Codici sorgente Clausole campione

Codici sorgente. In relazione ai codici sorgenti dell’Applicazione, ferma restandone la proprietà da parte del Fornitore, il contratto dovrà prevedere quanto segue: la cessione all’Ente, senza oneri aggiuntivi per lo stesso, dei codici sorgenti completi e aggiornati all’ultima versione del Sistema e di tutti i moduli coinvolti almeno in tutti i casi di • fallimento; • liquidazione; • cessazione di attività; • cessione del ramo d'azienda; • concordato preventivo. Il Fornitore, entro la data del collaudo e a suo totale onere, deve predisporre il deposito dei codici sorgente di tutto il Sistema, insieme con la loro documentazione più aggiornata, presso studio notarile di fiducia dello stesso. Con cadenza almeno semestrale, prima del collaudo, durante il periodo di garanzia e negli anni di attivazione del servizio di manutenzione ordinaria, se nel tempo intercorso la Ditta Aggiudicataria avrà effettuato interventi sul Sistema comportanti modifiche dei codici sorgenti, dovrà inviare comunicazione scritta all’Amministrazione di aver provveduto all’aggiornamento degli stessi presso lo studio notarile scelto, con tutte le modifiche e le personalizzazioni nel frattempo apportate. Tale comunicazione sarà anche condizione per il rinnovo annuale del contratto di manutenzione. L’Ente ha il diritto: • alla piena conoscenza dei codici sorgente, senza però possibilità di cessione a terzi di questi ultimi. Tale diritto si potrà esplicare anche attraverso la formulazione, su richiesta dell’Ente, di apposita offerta per la formazione del suo personale tecnico, allo scopo di approfondire la conoscenza del Sistema utilizzato; • a seguito di tali attività formative, il personale a ciò formato dell’Ente avrà facoltà di modificare i sorgenti, sempre al solo scopo di uso interno e senza possibilità di cessione a terzi e fermo restando che l’intervento sui codici sorgenti da parte di altro personale causa il decadere di ogni forma di garanzia o di copertura manutentiva, sia pure in vigenza del contratto di assistenza e manutenzione con il Fornitore; • alla proprietà dei singoli moduli di programma sviluppati dal Fornitore per le funzionalità e le finalità specifiche del progetto GEPC, quindi di tutte le variazioni e le integrazioni sulla “versione standard” normalmente commercializzata dallo stesso, e la titolarità di ogni diritto loro relativo, ivi compresa la proprietà dei codici sorgenti. Ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, per come modificato dall’art. 50 del D. Lgs. 30 dicemb...
Codici sorgente. Il Fornitore conserva i codici sorgente del Software. Il Fornitore garantisce al Cliente l'accesso ai sorgenti del Software in caso d'inadempimento del Fornitore, per la durata della Licenza concessa. Ai fini del presente articolo, per inadempimento del Fornitore si intendono i seguenti casi: − in caso di procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del Fornitore, che non consente la prosecuzione dell'attività; − in caso di cessazione dell'attività del Fornitore, senza che l'attività venga ripresa; − in caso di cessazione dei Servizi di Manutenzione, senza assunzione degli stessi da parte di un terzo. Inoltre, in caso di accesso ai codici sorgente, il Cliente o qualsiasi altra terza parte designata da quest'ultimo sono autorizzati ad utilizzare i Codici sorgente del Software esclusivamente per garantire al Cliente la continuità dei servizi di Manutenzione correttiva del Software, senza usufruire di ulteriori sviluppi e ad esclusione di qualsiasi altro uso, per le esigenze proprie del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere la riservatezza dei codici sorgente e si astiene dal comunicarli a terzi diversi dal Fornitore incaricato della sua Manutenzione, a sua volta vincolato da un uguale obbligo di riservatezza.
Codici sorgente. La presente Licenza d’uso non concede alcun diritto sul codice sorgente originale. Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel Programma e nella relativa documentazione sono informazioni protette dal diritto d’autore e sono di proprietà del Licenziante: pertanto, non possono essere usati in alcun modo dal Licenziatario e comunque per scopi diversi da quelli indicati nel presente contratto.

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  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

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  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Base giuridica del trattamento per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.