Cessione del quinto della pensione Clausole campione

Cessione del quinto della pensione. Si tratta di un prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della pensione mensile cui il Cliente abbia diritto in qualità di pensionato. Il prestito è regolato dall’art.1198 Codice Civile, dal Testo Unico 5/01/1950 n° 180 e successivo Regolamento. Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla pensione del Cliente ad opera del proprio ente pensionistico che ne effettua diretta rimessa al Finanziatore. La cessione è “pro solvendo”, in quanto il Cliente risponderà dell'eventuale inadempimento dell’Ente o dell’Istituto che eroga la pensione. L’operazione deve essere assistita, per legge, da una polizza assicurativa contro il rischio morte da parte del Cliente. La polizza assicurativa, obbligatoria per legge, viene emessa ad esclusivo beneficio del Finanziatore. Per tutte le condizioni assicurative relative alla copertura rischio morte si rimanda comunque alla modulistica contrattuale e di trasparenza fornita dalla Compagnia Assicurativa. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: l’impossibilità del Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, in quanto il prestito è a tasso fisso, la possibilità per il Finanziatore di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 Codice Civile, ovvero dichiarare risolto ex art. 1456 Codice Civile il contratto nelle ipotesi di mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal contratto. Per il regime dei costi e spese pro tempore vigenti si rinvia alle condizioni contrattuali e al modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituisce il frontespizio del contratto.
Cessione del quinto della pensione. Il Cliente, a garanzia della restituzione dell’Importo Totale Dovuto dal Consumatore, cede “pro solvendo”, con effetto immediato, a AD, che accetta, il proprio credito verso il Terzo Obbligato rappresentato dal quinto della pensione. Dovrà sempre essere salvaguardata la pensione minima.
Cessione del quinto della pensione finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950
Cessione del quinto della pensione. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) Cessione del Quinto - Pensionati 03/01/2022 – ultima edizione disponibile

Related to Cessione del quinto della pensione

  • Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

  • Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Divieto di cessione del contratto e dei crediti È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della società utilizzatrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. La cessione di credito soggiace, in ogni caso, alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.ii. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società utilizzatrice, ha la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.

  • Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

  • Cessione dei diritti L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • Cessione del contratto 24.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c.. 24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 13.1. Salvi gli effetti di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa. 13.2. E’ vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari. 13.3. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.