Riservato dominio. I Prodotti vengono forniti con la formula di “Riservato Dominio”, con la conseguenza che, sino all’integrale pagamento del relativo corrispettivo da parte del Cliente, gli stessi rimarranno di proprietà del Fornitore. Il Cliente sarà tenuto a porre in essere ogni misura necessaria alla protezione e alla tutela del diritto di proprietà del Fornitore e sarà responsabile di ogni conseguenza che dovesse derivare ai Prodotti sino all’integrale pagamento dei medesimi. Il Cliente sarà tenuto a porre in essere ogni utile misura per non confondere i Prodotti del Fornitore con altri eventualmente simili di altri fornitori e dovrà dunque conservare il Prodotto in appositi spazi ben delimitati e facilmente individuabili. Le previsioni di cui al presente articolo non implicano una deroga a quanto previsto dagli artt. 11.2. e 11.3 in tema di passaggio del rischio e responsabilità per trasporto e custodia dei Prodotti.
Riservato dominio. (1) Il Venditore si riserva il diritto di proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento della stessa.
(2) Il Venditore si riserva, inoltre, il diritto di proprietà su tutta la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché il riservato dominio vale a garanzia del saldo del credito del Venditore.
(3) È fatto assoluto divieto di cedere la merce oggetto del riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti i crediti derivanti dalla successiva vendita della merce oggetto del riservato dominio. Se la merce oggetto del riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre merci non fornite dal Venditore, il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendute. I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente a suo nome e per proprio conto. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato a vietare all’Acquirente di mettere in vendita la merce oggetto del riservato dominio e a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti ceduti. L’Acquirente è quindi tenuto ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito. Qualora il Venditore decida di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente è tenuto a predisporre un inventario preciso della merce oggetto del riservato dominio, a metterla da parte e a restituirla al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominio.
(4) Qualora il valore delle garanzie esistenti per il credito complessivo del Venditore superi il valore dei crediti scaduti di oltre il 20%, il Venditore è tenuto a svincolare tali garanzie su richiesta dell’Acquirente a propria discrezione.
(5) È fatto obbligo di informare tempestivamente il Venditore nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirente.
Riservato dominio. 11.1 Fino all’adempimento completo di tutti gli obblighi dell’acquirente derivanti dall'intero rapporto d’affari con la SIO la merce oggetto della fornitura rimane di proprietà della SIO. In caso di pagamento tardivo o di altri comportamenti non conformi ai termini del contratto da parte dell’acquirente, l’acquirente è tenuto a selezionare la merce soggetta al riservato dominio a prima richiesta e a metterla a disposizione della SIO.
11.2 Nel caso di lavorazione della merce consegnata e soggetta al riservato dominio, alla SIO spetta la comproprietà sul nuovo bene, in rapporto al valore del materiale della merce rispetto agli altri valori del materiale o al valore di lavorazione.
11.3 L’acquirente ha facoltà di vendere nella regolare attività economica la merce consegnata e soggetta al riservato dominio prima o dopo la lavorazione nel caso in cui non si trovi in una condizione di pagamento tardivo. Sin d’ora l’acquirente cede completamente alla SIO la richiesta derivante dall’alienazione della merce nei confronti dei propri clienti. L’acquirente è tenuto ad informare la SIO su tali richieste. L’acquirente non è autorizzato a costituire in pegno la merce soggetta al riservato dominio o a trasferirne la proprietà per garanzia.
Riservato dominio responsabilità e limitazioni
Riservato dominio. Fino a quando il Venditore non avrà ottenuto dall’Acquirente il pagamento completo dei Prodotti, il Venditore mantiene il diritto di proprietà sui Prodotti stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 1523 e seguenti del Codice Civile Italiano.
Riservato dominio. Il fornitore si riserva la proprietà degli oggetti forniti (riservato dominio) fino a completo pa- gamento degli importi derivanti dalla relazio- ne commerciale con il committente. Il riservato dominio si estende anche a saldo accertato, se il fornitore addebita le fatture direttamente sul conto corrente del commit- tente (riserva di conto corrente).
Riservato dominio. La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, le merci consegnate restano di proprietà di MADE+39 fino all’integrale pagamento del prezzo.
