Cessazione di appalto. (cfr. art. 4 presente c.c.n.l.). Aumenti minimi tabellari Tra Confindustria, Confcommercio, CONFAPI, Confesercenti, ABI, ANIA, Confservizi, Confetra, Legacooperative, Confcooperative, UNCI, AGCI, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confinterim, Confedertecnica, APLA e CGIL, CISL, UIL Premesso che: - con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/2003, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli; - il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli; - con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell'attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore; - le parti in epigrafe - nell'intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell'ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia; - con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Cessazione di appalto. (cfrL'azienda cessante è tenuta a comunicare eventuali esuberi alle parti contrattuali territoriali e all'azienda subentrante, affinché quest'ultima, in caso di nuove assunzioni legate all'appalto stesso, possa fare ricorso, di preferenza, a quegli stessi lavoratori. art. 4 presente c.c.n.l.). Aumenti minimi tabellari Tra ConfindustriaLe aziende informeranno le Rappresentanze sindacali aziendali/Rappresentanze sindacali unitarie sulla tipologia, Confcommercio, CONFAPI, Confesercenti, ABI, ANIA, Confservizi, Confetra, Legacooperative, Confcooperative, UNCI, AGCI, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confinterim, Confedertecnica, APLA sulla modalità e CGIL, CISL, UIL Premesso che: - con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione sulla tempistica dei contratti di inserimento appalto. In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati secondo la classificazione degli operai florovivaisti contenuta nell'art. 31, rubricato "Classificazione", del vigente c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti. Conseguentemente la classificazione degli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato è così stabilita: Livello "a" - ex specializzato super: - tecnico in grado di strutturare e costruire impianti irrigui e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/2003regime delle acque di superficie in ogni particolare e in ogni situazione, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce debolinonché ogni montaggio idraulico ed elettrico; - il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data potatore di sottoscrizione alberi in grado di operare con capacità di pianificazione del cantiere di potatura e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelliin possesso di complete conoscenze agronomiche delle diverse tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali in genere; - giardiniere specialista in possesso di complete conoscenze per affrontare e risolvere ogni problema di manutenzione delle diverse tipologie di aree verdi (giardini, parchi, aree boschive, ecc.) e in grado di interpretare disegni e planimetrie di progetto dandone pratica esecuzione nella realizzazione di aree verdi; - operatore in possesso di complete conoscenze tali da consentirgli l'esecuzione di progetti di rinaturazione e di manutenzioni ordinarie e straordinarie di silvicoltura; - conduttore meccanico che, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente. Livello "b" - ex specializzati: - potatore di alberi in possesso di buone conoscenze agronomiche delle tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi ornamentali in genere; - giardiniere in grado di operare secondo le regole agronomiche/paesaggistiche nella costruzione e manutenzione di parchi e giardini ed aree a verde in genere, nonché in possesso di buone conoscenze circa la formazione, la manutenzione e le patologie di ogni tipo di manto erboso; - meccanico in grado di mantenere il presente accordo parco macchine e le parti attrezzature dell'azienda; - conduttore patentato di autotreni, automezzi e macchine operatrici. Livello "c" - ex qualificati super: - operaio in epigrafe convengono che grado di provvedere agli scavi, alla stesura di tubi e di cavi, ad ogni montaggio idraulico, a montaggi elettrici in sede bassa tensione, a riparazioni su impianti esistenti, alla sistemazione di contrattazione collettiva si affronti il tema dell'attribuzione irrigatori in funzione del livello verde sia nelle situazioni semplici e sia sulla base di inquadramento un progetto; - giardiniere manutentore in correlazione alle peculiarità settoriali grado di affrontare e risolvere ogni problema di ordinaria manutenzione delle aree verdi; - operaio in grado di eseguire opere di ingegneria naturalistica - regimazione delle acque, quali opere in legno (viminate, palizzate, ecc.) e in pietra (gabbionate, scogliere, ecc.), idrosemine, piantagioni ed opere. Livello "d" - ex qualificati: - potatore di arbusti, siepi e sarmentose in grado di operare secondo le tecniche agronomiche, nonché di effettuare potature su alberi seguendo le indicazioni fornitegli; - giardiniere generico in possesso di conoscenze pratiche e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratoreteoriche per l'esecuzione di lavori di piantumazione di alberi e arbusti, di semplici opere di arredo e di ordinaria manutenzione di aree verdi, nonché in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per la formazione e la manutenzione dei manti erbosi; - conduttore di piccoli mezzi meccanici. Livello "e" - ex comuni: - operaio in grado di eseguire le parti in epigrafe - nell'intento condiviso operazioni più semplici (scavi, stesura di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità tubi, montaggio di nuove assunzioni mediante contratti giunti, ricopertura e piantumazione, potatura, tosatura dei prati con macchine semplici, stesura e modellazione del terreno, ecc.), nonché di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto fornire supporto agli operai degli altri livelli di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell'ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia; - con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità:inquadramento.
