Obblighi di sicurezza. 6.1 Il Cliente è tenuto ad osservare tutte le norme, leggi e regolamenti, nonché tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica e previdenza.
6.2 Qualora le attività o i servizi oggetto di Contratto dovessero svolgersi, in tutto o in parte, presso la sede del Cliente o, comunque, in locali nella disponibilità del Cliente, lo stesso sarà tenuto a garantire che tali luoghi siano conformi alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, assumendosi ogni responsabilità conseguente e relativa.
6.3 Fermo quanto precede, Hyphen garantisce di aver ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, come da DM 81/08 e s.m. e di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per gli infortuni dei lavoratori dipendenti.
Obblighi di sicurezza. 1. L’affidatario ha l’obbligo di:
a. provvedere all’acquisto di presidi medico-chirurgici e defibrillatore per il pronto soccorso, in ossequio alla vigente normativa;
b. provvedere alla manutenzione dei presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc …), ex D.lgs 81/2008, mediante il rimborso all’Amministrazione comunale dell’importo dovuto, entro 30 giorni dalla Sua comunicazione anche se successiva alla conclusione del periodo di affidamento;
c. gestire ed organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della Sezione IV del Titolo I del vigente D.lgs. 81/2008;
d. garantire la presenza e l’efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio, anche con designazione del personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all’evacuazione, assicurando la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra- sportive. Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, l’affidatario dovrà garantire, durante gli spettacoli, la presenza di almeno una persona addetta alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che ha partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio medio ai sensi del D.M 10/03/98 ed aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28/11/1996 n. 609 in caso di impianti con capienza superiore a 100 posti. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi anche della Commissione di vigilanza, si riserva di effettuare verifiche e controlli;
e. individuare il responsabile dell’emergenza e segnalare i nomi degli addetti alla vigilanza affinché siano rispettate le norme sulla sicurezza ed igiene, finalizzate alla prevenzione degli infortuni.
2. L’affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell’impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici.
3. L’affidatario è tenuto, altresì, al rispetto degli obblighi dettati dal D.lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o
i. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti. Al riguardo, entro il 01/09 di ogni anno, l’affidatario dovrà fornire una dichiarazione a firma del ...
Obblighi di sicurezza. 7.1 Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, le parti danno atto che il Servizio sarà svolto presso le strutture e nell’ambiente di lavoro della Committente, la quale fornirà al prestatore d’opera dettagliate informazioni sui rischi specifici ove esistenti nell’ambiente in cui il Servizio verrà svolto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. La Committente, altresì, coopererà all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto e coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i collaboratori del prestatore d’opera.
7.2 Il prestatore d’opera, per quanto di propria competenza, si impegna ad attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro cui sono esposti i propri collaboratori. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per i rischi specifici propri dell’attività del prestatore d’opera. Sarà cura del prestatore d’opera nell'espletamento delle prestazioni di volta in volta rese far adottare tutti i provvedimenti per garantire la vita, l'incolumità, la salute dei propri collaboratori. Tutte le spese derivanti al prestatore d’opera per l'osservanza degli obblighi indicati nonché tutti gli oneri in genere nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per l’attività oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato alla clausola 6.
7.3 Il prestatore d’opera dichiara di essere a perfetta conoscenza, anche a seguito di apposita ricognizione delle aree, della natura dei luoghi e delle condizioni ambientali in cui si svolge l’attività.
Obblighi di sicurezza. Il Cliente è obbligato, adottando misure di massima cautela, al mantenimento della sicurezza e della segretezza delle credenziali di accesso al proprio wallet, si impegna a non cederle a terzi poiché strettamente personali. Nel caso di utilizzo indebito o non autorizzato del wallet o di qualunque altra violazione della sicurezza il Titolare deve comunicare immediatamente alla Banca l’accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero indicato sul sito xxx.xx e su xxxxxxxxx.xx.
Obblighi di sicurezza. L’impresa che esegue i lavori, in proprio o per conto dello Sponsor, avrà l’obbligo di adottare, durante l’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, anche a terzi. L’impresa è tenuta al rispetto delle norme dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre a quelle previste dal vigente Codice della Strada con particolare riferimento ai cantieri stradali; lo Sponsor sarà tenuto all’osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le disposizioni in materia antinfortunistica relativamente alle maestranze addette ai lavori. Nel caso in cui lo sponsor si identifichi con un’Associazione questa è responsabile di qualsiasi danno che possa eventualmente derivate dall’espletamento del servizio a persone appartenenti al gruppo/associazione e adibite a quanto previsto dalla presente convenzione, a terzi, nonché a cose appartenenti a questa amministrazione comunale o di terzi, conseguenti o connessi all’esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione. Inoltre l’associazione dovrà garantire il rispetto delle norme di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all’erogazione delle prestazioni stesse nonché alle responsabilità civili verso terzi. A tal fine viene individuato quale responsabile delle attività oggetto della presente convenzione il Presidente del gruppo.
Obblighi di sicurezza. Il Cliente deve seguire tutte le istruzioni di sicurezza raccomandate da BeeOne, in particolare proteggere i dispositivi dall’accesso di terzi non autorizzati, effettuare regolarmente il backup dei suoi dati per evitare qualsiasi perdita, conservare diligentemente i suoi dati di accesso, le password o i codici PIN e non trasmetterli a terzi. In caso di perdita dei dati di accesso, delle password, dei codici PIN o di una carta SIM, MUCHO deve essere informato immediatamente. Nel frattempo, il Cliente deve in ogni caso pagare i servizi utilizzati attraverso la connessione corrispondente (ad esempio in caso di utilizzo da parte di terzi).
Obblighi di sicurezza. (Art. 31), in X. Xxxxxxx (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.
Obblighi di sicurezza. 22.1 - L'E-Marketer, si impegna ad applicare e a far applicare al Marketplace e a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza ritenute idonee, allo stato delle conoscenze tecniche ed informatiche, a garantirne la sicurezza e ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione e perdita di informazioni e/o dati trasmessi.
22.2 - L'Utente si obbliga a rispettare in materia di privacy e sicurezza tutte le indicazioni che l'E- Marketer ha stabilito e che comunicherà in futuro. L'Utente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente all'E-Marketer ogni anomalia che lo stesso riscontri nell'utilizzo degli Strumenti di Identificazione Personale qualora abbia il fondato sospetto che ciò derivi da un tentativo di accesso non autorizzato, di intrusione, di manomissione o di altra attività illegittima posta in essere da terzi soggetti o da altre imprese utenti.
Obblighi di sicurezza. In considerazione della tipologia di appalto, è stato predisposto il DUVRI e i costi degli oneri di sicurezza da rischi interferenziali sono stati quantificati in € 510,00 per l’intero appalto. La Ditta aggiudicataria resta comunque tenuta agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs 81/2008, i cui costi sono ricompresi nel complessivo importo della fornitura.
Obblighi di sicurezza. 1. Il Contraente è tenuto ad osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche i lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra.