CESSIONE DI CREDITI Clausole campione
CESSIONE DI CREDITI. L'utente non può alienare il software in riservato dominio, salvo espressa autorizzazione scritta del Licenziante. Qualora l'utente rivenda il software in riservato dominio, il credito derivante dalla rivendita è automaticamente ceduto al Licenziante (cessione del credito).
CESSIONE DI CREDITI. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
CESSIONE DI CREDITI. 1. E' vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Le parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente diritto della Stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la Stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione appaltante.
CESSIONE DI CREDITI. Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge n. 52/91, come previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
CESSIONE DI CREDITI. Per la cessione di crediti si applicheranno le disposizioni di cui al comma 13 dell’art. 106 del D. Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i. Non saranno accettate cessioni di tutti o di parte dei crediti prima che gli stessi vengano a maturazione.
CESSIONE DI CREDITI. Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge n. 52/91, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, del D.lgs. 12.04.2006 n° 163. -------------------------------------------
CESSIONE DI CREDITI. I crediti del Fornitore nei confronti del Cliente possono essere ceduti solo con l’espresso consenso scritto del Cliente.
CESSIONE DI CREDITI. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 117 del Codice. Rimango a carico dell’esecutore gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla stessa, che non potranno in nessun caso essere computati quale canone.
CESSIONE DI CREDITI. 1. Le parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della Convenzione.
CESSIONE DI CREDITI. Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, l'impresa aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.