Common use of Classificazione del personale Clause in Contracts

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;

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Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi1. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie Muovendo da una aggregazione strutturata su quattro ambiti professionali, tutto il personale - quadri, impiegati e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessaoperai - viene inquadrato su 7 livelli. 2. I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate - intese come espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze e conoscenze professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità dei problemi. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata da profili rappresentano professionali e da esemplificazioni. 3. Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo di cui all'art. 48, Relazioni a livello aziendale, punto 2), comportanti riflessi sull'assetto dell’inquadramento del personale, nonché nel caso di istituzioni di nuove posizioni di lavoro, l’Azienda per il tramite della propria Associazione, ne darà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, precisando le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni conseguenti modifiche in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello materia di inquadramento con l'indicazione del relativo profilo, anche livello e l'indicazione del profilo corredato in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando modo sommario dalle attività lavorative. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno richiedere entro 5 giorni un incontro per analogia i profili esistentil'esame degli elementi che hanno determinato l'inquadramento comunicato. 4. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura In occasione degli incontri di cui all’art. 6048, punto 4) - Relazioni a livello di unità produttiva, lettera A), sub f), le aziende informeranno preventivamente le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'introduzione di nuove posizioni di lavoro e del relativo livello di inquadramento e/o di quelle che, in un’ottica di sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento dell'apparato produttivo, siano risultate significativamente modificate nonché delle eventuali implicazioni in termini di variazioni di organico e/o di mansione. 5. La distinzione fra in atto tra gli operai e impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un il trattamento differenziato o e che, comunque, fanno riferimento distintamente a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;lavoratori.

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Classificazione del personale. I La classificazione unica dei lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributiviimprese utilizzatrici, di cui alla D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. L’inquadramento delle varie Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, personale con mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie impiegatizie e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le personale con mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profiloimpiegatizie, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali(legislative, regolamentari, sindacalicontrattuali, sindacali ecc, .) che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra l’inquadramento ed mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento normativo è per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL. Quanto sopra, rappresenta il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria e normativa comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;classificazione unica.

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Samples: CCNL 24/7/2008

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi1. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie Muovendo da un’aggregazione strutturata su quattro ambiti professionali, tutto il personale - quadri, impiegati e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessaoperai - viene inquadrato su 7 livelli. 2. I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate - intese come espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze e conoscenze professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità dei problemi. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata da profili rappresentano professionali e da esemplificazioni. 3. Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo di cui all'art. 48, Relazioni a livello aziendale, comma 2), comportanti riflessi sull'assetto dell’inquadramento del personale, nonché nel caso di istituzioni di nuove posizioni di lavoro, l’Azienda per il tramite della propria Associazione, ne darà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, precisando le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni conseguenti modifiche in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello materia di inquadramento con l'indicazione del relativo profilo, anche livello e l'indicazione del profilo corredato in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando modo sommario dalle attività lavorative. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno richiedere entro 5 giorni un incontro per analogia i profili esistentil'esame degli elementi che hanno determinato l'inquadramento comunicato. 4. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura In occasione degli incontri di cui all’art. 6048, comma 4) - Relazioni a livello di unità produttiva, lettera A), sub f), le aziende informeranno preventivamente le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'introduzione di nuove posizioni di lavoro e del relativo livello di inquadramento e/o di quelle che, in un’ottica di sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento dell'apparato produttivo, siano risultate significativamente modificate nonché delle eventuali implicazioni in termini di variazioni di organico e/o di mansione. 5. La distinzione fra in atto tra gli operai e impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un il trattamento differenziato o e che, comunque, fanno riferimento distintamente a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;lavoratori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica un'unica scala classificatoria composta dalle seguenti 6 categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle nell'ambito delle quali corrispondono 8 livelli retributivisono previste figure professionali con mansioni contrattualmente equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative come da prospetto sottoriportato: profili. L’inquadramento delle varie mansioni L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8. dei La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed e i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni l'inquadramento nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del profili, distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimoindividuate. Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in una categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce. Per le mansioni i profili non rappresentate nei profili individuati o aventi contenuto professionale superiore diverso rispetto a quello del relativo profiloquelli rappresentati nel presente articolo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà l'inquadramento viene effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed e utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione Rientra nella attività contrattuale della R.S.U. la verifica degli inquadramenti adottati a fronte di tali fattispecie. Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca. Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, è attribuita la procedura qualifica di cui all’artquadro. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di tutte le disposizioni significative unità organizzative o di legge contributive servizi e fiscalireparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e normativa natura e con caratteristiche di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;autonomia e responsabilità.

