Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione Clausole campione

Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. Il contratto può essere stipulato presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La stipulazione avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione del Modulo di proposta da parte del Contraente, nonché dell’Assicurato se persona diversa. Il contratto si intende concluso – sempreché l’Impresa accetti la proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall’Assicurato se persona diversa – dalle ore 24 della: ◼ data di incasso del premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato all’Impresa); oppure ◼ data di ricevimento da parte dell’Impresa della proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale), qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio Da tale data (data di decorrenza) decorreranno le coperture assicurative previste. L’Impresa ne darà comunicazione al Contraente mediante invio del Certificato di polizza, assieme alla lettera di conferma di investimento del premio. Dalla data di ricevimento di tale Certificato decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso riconosciuto al Contraente. Qualora l’Impresa non accetti la proposta, essa restituirà il premio pagato entro trenta giorni dalla data di incasso del premio, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella proposta.
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel momento in cui il documento di polizza, firmato dal Xxxxx Xxxxxxxxx, viene sottoscritto dal Contraente e dall’Assicurato (se persona diversa). L’assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sul documento di polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato - se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio di perfezionamento. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le garanzie assicurative hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. Il contratto si ritiene concluso il giorno del pagamento del premio iniziale da parte del Contraente. L’assicurazione entra in vigore, previo pagamento del premio iniziale, alle ore 24 della data di decorrenza del con- tratto, indicata nel Documento di Polizza, che viene definita nei seguenti modi:
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente sottoscrive la Convenzione firmata dalla Società. In riferimento a ciascuna posizione, la garanzia decorre dal momento in cui insorge una posizione debitoria a carico dell’Assicurato e termina con lo scadere del piano di ammortamento del finanziamento. E' comunque in garanzia il periodo intercorrente dall'erogazione del finanziamento e la data di decorrenza dell’Assicurazione indicata nel Certificato di Polizza purché tale periodo non sia superiore a giorni 90 ed a condizione che sia stato pagato il Premio. Il Premio è a carico del Contraente. Qualora il Contraente, entro il 60° giorno dalla data di decorrenza dell'Assicurazione, non abbia ancora versato all'Assicuratore il relativo Premio, la garanzia sarà sospesa e sarà riattivata soltanto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio. La riattivazione della garanzia (dalla data di decorrenza) viene concessa entro i 120 giorni dalla stessa data di decorrenza. Trascorsi 120 giorni dalla data di decorrenza, in caso di mancato pagamento del Premio da parte del Contraente, l'Assicurazione si intenderà cessata e l'Impresa provvederà all'annullamento dall'origine dell'Assicurazione. Al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, questa, in assenza di Sinistro, si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore. La Compagnia invia all’Assicurato un Certificato di Xxxxxxx, nel quale viene indicata la data di decorrenza del contratto come conferma dell’entrata in vigore del contratto.
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. A condizione che sia stato versato il premio annuo iniziale (anche in forma di prima rata mensile, trimestrale o semestrale), il contratto si intende perfezionato e quindi concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato- se persona diversa dal Contraente). A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto le prestazioni assicurative, di cui all'articolo 1, entrano in vigore dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’ac- cettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza. Nella proposta è indicato il giorno in cui è previsto il pagamento del premio. In ogni caso il contratto si ritiene concluso alle ore 24 del giorno di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: • la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure, • il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.
Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione. L’assicurazione, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, entra in vigore alle ore 24 della data di effetto, data in cui il contratto si considera concluso. Per data di effetto si intende la data di decorrenza del contratto, come specificato al successivo Art. 3. Una volta che il contratto è concluso, la Società invia lettera di conferma di ricezione del premio di perfezionamento e del numero definitivo attribuito al contratto.