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Cessazione di appalto. (cfr. art. 4 presente c.c.n.l.). Aumenti minimi tabellari Tra ConfindustriaRilevato che il settore è caratterizzato, Confcommercionella generalità dei casi, CONFAPIdalla produzi one dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative con assunzioni “ex novo”, Confesercenti, ABI, ANIA, Confservizi, Confetra, Legacooperative, Confcooperative, UNCI, AGCI, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confinterim, Confedertecnica, APLA e CGIL, CISL, UIL Premesso che: - con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria da parte della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previstiimpresa subentrante, le parti in epigrafeintendono tenere conto, ferme restando da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli compless ivi dell'occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica d'impresa artigiana produttrice di servizi, cedente o subentrante, ivi compresi i consorzi e le associazioni temporanee d'impresa cui si applicano comunque le norme previste nei commi seguenti per le ipotesi di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in appalto. In tutti i comparti produttivi una fase casi di prima applicazione dei contratti cessazione di inserimento e appalto che riguardino un numero di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/2003addetti superiore alle 5 unità full -time, l'impresa cessante ne darà comunicazione, anche per il tramite dell' Associazione a cui è iscritta o conferisce mandato, ove possibile, nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali, ove esistenti, e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, s ul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'impresa subentrante, anche per il tramite dell'Associazione a cui è iscritta o conferisce mandato, con la massima tempestività, preventivamente all'i nizio della nuova gestione e, ove oggettivamente non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL, darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Tutto ciò al fine di evitare attivare su richies ta di una delle 2 parti apposito incontro tra le OO.AA. e le XX.XX. al fine di esaminare le eventuali problematiche connesse alla cessazione di appalto. Anche nei casi di cessazione di appalto che non riguardino un numero di addetti superiore alle 5 unità full- time, l'impresa cessante, anche per il tramite dell'associazione a cui è iscritta o conferisce mandato, provvederà a dare comunicazione alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL dell'avvenuta cessazione nell'appalto, allegando l'elenco de l personale cessante. L'impresa subentrante provvederà a fornire l'elenco del personale assunto con le modalità definite negli incontri a livello regionale previsti al comma 9 del presente articolo. In caso di cessazione di appalto che riguardi un numero di addetti superiore alle 5 unità full -time dell'impresa cessante, sia a parità o sia a fronte di variazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si impegna a garantire, per la quota eccedente il numero di cui sopra, l'ass unzione senza periodo di prova degli addetti rimanenti, ferma restando la volontà del lavoratore, alle condizioni di regime di orario almeno uguale a quelle precedentemente prestate, per gli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da docume ntazione probante che lo determini una soluzione - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali: dimissioni, pensionamenti, decessi; l'impresa subentrante qualora debba ricorrere ad ulteriori assunzioni dovrà dare diritto di continuità nei flussi precedenza all'a ssunzione al personale rimasto escluso nell'acquisizione dei precedenti appalti e iscritto nelle liste di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli; - il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli; - con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell'attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali disoccupazione e/o mobilità territoriali. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, relativamente al numero di addetti superiore a specifiche condizioni professionali lle 5 unità full-time dell'impresa cedente, non si applicano ai consorzi e alle associazioni temporanee di impresa cedenti e subentranti. Le parti si incontreranno entro il 30.6.2001 al fine di valutare l'estensione integrale del lavoratore; - presente articolo anche ai consorzi artigiani. Resta inteso che tutte le rimanenti disposizioni contenute nel presente articolo trovano comunque applicazione per i consorzi e le associazioni temporanee d'impresa. Nell'obiettivo comune di una tutela complessiva dei livelli occupa zionali, le parti in epigrafe - nell'intento condiviso s'incontreranno a livello regionale per prevedere l'istituzione di ottimizzare la prescrizione legislativa liste di mobilità territoriale nelle quali inserire tutti i lavoratori che subordina la possibilità non sono stati assunti dalle imprese subentranti di nuove assunzioni mediante contratti cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Il confronto tra le parti dovrà inoltre stabilire i criteri e le modalità di inserimento alla condizione composizione delle liste, che sia stato mantenuto in servizio almeno potranno eventualmente essere allocate all'interno di strutture bilaterali, e gli elementi per vincolare il 60% sistema delle imprese a livello territoriale ad assumere dalle liste medesime al fine di consentire il reingresso nel mercato del lavoro dei lavoratori di cui sopra. Le liste potranno trovare i necessari raccordi con gli organismi pubblici che svolgono funzione di collocamento. A tale livello si attiveranno altresì tutte le iniziative, anche eventualmente in collegamento con gli Enti bilaterali e con gli Enti pubblici preposti, finalizzate a favorire la qualificazione e la riqualificazione professionale per il reinserimento dei lavoratori di cui sopra. Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta giudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento econom ico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'impr esa cessante e l'addetto verrà assunto dall'impresa subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/70, saranno assunti dall'impresa subentrante con passaggio diretto e immedia to. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che la normativa di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono checui al presente articolo, in sede caso di contrattazione collettiva assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con particolare riferimento l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro - ai contratti sensi dell'art. 3, legg e n. 604/66 - e la costituzione “ex novo” del rapporto di reinserimentolavoro con l'impresa subentrante. Le parti, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratorital fine, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative richiamano e dei relativi necessari requisiti professionaliallegano al presente CCNL la nota del Ministero del lavoro, anche nell'ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia; - con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità:prot. n. 5/25316/70 APT del 14.3.92.
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Cessazione di appalto. (cfr. art. 4 presente c.c.n.l.). Aumenti minimi tabellari Contratti di inserimento - Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 Tra Confindustria, Confcommercio, CONFAPI, Confesercenti, ABI, ANIA, Confservizi, Confetra, Legacooperative, Confcooperative, UNCI, AGCI, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confinterim, Confedertecnica, APLA e CGIL, CISL, UIL Premesso che: - con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/2003, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli; - il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli; - con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell'attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore; - le parti in epigrafe - nell'intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell'ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia; - con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità:
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