Common use of Cessione - Pegno - Vincolo Clause in Contracts

Cessione - Pegno - Vincolo. In conformità con quanto disposto dall'art. 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l’Impresa viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. L’Impresa deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione nel contratto e sue Appendici. L’Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l’Impresa ne faccia annotazione nel contratto o in sue Appendici. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento o, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premi Unici Ricorrenti, Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premi Unici Ricorrenti

Cessione - Pegno - Vincolo. In conformità con quanto disposto dall'art. 1407 del Codice Co- dice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contrattocon- tratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l’Impresa la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta dell'av- venuta cessione. L’Impresa La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione nel contratto e sue Appendiciin polizza o su appendice. L’Impresa La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contrattocontrat- to, secondo quanto stabilito dall'art. 1409 del Codice CivileCi- vile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l’Impresa la So- cietà ne faccia annotazione nel contratto in polizza o in sue Appendicisu appendice di po- lizza. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento oo scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente Contraen- te senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

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Cessione - Pegno - Vincolo. In conformità con quanto disposto dall'art. dall'articolo 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contrattocon- tratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l’Impresa la So- cietà viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. L’Impresa La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta dell'avve- nuta cessione nel contratto e sue Appendiciin polizza o su appendice di polizza. L’Impresa La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegnope- gno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l’Impresa la Società ne faccia annotazione nel contratto in polizza o in sue Appendicisu appendice di polizza. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento oo scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario vin- colatario o del creditore pignoratizio.

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