Common use of CESSIONE E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE E SUBAPPALTO. Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di MSD. In caso di violazione della presente disposizione MSD avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Resta inteso e convenuto che, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di MSD della perfetta esecuzione dell’Ordine, anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a MSD o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne MSD da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine. Resta comunque escluso che MSD debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di qualsiasi solidarietà di MSD in relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di MSD. In caso di cessione del rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di MSD dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall’art. 1408 co. 3 c.c., MSD dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto

CESSIONE E SUBAPPALTO. Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di MSDIntervet. In caso di violazione della presente disposizione MSD Intervet avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Resta inteso e convenuto che, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di MSD Intervet della perfetta esecuzione dell’Ordine, anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a MSD Intervet o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti obblighiderivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne MSD Intervet da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine. Resta comunque escluso che MSD Intervet debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di qualsiasi solidarietà di MSD Intervet in relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di MSDIntervet. In caso di cessione del rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di MSD Intervet dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall’art. 1408 co. 3 c.c., MSD Xxxxxxxx dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso. The Supplier undertakes to warrant all the products supplied on the basis of these Conditions in compliance with the regulations in force concerning consumer protection and in any case for a period of not less than 2 (two) years from the date of delivery. The Supplier will keep Intervet relieved from all damages suffered by the latter due to the fact that the goods and / or services do not comply with the technical specifications and the law in force or are defective or not suitable for the intended use. The Supplier, where applicable, warrants that the goods that do not comply with the laws in force concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances ("REACH"). The Supplier warrants and undertakes to hold Intervet harmless from any damage deriving from the violation of the applicable laws concerning REACH, also intervening, where necessary, in the relative judgments in the event of legal action before any court. Intervet may terminate the Order and / or the Conditions with the Supplier, according to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code on the occurrence of even a single violation of the applicable REACH legislation, without prejudice to the right of Intervet to request compensation for any direct or indirect damage suffered, including damage to the company's reputation. 12) Transfer and subcontracting The Supplier undertakes not to subcontract, in whole or in part, this Order to third parties without the prior written consent of Intervet. In case of violation of this provision, Intervet will have the right to terminate this contract according to and for the purposes of art. 1456 Italian Civil Code. It is understood and agreed that, the subcontract does not involve any modification to the obligations and charges of the Supplier which remains the one and only responsible towards Intervet for the perfect execution of the Order, also for the subcontracted part. The Supplier is liable for any damage that may be caused to Intervet or to third parties due to facts that are in any case attributable to the subjects to whom subcontracted activities have been entrusted. The Supplier undertakes, also according to Article 1381 of the Italian Civil Code, to have the third subcontractor observe all the obligations deriving from this Order and from the Conditions. The Supplier undertakes to hold Intervet harmless from any third-party claims for facts and faults attributable to the subcontractor or its auxiliaries. The indemnity and indemnification obligation referred to in this point will remain in force until the time limits for the relative actions of the third parties have expired, continuing to have effect beyond the expiration of this Order. However, it is excluded that Intervet must bear higher costs due to possible subcontracts. Therefore, the Supplier will directly pay the subcontractors all the fees due to them, with the exclusion of any solidarity of Intervet in relation to the obligations towards the subcontractors, except for what is compulsorily provided for by law. The Order was issued in consideration of the Supplier's technical capabilities. The relationship established with the Order is therefore not transferable, either in whole or in part, without the prior written consent of Intervet. In the event of the transfer of the relationship established with the Order, the Supplier undertakes to inform the transferee of the Conditions. The Supplier is in any case held liable to Intervet for the execution by the third party transferee of the Order. To this end and in derogation of the provisions of art. 1408 co. 3 of the Italian Civil Code, Intervet must inform the Supplier of the transferee's non-fulfillment within 90 (ninety) days of becoming aware of it. 13) Confidentiality The Supplier is aware of the fact that all information relating to the Order and to Intervet, which have been made available by the latter or which in any case became known in the execution of the Order, including the secret information to the of the articles 98 ss. of the Industrial Property Code, constitute confidential information ("Confidential Information").

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Samples: General Conditions of Purchase

CESSIONE E SUBAPPALTO. Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di MSDORGANON. In caso di violazione della presente disposizione MSD ORGANON avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Resta inteso e convenuto che, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di MSD ORGANON della perfetta esecuzione dell’Ordine, anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a MSD ORGANON o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne MSD ORGANON da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine. Resta comunque escluso che MSD ORGANON debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di qualsiasi solidarietà di MSD in ORGANONin relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di MSDORGANON. In caso di cessione del rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di MSD ORGANON dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall’art. 1408 co. 3 c.c., MSD ORGANON dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto Di Beni E/O Servizi

CESSIONE E SUBAPPALTO. Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di MSDVree Health. In caso di violazione della presente disposizione MSD Vree Health avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Resta inteso e convenuto che, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di MSD Vree Health della perfetta esecuzione dell’Ordine, anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a MSD Vree Health o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne MSD Vree Health da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine. Resta comunque escluso che MSD Vree Health debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di qualsiasi solidarietà di MSD Vree Health in relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di MSDVree Health. In caso di cessione del rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di MSD Vree Health dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall’art. 1408 co. 3 c.c., MSD Vree Health dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso.

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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto Di Beni E/O Servizi