Common use of Classificazione del personale Clause in Contracts

Classificazione del personale. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione l'identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl CCNL adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al alla D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CcnlCCNL. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Appears in 1 contract

Samples: www.orienta.net

Classificazione del personale. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter po- ter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi gran- di aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali professiona- li posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione distinzio- ne tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme nor- me (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono pre- vedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento riferi- mento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti re- golamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatriciuti- lizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione l’as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa nor- mativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione classifica- zione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti emer- genti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa organizza- tiva e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Sulle Politiche Formative

Classificazione del personale. La classificazione unica dei lavoratori Va preso atto che dalla stipula del primo contratto di Settore ad oggi, l’obiettivo di razionalizzare i livelli inquadramentali, seppur ad invarianza di costi, non è stato raggiunto per una precisa volontà delle Aziende, seppur va segnalato, positivamente, il conglobamento dell’indennità di contingenza nei minimi tabellari. FILCTEM-FLAEI-UILTEC ritengono, al contrario, che tale materia debba essere riordinata e razionalizzata per dare certezze ai lavoratori, seppur in somministrazione un ambito di flessibilità organizzativa (aree destrutturate, posizioni evolutive), relativamente alla coerenza tra le attività svolte e il livello inquadramentale posseduto, nei termini fissati dalla Legge, dal CCNL e dai Protocolli in vigore nelle singole Aziende. Pertanto, nel riconfermare le linee guida già condivise nel precedente rinnovo contrattuale e confermando l’obiettivo di un riordino a livello di Settore di tale materia, si propone, per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle imprese utilizzatriciil raggiungimento dello stesso e in coerenza con la valorizzazione della contrattazione aziendale, di cui al D.Lgs 276/03prevedere un cogente rimando a livello aziendale per la rivisitazione di tutta la materia, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85ridefinendo declaratorie, la distinzione tra quadriprofili professionali, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizieruolo del sindacato/RSU, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica , superando anche le sfere varie forme di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unicasalario individualizzato.

Appears in 1 contract

Samples: www.rsua2a.eu

Classificazione del personale. La classificazione unica e l’inquadramento del personale dipendente sono determinati con la metodologia ispirata all’armonizzazione della flessibilità organizzativa necessaria all’impresa al fine di consentire l’adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro ed al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori alla luce: L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati. Il presente CCNL individua i profili che rappresentano le caratteristiche essenziali e non esclusive del contenuto professionale delle mansioni in somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle imprese utilizzatriciesse considerate. I profili hanno, pertanto, valore esemplificativo minimo. Stanti le diversità che caratterizzano il settore in termini di cui al D.Lgs 276/03situazioni organizzative, è raggruppata in 3 grandi aree dimensioni aziendali e tecnologie adottate, il secondo livello di aggregazione in relazione ai diversi contenuti contrattazione potrà individuare nuovi profili professionali possedutiche consentano una più obiettiva esemplificazione dei lavoratori sulla base delle declaratorie generali previste. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85Altresì, l'azienda darà comunicazione, tramite la distinzione tra quadripropria Associazione datoriale, personale con mansioni impiegatizie e personale con all'Organizzazione territoriale dei lavoratori, delle eventuali nuove mansioni non impiegatiziepreviste nelle esemplificazioni contrattuali e della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso l’O.S. dei lavoratori potrà formulare i suoi rilievi al riguardo. Le Parti stipulanti convengono di: Le Parti stipulanti convengono, viene mantenuta agli effetti altresì, che ai fini della realizzazione della polivalenza delle mansioni sia fondamentale per i lavoratori appartenenti ai livelli dal VII al III, garantire quelle prestazioni facenti parte del patrimonio di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecccompetenze professionali acquisito. Sarà onere del datore di lavoro provvedere al costante aggiornamento di predetti patrimoni professionali attraverso percorsi formativi specifici.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. La classificazione unica dei Le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dipendenti dalle imprese utilizzatrici, Istituzioni ed Enti di cui al D.Lgs 276/03all'art. 1 del presente CCNL sono classificati come segue: Quadri (Declaratoria) Appartengono alla categoria dei quadri, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione ottemperanza a quanto stabilito dal Legge 190/85previsto dalla legge 13 maggio 1985, la distinzione tra quadrin, personale 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con mansioni impiegatizie carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e personale con mansioni non impiegatiziel'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, viene mantenuta agli effetti in organizzazioni di tutte le norme (legislativeadeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, regolamentariin settori o servizi di particolare complessità operativa; ovvero siano preposti, contrattualiin condizioni di autonomia decisionale, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere responsabilità ed elevata professionalità di applicazione di leggitipo specialistico, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione alla ricerca ed eventualmente la alla definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. Livello 1 0 A questo livello appartengono i lavoratori che assumono significato svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva di unità operativa. A titolo esemplificativo e valenza generale in relazione ai processi non esaustivo: Direttore di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.unità operativa;