Riservato dominio. Sulla fornitura oggetto del presente contratto graverà a favore della PARADIGMA ITALIA S.p.A. la riserva di proprietà di cui agli artt. 1523 e segg. Codice Civile, sino al totale pagamento del prezzo pattuito, per cui l’acquirente si considererà semplice depositario della merce medesima, obbligandosi a farne buon uso secondo la sua destinazione, rispondendo della sua buona conservazione anche in caso di furto, incendio o altro caso fortuito. Qualunque contestazione dovesse insorgere fra PARADIGMA ITALIA S.p.A. e l’acquirente non darà diritto a quest’ultimo di sospendere o dilazionare i pagamenti così come pattuiti. Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata darà diritto a PARADIGMA ITALIA S.p.A. di opporsi all’ulteriore uso da parte dell’acquirente della fornitura, nel modo che PARADIGMA ITALIA S.p.A. riterrà più opportuno, anche mediante sequestro, e ciò senza alcuna responsabilità a carico della PARADIGMA ITALIA S.p.A. per qualsiasi danno o peraltro motivo. Il mancato pagamento di due o più rate, consecutive o non, o anche di una sola rata d’importo superiore all’ottava parte del prezzo convenuto e l’inosservanza di ogni altro impegno che l’acquirente si assume con la presente, produrranno lo scioglimento del contratto senza previa interpellanza o diffida, con facoltà della PARADIGMA ITALIA S.p.A. di esigere l’immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute, oppure l’immediata restituzione della fornitura. In tal caso le somme che l’acquirente abbia già versato resteranno acquisite alla PARADIGMA ITALIA S.p.A. a titolo di nolo, deperimento e diminuito valore commerciale degli oggetti, pregiudizio della responsabilità che l’acquirente avesse incontrato per cattivo uso dei beni venduti e a titolo di rifusione delle spese giudiziali e stragiudiziali alle quali il comportamento dell’acquirente avesse dato motivo, salvo sempre il risarcimento del maggiore danno. Ogni eventuale pretesa dell’acquirente all’azione della PARADIGMA ITALIA S.p.A. dovrà essere proposta nei modi di legge nel termine perentorio di quindici giorni dalla messa in mora. La PARADIGMA ITALIA S.p.A. qualora non intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa sopra articolata, potrà far cadere l’acquirente dal beneficio del termine. In tal caso l’acquirente dovrà versare immediatamente l’intero prezzo pattuito.
Riservato dominio. 1. PURPAK srl manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi. L'Acquirente dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la presente clausola di riserva della proprietà anche operando l’iscrizione in ogni apposito registro, ove localmente richiesto.
2. In caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo pattuito entro il termine previsto per qualsiasi motivo, PURPAK ha facoltà, senza procedure formali, di riprendere fisicamente possesso dei prodotti a spese, rischio e pericolo dell’Acquirente, il quale sarà tenuto a consentire a tal fine l’accesso nei propri locali di incaricati di Purpak srl, previo preavviso di 48 ore da parte della Fornitrice.
3. L'Acquirente con la sottoscrizione dell’Ordine dichiara di essere consapevole della presente clausola di riserva di proprietà e si impegna ad informare i propri partner della stessa.
4. PURPAK potrà riprendere possesso dei prodotti non pagati detenuti da terzi acquirenti o esigere da questi ultimi il pagamento diretto del loro prezzo. Qualora i prodotti siano stati ceduti a terzi in buona fede, il diritto di rivendicazione di PURPAK verterà primariamente sul prezzo incassato dal proprio cliente. In caso di incorporazione dei prodotti, il diritto di Purpak srl sarà esercitato, in proporzione al loro valore, sul prodotto in cui essi sono stati incorporati, sia nei confronti del cliente che nei confronti del terzo acquirente.
5. In ogni caso, i prodotti non potranno essere pignorati o dati in pegno, e la loro proprietà non potrà essere trasferita a terzi a titolo di garanzia.
6. Le disposizioni precedenti non impediscono il trasferimento dei rischi all'Acquirente a partire dalla consegna del prodotto.
7. L'Acquirente s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la custodia e la conservazione dei prodotti e in particolare a sottoscrivere un'adeguata copertura assicurativa, senza che ciò costituisca una limitazione di responsabilità di nessun tipo.
8. In caso di vendita internazionale, ove necessario, l'Acquirente dovrà espletare a sue spese, tutte le formalità richieste nel paese di destinazione dei prodotti per l'applicazione della presente clausola di riserva di proprietà.
Riservato dominio. La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, le merci consegnate restano di proprietà di PIEMME fino all’integrale pagamento del prezzo.