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Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta compo- sta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche caratteristi- che ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito nel- l’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando utiliz- zando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’artal- l’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti ef- fetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento trat- tamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifichequa- lifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento tratta- mento normativo è il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma C- 1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi1. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie Muovendo da una aggregazione strutturata su quattro ambiti professionali, tutto il personale - quadri, impiegati e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessaoperai - viene inquadrato su 7 livelli. 2. I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate - intese come espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze e conoscenze professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità dei problemi. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata da profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimoprofessionali e da esemplificazioni. 3. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad Nel caso di innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art. 6048, Relazioni a livello aziendale, punto 2), comportanti riflessi sull’assetto dell’inquadramento del personale, nonché nel caso di istituzioni di nuove posizioni di lavoro, l’Azienda per il tramite della propria Associazione, ne darà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, precisando le conseguenti modifiche in materia di inquadramento con l’indicazione del relativo livello e l’indicazione del profilo corredato in modo sommario dalle attività lavorative. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno richiedere entro 5 giorni un incontro per l’esame degli elementi che hanno determinato l’inquadramento comunicato. 4. In occasione degli incontri di cui all’art. 48, punto 4) - Relazioni a livello di unità produttiva, lettera A), sub f), le aziende informeranno preventivamente le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’introduzione di nuove posizioni di lavoro e del relativo livello di inquadramento e/o di quelle che, in un’ottica di sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento dell’apparato produttivo, siano risultate significativamente modificate nonché delle eventuali implicazioni in termini di variazioni di organico e/o di mansione. 5. La distinzione fra in atto tra gli operai e impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un il trattamento differenziato o e che, comunque, fanno riferimento distintamente a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;lavoratori.

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Classificazione del personale. I Per quanto attiene specificamente alle modifiche apportate al sistema di classificazione del personale, si precisa che, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2014, le aziende dovranno procedere alla costituzione dell’8a categoria reinquadrando nella medesima categoria i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8con qualifica di quadro al momento inseriti nel secondo alinea della 7a categoria. La declaratoria determinacreazione di un apposito livello di inquadramento dedicato ai quadri, per ciascuna appunto l’8a Quadri, non comporta alcuna differenza di trattamento rispetto a quanto precedentemente previsto sia in termini retributivi (salvo ovviamente il riconoscimento delle tranche di aumento dei minimi tabellari) che normativi. Con l’individuazione della 3a Super le parti hanno, invece, realizzato il superamento della precedente disciplina della 3a Erp definendo un nuovo livello intermedio tra la 3a e la 4a categoria. In particolare, le aziende, in sede di prima applicazione, dovranno verificare con riferimento ai lavoratori con qualifica operaia attualmente inquadrati nella 3a categoria, le caratteristiche la sussistenza dei presupposti di professionalità indicati nella nuova declaratoria e cioè se vi siano dipendenti che “con specifica formazione ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura esperienza maturata nell’azienda svolgono con carattere di cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguentecontinuità: 1a) qualifica quadri: declaratoria oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e normativa di cui al successivo art. 7modalità definiti dall’azienda; 2b) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall’azienda”.

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Samples: c.c.n.l. 5 Dicembre 2012 Per l'Industria Metalmeccanica E Della Installazione Di Impianti

Classificazione del personale. (Classificazione del personale) I lavoratori sono inquadrati in un’unica un'unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo all'8° comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi. L’inquadramento L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8successivamente. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento l'inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento l'inquadramento sarà effettuato — nell’ambito - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’artall'art. 6089. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché nonchè agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, . che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento fra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. I lavoratori Lavoratori - Operai, Impiegati - sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 una classificazione su livelli retributivi. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determinaprofessionali, per ciascuna categoriaferma restando la distinzione tra impiegati, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli per gli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme legislative - regolamentari - contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, /sindacali, ecc, . che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo declaratorie generali ed esemplificazioni dei profili professionali. I requisiti contenuti in tali declaratorie e le esemplificazioni dei profili ,consentono per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo. La mobilità all'interno del livello di appartenenza e su più profili professionali dello stesso livello è determinata dalle necessità organizzative, tecniche, produttive e di servizio dell'azienda. I passaggi al livello superiore sono determinati da esigenze organizzative valutate ed espresse dal datore di lavoro. Anche nel caso di passaggio al livello superiore al lavoratore potranno essere affidati compiti riferiti a quelli precedentemente svolti purché non prevalenti. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il collegamento tra l’inquadramento ed il prestatore ha diritto al trattamento normativo è il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria corrispondente all'attività svolta, e normativa l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di cui al successivo artlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e dopo un periodo ininterrotto di 12 mesi. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale

Classificazione del personale. I La classificazione unica dei lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributiviimprese utilizzatrici, di cui alla D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. L’inquadramento delle varie Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, personale con mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie impiegatizie e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le personale con mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profiloimpiegatizie, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali(legislative, regolamentari, sindacalicontrattuali, sindacali ecc, .) che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra l’inquadramento ed mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento normativo è per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il seguente: 1) qualifica quadri: declaratoria e normativa comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di cui al successivo art. 7; 2) qualifica impiegatizia: categorie: AS; A; B-1ma declaratoria; C-1ma declaratoria; D-1ma declaratoria; E-1ma declaratoria;classificazione unica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro