Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211. 2. In attuazione del principio di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanager. 3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6. 4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale. 5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali. 6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza. 7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo. 8. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza. 9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
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Samples: Fondo Di Previdenza, Fondo Di Previdenza a Capitalizzazione
Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito un Il Collegio dei RevisoriRevisori nominato dall'assemblea, in sede di costituzione o successivamente, sarà composto da 6 componenti tre membri effettivi così designati: 1 scelto tra i delegati di parte datoriale, 1 dal socio di parte sindacale, 1 scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso e 4 supplenti, tre membri supplenti nominati dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211con gli stessi criteri.
2. In attuazione Competerà all'Assemblea la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del principio membro ingiustificatamente assente a più di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanagertre riunioni consecutive del Collegio.
3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.
4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione Presidenza e dell'Assembleaavrà il compito di seguire attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo all'Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio.
4. Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio di Presidenza e, ove lo ritengano necessario, all'assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza.
5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ogni tre mesi.
6. Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio di Presidenza.
7. Ai Revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, e, ove deliberato dall'assemblea e nella misura da questa fissata, competerà un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio o del Consiglio di Presidenza cui il Revisore partecipi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento Per I Collaboratori Telefonici Dei Call Center, Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento
Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211n.211 ed eventuali sue modifiche e integrazioni.
2. In attuazione del principio di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanager.
3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.
4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 1115, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
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Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211.
2. In attuazione del principio di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanager.
3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.
4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
819.1. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranzaè composto da tre membri effettivi e un supplente. Il Presidente è designato dal Fondatore. Gli altri componenti effettivi e quello supplente, sono nominati dal Collegio Generale.
919.2. I componenti effettivi revisori restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data fissata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro ufficio, e possono essere rieletti.
19.3. I revisori possono essere revocati dal Collegio generale solo per giusta causa.
19.4. Le dimissioni del revisore sono valide solo se presentate in forma scritta e producono effetto dalla data di ricevimento presso la Fondazione.
19.5. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, decade dall’ufficio.
19.6. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente effettivo, subentra il supplente che resta in carica fino alla prima seduta utile del Collegio Generale che deve provvedere alla nomina del componente effettivo e del supplente necessari per l’integrazione del Collegio dei Revisori. I nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del Collegio dei Revisori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal revisore più anziano fino alla prima seduta utile del Collegio Generale. Se con il revisore supplente non è possibile completare il Collegio dei Revisori, deve essere convocato il Collegio Generale che provvede all’integrazione del Collegio dei Revisori.
19.7. Ai componenti il Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.spetta il compenso determinato dal Collegio Generale
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Samples: Statute
Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211.
2. In attuazione del principio di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, uno e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della FedermanagerFNDAI.
3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.
4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le eventuali irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
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Samples: Fondo Di Previdenza
Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito un Il controllo della gestione di Uni.C.A. viene esercitato dal Collegio dei Revisori, Revisori composto da 6 4 componenti effettivi e 4 2 supplenti, dei quali: − 2 effettivi e 1 supplente nominati dall'Assembleadal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo; − 2 effettivi e 1 supplente eletti dall’Assemblea ordinaria dei Dipendenti iscritti, tutti con le modalità previste dal regolamento elettorale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per le votazioni di cui all'art. 12, secondo comma, settimo alinea; tra gli eleggibili possono rientrare anche Revisori non dipendenti né in possesso dei servizio né in quiescenza di azienda aderente ad Uni.C.A. I componenti del Collegio di Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalitàprofessionalità previsti dalla legge, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211.
2ivi compresa l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. In attuazione del principio di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanager.
32399 cod. civ. Il Collegio nomina nel elegge al proprio ambito interno un/una Presidente, nominato, per 18 mesi, alternativamente, tra i Componenti designati dalle Aziende aderenti e quelli eletti dai Dipendenti iscritti. Per il primo mandato elettivo, decorrente dal 1° gennaio 2008, il/la Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.
4è nominato tra i componenti designati dalle Aziende. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con I componenti il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo restano in carica per tre esercizi e sono nominabili/eleggibili per non più di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende due mandati successivi al primo. Nel caso in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti cui un componente effettivo del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica venga a mancare, per qualsiasi motivo è sostituito causa, gli subentra il componente supplente designato. Per i Revisori iscritti ad Uni.C.A. in qualità di dipendenti, la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo, ovvero, per il Revisore elettivo, di cessazione dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8servizio per pensionamento. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione Amministrazione di Uni.C.A., esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e dell'Assembleacontabile della stessa ed esplica le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti Cod. Civ. in quanto applicabili. Al Collegio è altresì attribuito il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis Cod. Civ. . Il Collegio dei Revisori redige una relazione sul bilancio annuale compilato dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine può verificare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, a ispezioni e controlli. Deve segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni ed eventuali situazioni di potenziale squilibrio finanziario. Il compenso dei Revisori non iscritti a Uni.C.A. è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
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Samples: Statute
Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito L'Amministrazione del Fondo è controllata da un Collegio dei Revisorirevisori, composto costituito da 6 componenti 4 membri effettivi e 4 2 supplenti, nominati dall'Assembleaeletti dall'Assemblea dei delegati, tutti in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e delle aziende associate. Per l'elezione si procede mediante liste composte da un numero di candidati pari al numero di revisori effettivi eleggibili più un supplente. Costituiscono il Collegio dei revisori i candidati della lista che, ai primi due scrutini, ha ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Collegio dei revisori i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dei membri delle rispettive componenti. Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea dei delegati.
2. I revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalitàdi professionalità stabiliti dalla normativa vigente, ovvero in conformità all’articolo 14 una situazione per la quale l'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro Ministero del Lavoro 14 gennaio 1997tesoro n. 703/1996 prescriva la incompatibilità, n.211.
2. In attuazione del principio e non devono trovarsi nelle situazioni di pariteticità, ineleggibilità e di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi decadenza di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanagerall'art. 2399 del codice civile.
3. I revisori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Essi sono revocabili dall'Assemblea solo in presenza di giusta causa. Il Presidente del Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata è eletto dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6dei delegati.
4. Al Collegio spettano Decade dall'ufficio il revisore nei cui confronti vengono meno i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare requisiti di cui al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondoprecedente comma 2, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensioneovvero che senza giustificato motivo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio dei Revisori delibera non partecipa durante un esercizio sociale a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle due riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'AssembleaCollegio.
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Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito facoltà dell’Assemblea dei Soci l’eventuale istituzione di un Collegio dei Revisori, Revisori composto da 6 componenti tre membri effettivi cosi designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Regionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni Regionali sindacali dei Lavoratori e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea, tutti in possesso uno scelto tra gli iscritti all’Albo dei requisiti Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 Presidente del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211Collegio stesso.
2. In attuazione I Componenti del principio Collegio dei Revisori non possono essere componenti dell’Assemblea dei soci o del Direttivo ne avere rapporti di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanager.parentela o affinità con i Componenti del Direttivo
3. Il Collegio E’ compito dell’Assemblea dei Soci la nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo.
4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza dei mezzi finanziari dell’Ente con ogni potere di accertamento e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenzialedi ispezione.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei Soci affinché assuma i provvedimenti di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbalicompetenza.
6. I componenti del Il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenzacomunque almeno una volta all’anno.
7. La carica Le modalità di componente convocazione sono le medesime di quelle previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci e del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del FondoConsiglio Direttivo.
8. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.dura in carica 24 mesi
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