Clausola penale. Qualora, per effetto della violazione di una Parte dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti e/o di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunque, in conseguenza della violazione dell’obbligo generale di non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del diritto della Parte non inadempiente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del Patto.
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Samples: Patto Parasociale, Patto Parasociale, Patto Parasociale
Clausola penale. Qualora, per effetto della violazione 1. La Banca applica una penale qualora la Controparte presenti in contropartita delle operazioni di una Parte dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti e/finanziamento attività non idonee o di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunquenon utilizzabili dalla Controparte, in conseguenza violazione dell’articolo 2, o non provveda a ritirare tali attività, entro sette giorni di calendario dall’evento che le ha rese non idonee o non utilizzabili, in violazione dell’articolo 7, comma 2. La Banca applica una penale anche nei casi in cui la Controparte fornisca informazioni incomplete e non aggiornate relative al valore della garanzia.
2. La Banca applica una penale anche nei casi di mancato recupero delle somme di denaro dovute alla Banca ai sensi del successivo articolo 19 comma 5.
3. Ai fini del regolamento della penale di cui al presente articolo, la Banca è autorizzata ad addebitare il conto PM/HAM della Controparte. Nel caso in cui la Controparte sia intermediata per il regolamento di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, il conto PM dell’intermediario sarà addebitato previa acquisizione dell’autorizzazione da parte di quest’ultimo.
4. La penale di cui ai precedenti commi 1 e 2 è calcolata secondo le modalità indicate nell’Allegato A delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria.
5. Se la Controparte pone rimedio al mancato rispetto dell’obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le disposizioni per l'uso delle stesse previste nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, recepite nelle presenti Condizioni generali, notificando alla Banca tale circostanza prima che l’inosservanza sia notificata alla Controparte stessa dalla Banca, dalla BCE o da un revisore esterno (c.d. "infrazione auto-segnalata"), la penale applicabile - calcolata secondo le modalità indicate nell’Allegato A delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria - è ridotta del 50%. La riduzione della penale si applica anche nei casi in cui la Controparte comunichi alla Banca una violazione dell’obbligo generale di che non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative è stata rilevata dalla BCE o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del diritto della Parte non inadempiente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra Parte dalla Banca in relazione ad ogni costoattività già smobilizzate. La riduzione della penale non si applica quando l’inosservanza delle regole sulle garanzie è rilevata nell'ambito di una procedura di verifica in corso di cui la Controparte è a conoscenza in quanto oggetto di notifica da parte della Banca, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo della BCE o di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del Pattoun revisore esterno.
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Samples: Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento, Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento
Clausola penale. QualoraL’Aggiudicataria, per effetto della violazione di una Parte nell’esecuzione dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti e/o di movimentazione di Azioni Vincolate – oservizi previsti dal presente Capitolato, comunque, in conseguenza della violazione dell’obbligo generale di non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, avrà l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di uniformarsi a tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, disposizioni di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del diritto della Parte legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso. Xxx non inadempiente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che attenda a tutti gli oneri finanziari obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata che verrà determinata dal Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva e detratta dalla cauzione, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00 = per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Servizio Sociale comunale, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi);
b) € 1.000,00 = per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Servizio Sociale comunale, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti);
c) € 2.000,00 = per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penale in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di reiterazione della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente viene raddoppiata. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata, alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dall’Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune di Lissone. Il Comune di Lissone si riserva comunque di chiedere il maggior danno eventualmente patito a seguito dell’inadempienza rilevata a carico dell’Aggiudicataria. Qualora ricorrano i suindicati estremi di gravità, l’applicazione della penale non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1453 del Codice Civile. Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune di Lissone, ai sensi del punto 11.2 del Pattosuccessivo art. 21.
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Samples: Servizio Associato Di Gestione Delle Situazioni Di Tutela, Curatela Ed Amministrazioni Di Sostegno
Clausola penale. QualoraQualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di € 100 per effetto della violazione di una Parte dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti e/o di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunqueogni inadempimento, in conseguenza particolare nei casi di:
1. mancata segnalazione al Responsabile del Servizio di sostituzioni temporanee o cambiamenti degli addetti;
2. mancata sostituzione del personale e ogni forma di interruzione anche temporanea della violazione dell’obbligo generale fornitura, purchè non motivata da giustificati motivi e tempestivamente comunicata;
3. comportamenti inadeguati e non consoni al luogo di lavoro; comportamenti scorretti e scortesi con il pubblico e con il personale operante in Biblioteca, con particolare riferimento agli obblighi connessi al trattamento dei dati personali e al Sistema dei Valori e al Codice di Comportamento adottato dal Comune di Casalecchio di Reno;
4. reiterata irregolare esecuzione delle mansioni assegnate, successiva ad analoga segnalazione del Responsabile di Servizio, ivi compreso il mancato rispetto della programmazione delle attività. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del Servizio, a mezzo di comunicazione scritta, al Referente dell’appaltatore e al legale rappresentante della ditta appaltatrice. Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non porre inferiore a gg. 5 (cinque) lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui ai precedenti commi. L’importo delle penali sarà trattenuto sul primo pagamento dovuto in essere comportamentibase al contratto, azionio sull’importo della cauzione, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’applicazione della penale non comporta per l’Amministrazione rinuncia al diritto della Parte non inadempiente al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all’eventuale eventuali recesso o risoluzione del contratto. La ditta è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne ordinare e manlevare l’altra Parte in relazione ad ogni costofare eseguire, onerea spese dell'appaltatore, pregiudizio derivante dall’obbligo di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato le prestazioni necessarie per il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi regolare svolgimento del punto 11.2 del Pattoservizio.