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro

Classificazione del personale. La In ragione dei profondi mutamenti del mercato del lavoro a fronte dell’evoluzione tecnologica le parti hanno previsto una riforma del sistema d’inquadramento professionale bassata su criteri di responsabilità ed autonomia proprie dei diversi ruoli aziendali. A partire dal 1° giugno 2021, al posto dell’attuale inquadramento basato su 10 categorie, viene introdotta per i lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati ed operai una classificazione unica dei lavoratori articolata in somministrazione per poter essere armonizzata 9 livelli ricompresi in 4 campi diresponsabilità di ruolo (in luogo delle previgenti mansioni): ◆ D. Ruoli operativi: livelli D1 e D2; ◆ C. Ruoli tecnico specifici: livelli C1, C2 e C3; ◆ B. Ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2 e B3; ◆ X. Xxxxx di gestione del cambiamento e innovazione: livello A1. Con nota a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle imprese utilizzatriciverbale viene specificato che, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica fini della classificazione nelle categorie legali di operaio ed impiegato, si considera la prevalenza di attività manuale od operativa nell’esercizio del personale richiederuolo, nel continuoindipendentemente dal livello d’inquadramento. Rispetto ai lavoratori c.d. intermedi continuanoa trovare applicazione i trattamenti in atto. I lavoratori direttivi sono quelli con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento. L’inquadramento nei suddetti 9 livelli è effettuato sulla base delle declaratorie generali e delle esemplificazioni delle figure professionali e relative articolazioni definite dall’accordo di rinnovo. In particolare, l’identificazione ed eventualmente la definizione le declaratorie generali sono definite sulla base dei seguenti criteri di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento professionalità,riferiti al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unicaruolo effettivamente svolto dal lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: www.asarva.org

Classificazione del personale. La I Lavoratori - Operai, Impiegati - sono inquadrati in una classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle imprese utilizzatricisu livelli professionali, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, ferma restando la distinzione tra quadriimpiegati, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli ed operai per gli effetti di tutte le norme (legislativelegislative - regolamentari - contrattuali/sindacali, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) . che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo declaratorie generali ed esemplificazioni dei profili professionali. I requisiti contenuti in tali declaratorie e le esemplificazioni dei profili ,consentono per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo. La classificazione mobilità all'interno del livello di appartenenza e su più profili professionali dello stesso livello è determinata dalle necessità organizzative, tecniche, produttive e di servizio dell'azienda. I passaggi al livello superiore sono determinati da esigenze organizzative valutate ed espresse dal datore di lavoro. Anche nel caso di passaggio al livello superiore al lavoratore potranno essere affidati compiti riferiti a quelli precedentemente svolti purché non modifica le sfere prevalenti. Nel caso di applicazione assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di leggi, regolamenti lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie dopo un periodo ininterrotto di 12 mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,organizzative e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unicaproduttive.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Aziendale Turitransport s.r.l.

Classificazione del personale. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al alla D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro

Classificazione del personale. La classificazione unica I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative come da prospetto sottoriportato: profili. L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa. I profili, distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in somministrazione per poter essi individuate. Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere armonizzata inquadrato in una categoria inferiore a quella prevista dai vari Ccnl cui il profilo si riferisce. Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto a quelli rappresentati nel presente articolo, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti. Rientra nella attività contrattuale della R.S.U. la verifica degli inquadramenti adottati dalle imprese utilizzatricia fronte di tali fattispecie. Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di cui al D.Lgs 276/03ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca. Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, è raggruppata in 3 grandi aree attribuita la qualifica di aggregazione in relazione quadro. Appartengono a questa categoria i lavoratori ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, la distinzione tra quadriil coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, personale con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni impiegatizie specialistiche di elevato livello per ampiezza e personale natura e con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti caratteristiche di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali eccautonomia e responsabilità.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armonizzata a quella prevista dai vari Ccnl CCNL adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge n. 190/85, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai Ccnl CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione l'identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente Ccnl. CCNL Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Appears in 1 contract

Samples: www.fiscoetasse.com