Common use of Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Clause in Contracts

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 6. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 7. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. 8. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 9. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio. 10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il È costituito un Collegio dei Sindaci è costituito Sindaci, composto da quattro 6 componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea4 supplenti, di cui la metà eletta in rappresentanza possesso dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 6. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi professionalità, ed in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 72. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 83. In attuazione del principio di pariteticità, di essi 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati da Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti dai Rappresentanti dei Dirigenti in Assemblea. 4. l’elezione dei 3 componenti effettivi e dei 2 supplenti di parte dirigenziale avviene sulla base delle seguenti modalità: liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate dalla parte istitutiva dirigenziale e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura; le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Sindaci di parte dirigenziale da eleggere, oltre a due supplenti; hanno diritto al voto i Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista; risulteranno xxxxxx i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti. I componenti eletti dai Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea ed i componenti designati da Confindustria costituiscono un collegio unico ed indivisibile. 5. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 96. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componentenominato in rappresentanza delle rispettive parti. 7. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina carica di componente del Collegio dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del CollegioFondo. 108. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 16. 9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza, Statuto Del Fondo Di Previdenza

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci Sindaci, è costituito da quattro componenti 4 membri effettivi e due supplenti 2 supplenti, eletti dall'Assembleadisgiuntamente dall’Assemblea dei Delegati, di cui la metà eletta in rappresentanza paritetica dei lavoratori soci associati e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese aziende associate. 2. In attuazione del principio Per l’elezione si procede mediante liste composte da un numero di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del candidati pari al numero di Sindaci effettivi eleggibili più un supplente. Costituiscono il Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza i candidati delle liste, rispettivamente dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate associati e sottoscrittedelle aziende associate, congiuntamente o disgiuntamenteche, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di ai primi due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto i due terzi dei membri delle rispettive componenti. A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voto. 4voti. L'elezione Costituiscono il Collegio dei Sindaci in rappresentanza i candidati delle imprese avviene sulla base liste, rispettivamente dei lavoratori associati e delle aziende associate, che abbiano ottenuto il maggior numero di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5voti dei membri delle rispettive componenti. L'elezione dei componenti Il Presidente del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella è eletto dall’Assemblea dei componenti del Consiglio di AmministrazioneDelegati. 63. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 74. La perdita dei predetti Decade dall’ufficio il sindaco nei cui confronti vengano meno i requisiti di cui al precedente comma 3, ovvero nei cui confronti si determini una situazione per la quale le vigenti disposizioni di legge prescrivano la incompatibilità ovvero la ineleggibilità o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodecadenza. 85. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica tre anni per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. Essi sono revocabili dall’Assemblea solo in presenza di giusta causa. 96. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nell’ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio. 107. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 118. Il Se con i supplenti non si completa il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente dei Sindaci, gli Amministratori devono convocare apposita assemblea affinché provveda all’integrazione del FondoCollegio.

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Samples: Statute, Statute

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro 4 componenti effettivi e due 2 supplenti eletti dall'Assemblea, dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra la metà eletta in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella con le seguenti modalità: a) per ciascuna componente vengono presentate liste di 3 candidati sottoscritte da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazionerappresentanti della relativa componente; b) ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista. 6c) i Sindaci indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei Sindaci. 3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. 85. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica per massimo tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nell’ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 119. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della eletti in rappresentanza dei soggetti che non ha hanno espresso il Presidente del FondoConsiglio di Amministrazione. 10. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

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Samples: Statute

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è costituito da quattro due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra la metà eletta nominata dalla società istitutrice in rappresentanza delle imprese associatesua rappresentanza. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente con le seguenti modalità: un componente effettivo e un supplente del Collegio dei Sindaci saranno eletti dai componenti dell’Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti, sulla base di candidati presentati da almeno un terzo dei sopracitati delegati rappresentanti degli iscritti ovvero, in assenza di proposte da parte dell’assemblea dei delegati, dal CdA. Un componente effettivo e uno supplente sono nominati dalla società istitutrice tramite comunicazione da inviare dalla stessa società al CdA del Fondo. Il candidato a quella dei componenti del Consiglio Sindaco, o a supplente, che rivesta già la carica di Amministrazionedelegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione. 63. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 85. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nell’ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 119. Il Collegio nomina elegge nel proprio ambito il Presidente in alternanza tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondocomponente rappresentante le imprese e quello rappresentante gli Aderenti.

