Circolari Clausole campione

Circolari. Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti. • Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 - Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti. • Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012 - Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole. • Circolare n. 30/2012 del 24/12/2012 - Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “ bracci gru”. • Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE • Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti. • Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013 - Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti. • Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013 - Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti. • Circolare n. 5/2015 del 3 marzo 2015 – Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’a...
Circolari. Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 -Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto - Chiarimenti
Circolari. Circolare no. 22 della AFC del 16 dicembre 2008 concernente l’imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza privata e limitazione della deduzione degli inte- ressi passivi
Circolari. Circolare n. 21/2016 del 07/07/2016 Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”. Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell’autorizzazione.
Circolari. Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti. • Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 - Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti. • Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012 - Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole. • Circolare n. 30/2012 del 24/12/2012 - Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “ bracci gru”. • Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza
Circolari. Contratto a termine legittimo se richiama gli accordi con i sindacati pag. 04  Incidente stradale e licenziamento disciplinare pag. 04   La presenza del RSPP non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza INPS: circolare 57/2014 - le COT valide anche ai fini della comunicazione pag. 04 di rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale pag. 04  Detassazione 2014: in Gazzetta il Decreto attuativo pag. 03 2. FLASH NEWS
Circolari. Collaborazioni tra etero organizzazione e casi genuini ABSTRACT
Circolari. La certificazione del contratto di collaborazione ABSTRACT
Circolari. ⚫ Circolare MIPAAF prot DQPI n. 558 del 20/12/2012 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto e per la progettazione esecutiva. ⚫ Circolare MIPAAF prot DQPI n. 528 del 19 marzo 2013 recante modifica della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012 (data apertura sportello) ⚫ Circolare MIPAAF prot DQPI n. 555 del 26 marzo 2013 recante modifica della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012 (pool banche) ⚫ Circolare MIPAAF prot DQPI n. 550 del 25 marzo 2013 recante modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all'elenco delle banche autorizzate di cui all'art. 8 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 novembre 2007

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  • Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

  • SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

  • Aggiornamenti Durante il Periodo di abbonamento, il Fornitore potrà fornire periodicamente, senza la previa autorizzazione o il previo consenso dell’utente, upgrade, aggiornamenti o sostituzioni per qualsiasi Soluzione (“Aggiornamento”) e a seguito di tale fornitura l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare la Soluzione o il Dispositivo in questione (o alcune funzioni del Dispositivo) fino al termine dell’installazione o dell’attivazione dell’aggiornamento. Ogni Aggiornamento verrà considerato come parte della Soluzione per tutti i fini citati nel presente Accordo. Gli aggiornamenti possono comportare sia l’aggiunta che l’eliminazione di qualsiasi caratteristica o funzionalità offerta da una Soluzione o possono sostituirla del tutto e il Fornitore determinerà il contenuto, le caratteristiche e le funzionalità della Soluzione aggiornata a sua esclusiva discrezione. Il Fornitore non è tenuto a offrire all’utente la possibilità di rifiutare o ritardare gli Aggiornamenti ma, in ogni caso, per ottenere le massime prestazioni dalla Soluzione, potrebbe essere necessario scaricare e consentire l’installazione o l’attivazione di tutti gli Aggiornamenti disponibili. Il Fornitore può interrompere il servizio di assistenza fornito per una Soluzione finché l’utente non abbia accettato e installato o attivato tutti gli Aggiornamenti. Il Fornitore stabilirà, a suo insindacabile giudizio, se e quando sono necessari nuovi Aggiornamenti e non è tenuto a fornire alcun Aggiornamento all’utente. Il Fornitore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la fornitura di Aggiornamenti relativi a qualsiasi versione della Soluzione diversa dalla versione più recente, o Aggiornamenti che supportino l’utilizzo della Soluzione con versioni di sistemi operativi, programmi di posta elettronica, browser e altro software con cui la Soluzione è stata progettata per funzionare.

  • Decadenza 1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; 2. Il mancato allestimento della sede, comporta l’impossibilità della consegna e quindi dell’inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione; 3. In caso di decadenza nel corso dell’appalto, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti; 4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione; 5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in appalto, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara; 6. La decadenza dall’appalto e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con apposita determinazione; 7. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse; 8. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese; 9. Analogamente il contratto si intenderà risolto di diritto allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggano all’Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Massimale Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.