicu- razione e‘ soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Data ultimo aggiornamento: 30 novembre 2011
Mod. AUTO51241
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. 00 000000 - Fax 00 0000000 - Internet: xxx.xxxxxxxx.xx Capitale Sociale E 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Xxxxxx X.0000 Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
Per la tutela del patrimonio