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Samples: Statuto Fondo Pensione

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra la metà eletta in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti Per l'elezione del Collegio dei Sindaci secondo le modalità si procede mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende; ciascuna lista sarà composta da tre candidati, di cui ai successivi comma 3 e 4uno supplente; risultano eletti, per ciascuna parte istitutiva, i candidati appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 6. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. 85. Il candidato che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da tale ufficio in caso di elezione. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica per massimo tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre due mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei Delegati provvede perché provveda all'integrazione del CollegioCollegio medesimo. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 119. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del FondoConsiglio di Amministrazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il E’ costituito un Collegio dei Sindaci è costituito Sindaci, composto da quattro 6 componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea4 supplenti, di cui la metà eletta in rappresentanza possesso dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 6. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi professionalità, ed in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 72. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 83. In attuazione del principio di pariteticità, di essi 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati da Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti dai Rappresentanti dei Dirigenti in Assemblea. 4. l’elezione dei 3 componenti effettivi e dei 2 supplenti di parte dirigenziale avviene sulla base delle seguenti modalità: a) liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate dalla parte istitutiva dirigenziale e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura; b) le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Sindaci di parte dirigenziale da eleggere, oltre a due supplenti; c) hanno diritto al voto i Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista; d) risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti. I componenti eletti dai Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea ed i componenti designati da Confindustria costituiscono un collegio unico ed indivisibile. 5. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 96. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componentenominato in rappresentanza delle rispettive parti. 7. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina carica di componente del Collegio dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del CollegioFondo. 108. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 16. 9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea4 membri effettivi, di cui 2 eletti dall’Assemblea, che elegge anche 1 supplente; a Banco BPM S.p.A. spetta la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci nomina di 2 membri effettivi e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associatedi 1 supplente. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 6. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili, possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità e professionalità e non trovarsi in assenza presenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 73. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 84. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Consigliere. 5. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati eletti/nominati per non più di tre mandati consecutivi; possono, peraltro, essere nuovamente eletti/nominati dopo che sia decorso almeno un triennio dalla conclusione dell’ultimo mandato. 96. I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei Sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dalle disposizioni del Codice civile e dalla normativa vigente in materia. 7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nel rispetto della partecipazione paritetica della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione Qualora non sia praticabile detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione e/o nomina limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione al rinnovo integrale del Collegio. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine mandato ha effetto dal nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 119. Il Presidente del Collegio nomina dei Sindaci viene nominato dal Collegio stesso nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondoambito.

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Samples: Statuto Del Fondo Pensione Di Previdenza Bipiemme

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro 2 componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci 1 eletto dagli iscritti, che eleggono anche un supplente, e l'altra metà eletta 1 nominato in rappresentanza delle imprese associateimprese, che nominano anche un supplente. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente con le modalità analoghe a quella quelle stabilite per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base del Regolamento stabilito nelle fonti istitutive. 63. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 85. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica per massimo tre anni esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nell’ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione Qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione al rinnovo integrale del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del CollegioCollegio Sindacale. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 119. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra Presidente. 10. La funzione di Sindaco non è retribuita per i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondonominati od eletti se destinatari o ex destinatari ai sensi dell’art. 5 comma 1 e, comunque, se dipendenti di una delle imprese associate; agli altri componenti spetta un compenso stabilito dall’Assemblea e determinato secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali.

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Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro a sei componenti effettivi e due supplenti dei quali due (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure tre effettivi (nel caso di Collegio formato da sei membri) e un supplente eletti dall'Assemblea, con la maggioranza dei voti dei Delegati degli enti aderenti e due (nel caso di cui Collegio formato da quattro membri) oppure tre effettivi (nel caso di Collegio formato da sei membri) e un supplente eletti con la metà eletta in rappresentanza maggioranza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associatevoti dei Delegati dei dipendenti iscritti. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella con le seguenti modalità: alle Fonti Contrattuali Nazionali è riservata la presentazione, in occasione della predisposizione dell’elenco dei componenti candidati da sottoporre alla votazione dell’Assemblea del Consiglio Fondo, di Amministrazionepropri candidati designandone un numero pari alla metà (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure ai due terzi (nel caso di Collegio formato da sei membri) dei Sindaci eleggibili dai Delegati degli enti aderenti ed alla metà (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure ai due terzi (nel caso di Collegio formato da sei membri) dei Sindaci eleggibili dai Delegati dei dipendenti iscritti. 63. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 85. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica per massimo tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre quattro mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nell’ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 119. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che sarà scelto tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso dei dipendenti iscritti o tra i componenti degli Enti aderenti, rispettivamente, se il Presidente del FondoConsiglio di amministrazione è stato scelto tra i componenti degli Enti aderenti o tra i componenti dei dipendenti iscritti.