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Samples: Appalto Per Servizi Bibliotecari
Clausola penale. QualoraOve si verifichino inadempienze da parte dell’Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, per effetto della violazione la Fondazione previo invio all’Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse. Le penalità minime che La Fondazione si riserva di applicare sono le seguenti: • Nel caso in cui l’Aggiudicatario non provveda a consegnare la documentazione richiesta dalla Fondazione nel termine previsto la Stazione Appaltante potrà applicare una Parte dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti penale pari ad € 250,00. • Nel caso in cui l’Aggiudicatario consegni documentazione difforme rispetto a quella richiesta dalla Fondazione la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 250,00; • Nel caso in cui l’Aggiudicatario si renda irreperibile la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 250,00; • La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare del servizio. Tale condizione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La richiesta e/o il pagamento delle penali di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunque, cui al presente articolo non esonera in conseguenza della violazione dell’obbligo generale di non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che facciano ha fatto sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Parte Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto. Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non inadempiente al risarcimento siano meritevoli di ogni ulteriore danno subito: aaccoglimento, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all’Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto. La Fondazione provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; in caso di incapienza, procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo giorni successivi alla ricezione della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del Pattocomunicazione.
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Samples: Servizio Di Gestione Dell’ufficio Stampa E Comunicazione
Clausola penale. Qualora, per effetto della violazione di una Parte A. Nel caso in cui l’attività posta in essere dal Cliente tramite l’utilizzo del Servizio conduca all’inserimento degli indirizzi IP o dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti domini del Fornitore (e/o suoi fornitori), siano essi condivisi o dedicati, nelle “Principali Blacklist Monitorate” (disponibili al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx/), il Fornitore si riserva la facoltà di movimentazione procedere al tempestivo blocco delle spedizioni e alla chiusura definitiva dell’account, restando in ogni caso salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
B. Nel caso in cui l’attività posta in essere dal Cliente tramite utilizzo del Servizio conduca alla comunicazione al Fornitore da parte di Azioni Vincolate – oun contatto del Cliente di una segnalazione di abuse/spam, comunquea partire dalla terza segnalazione registrata dalla data di sottoscrizione delle CGS, in conseguenza della violazione dell’obbligo generale il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore, a titolo di non penale, l’importo di Euro 200,00 per ogni singola violazione, quale corrispettivo minimo per l’attività che il Fornitore dovrà porre in essere comportamential fine di gestire la richiesta del contatto, azioninei confronti del contatto stesso e del cliente e nei limiti previsti dal ruolo di responsabile esterno del trattamento (come indicato all’articolo 13.2 delle CGS). È fatto comunque espressamente salvo il diritto del Fornitore al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Si precisa che il numero delle segnalazioni registrate è relativo ad un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione. Pertanto, iniziative a partire dalla terza segnalazione registrata nell’arco dei 12 mesi precedenti al ricevimento della medesima, il Cliente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, dell’importo di Euro 200,00 per ogni singola violazione, secondo quanto descritto sopra, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Le condotte descritte nei punti A. e B. sopra integrano altresì comportamenti gravi e rilevanti ai sensi dell’articolo 5.3 delle CGS e, ove occorrer possa, illeciti o comunque in violazione di norme di legge e/o diritti altrui rilevanti ai sensi dell’articolo 5.4 delle CGS, e nel caso ne derivi un pregiudizio al Fornitore o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere terze parti il Cliente si obbliga a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del diritto della Parte non inadempiente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere manlevato e indenne e manlevare l’altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di il Fornitore da qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti pretesa risarcitoria ai sensi dell’articolo 5.2 delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del PattoCGS.
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Samples: Special Service Conditions
Clausola penale. Qualora, per effetto della violazione di una Parte dei limiti all’acquisto all'acquisto di ulteriori azioni di Ratti e/o di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunque, in conseguenza della violazione dell’obbligo dell'obbligo generale di non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo l'obbligo di promuovere un’offerta un'offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra all'altra Parte l’obbligol'obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta un'offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del diritto della Parte non inadempiente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra l'altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo dall'obbligo di promuovere in via solidale l’offerta l'offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio l'invio di comunicazione scritta all’altra all'altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi dell'ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo l'obbligo di risarcire l’eventuale l'eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo all'obbligo di concordare l’acquisto l'acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo all'obbligo di co-vendita, all’esercizio all'esercizio dei diritti previsti dall’Accordodall'Accordo-Quadro e all’esercizio all'esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo l'obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del Patto.
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Samples: Patti Parasociali