Scopo e caratteristiche del Fondo Clausole campione

Scopo e caratteristiche del Fondo. Lo scopo di ogni Fondo è di realizzare l’incremento dei capitali, conferiti dai Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo in base alle con- dizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio. Ogni Fondo è del tipo ad accumulazione; l’incremento del valore delle Quote del Fondo non viene pertanto distribuito. Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa. Il profilo di rischio dei diversi Fondi è indicato al succes- sivo art. 4.
Scopo e caratteristiche del Fondo. Lo scopo del Fondo è di incrementare le somme che vi affluiscono mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte al successivo Art. 5. Il Fondo si caratterizza come Fondo ad accumulazione, pertanto non è prevista la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione ma il loro reinvestimento nel Fondo. La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di un rendimento minimo. Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo: • rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario connesse a variazioni non attese delle condizioni di mercato; • rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario; • rischio creditizio: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione non attesa del merito creditizio dell’emittente dello stesso strumento; • rischio di cambio: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario; • rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore. Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo non potrà essere inferiore all’importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze. La gestione del Fondo e l’attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia che tuttavia, pur mantenendo la responsabilità nei confronti dei Contraenti, potrà affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo o specifiche funzioni inerenti l’attività di gestione. Non è prevista una data di scadenza del Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. Il Fondo prevede 6 differenti linee di investimento ognuna delle quali avente la propria politica di investimento successivamente specificata all’art. 6.
Scopo e caratteristiche del Fondo. Lo scopo dei Fondi Interni è di realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un contratto espresso in quote di ciascun Fondo Interno. I proventi derivanti dalla gestione - compresi gli utili e le perdite di realizzo - al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici rela- tivi agli investimenti e disinvestimenti e delle spese di cui all’Art. 7, non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nei Fondi, che si configurano quindi come Fondi Interni di accumulazione.
Scopo e caratteristiche del Fondo. Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento dei capi- tali, conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo in base alle condizioni con- trattuali, mediante una gestione professionale del patri- monio.
Scopo e caratteristiche del Fondo. La Società ha attivato un Fondo denominato “Quadri- foglio Portafoglio Protetto”. Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento dei capi- tali, conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa. Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Con- traenti delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.