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Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito composto da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, nel rispetto del criterio di cui la metà eletta in rappresentanza paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associatelavoratori. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti L’elezione del Collegio dei Sindaci secondo le modalità avviene: a) Sulla base delle liste di cui ai successivi comma 3 candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e 4dalle XX.XX. firmatarie della fonte istitutiva; b) Sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in Assemblea eletti dai lavoratori associati; c) Sulla base della lista dei candidati in rappresentanza delle Amministrazioni disposta su proposta dei competenti Comitati di settore. 3. L'elezione dei Sindaci Le liste elettorali sono composte rispettivamente da due compoenti effettivi ed un supplente in rappresentanza delle Amministrazioni e dei lavoratori soci avviene sulla base associati. 4. Ogni delegato ha diritto ad esprimere la propria preferenza di lista. 5. Il Presidente presenta all’Assemblea riunita le liste presentate dei candidati e sottoscrittesovrintende alle operazioni di voto, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegatiche avvengono a scrutinio segreto 6. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della La lista che abbia ottenuto il voto favorevole ottiene un numero di almeno voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di votociascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri nella lista; in difetto l’elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 67. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 78. La perdita dei predetti predetto requisiti o il sopravvenire delle della cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 89. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo. 10. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica tre anni quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati confermati per non più di tre mandati consecutivi. 911. Il Sindaco che cessi dalla carica Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo è sostituito per motivo, uno o più componenti del Collegio dei Sindaci, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione con i supplenti previsti; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui ai precedenti commi. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione di assolvimento dell’incarico è considerato come esaurimento del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegiomandato pieno. 1012. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

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Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro 4 componenti effettivi e due 2 supplenti eletti dall'Assemblea, dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra la metà eletta in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti L’elezione del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 avviene procedendo mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva o da delegati dell'Assemblea e 4. 3. L'elezione sottoscritte da almeno un terzo dei Sindaci in rappresentanza delegati rispettivamente dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna delle imprese; ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano ; risultano eletti per ciascuna parte istitutiva i candidati della Sindaci appartenenti alla lista che abbia ha ottenuto il voto favorevole maggior numero di almeno 2/3 degli aventi diritto di votovoti. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 63. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 85. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica per massimo tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nell’ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 119. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del FondoPresidente.

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Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro 4 componenti effettivi e due 2 supplenti eletti dall'Assemblea, dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra la metà eletta in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti L'elezione del Collegio dei Sindaci secondo avviene con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di seguenti modalità: per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dalle parti istitutive e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegatirappresentanti della relativa componente (lavoratori - imprese). Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci sindaci effettivi e di un Sindaco sindaco supplente. Risultano ; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e imprese) i candidati della revisori la cui lista che abbia ha ottenuto il voto favorevole maggior numero di almeno 2/3 degli aventi diritto voti. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista. 3. La carica di votocomponente del Collegio dei Sindaci, è incompatibile con quella di Delegato, di componente del Consiglio di amministrazione e con la posizione di dipendente del Fondo. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 6. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 75. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. 86. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 7. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica per massimo tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 98. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio. 109. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 1110. Il Collegio collegio nomina nel proprio ambito il Presidente Presidente, tra i componenti della rappresentanza sindaci che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo.

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Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro 4 componenti effettivi e due 2 supplenti eletti dall'Assemblea, dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci dei/delle lavoratori/lavoratrici e l'altra la metà eletta in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. 63. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 85. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica per massimo tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nell’ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 119. Il Collegio nomina nel elegge al proprio ambito il interno un Presidente scelto tra i componenti rappresentanti della rappresentanza componente che non ha espresso il Presidente del FondoConsiglio di Amministrazione.

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Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito composto da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, nel rispetto del criterio di cui la metà eletta in rappresentanza paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associatelavoratori. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e sottoscrittedai Delegati, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero sottoscritte da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea Delegati. Le liste dei Delegaticandidati sono predisposte dai competenti Comitati di settore secondo le modalità stabilite dalle fonti istitutive. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco contabile supplente. Risultano eletti Per le Amministrazioni i candidati della sono indicati secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento. La lista che abbia ottenuto il voto favorevole ottiene un numero di almeno voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di votociascuna parte consegue la totalità dei Sindaci della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 63. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigentevigente e devono essere iscritti al registro dei Sindaci istituito presso il Ministero della Giustizia. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. 85. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica tre anni quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati confermati per non più di tre due mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo è sostituito per motivo, uno o più componenti del Collegio dei Sindaci, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione con i supplenti previsti; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui ai precedenti commi. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione di assolvimento dell'incarico è considerato come esaurimento del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegiomandato pieno. 108. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

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Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito composto da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra la metà eletta in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati. 2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti L’elezione del Collegio dei Sindaci secondo avviene con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di seguenti modalità: si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e sottoscrittedai Delegati, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero sottoscritte da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano ; risultano eletti per ciascuna parte i candidati della Sindaci la cui lista che abbia ha ottenuto il voto favorevole maggior numero di almeno 2/3 degli aventi diritto di votovoti. 4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. 5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 63. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. 74. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incaricodall’incarico. 85. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore. 6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano durano in carica per massimo tre anni esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. 97. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito nell’ambito della relativa componente. La ; la prima Assemblea successiva alla cessazione utile provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a nominare il nuovo supplente con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegiole stesse modalità previste al comma 2. 108. La cessazione dei Sindaci sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio collegio è stato ricostituito. 119. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra Presidente, scelto fra i componenti della rappresentanza eletti dalla parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

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