Collegio Sindacale dell’Emittente Clausole campione

Collegio Sindacale dell’Emittente. Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall’assemblea dei soci in data 26 maggio 2017 e resterà in carica sino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2019. La tabella che segue indica la data ed il luogo di nascita, nonché la carica ricoperta, dei componenti il collegio sindacale dell’Emittente attualmente in carica alla Data del Documento di Offerta. Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Monferrato, 21 ottobre 1961 Sindaco effettivo Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 10 agosto 1965 Sindaco effettivo Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Torino, 06 marzo 1964 Sindaco supplente Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 28 novembre 1979 Sindaco supplente Xxxxxxxxx Xxxxxx Milano, 13 marzo 1965 I membri del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso l’indirizzo che risulta al Registro delle Imprese competente. Alla Data del Documento di Offerta, nessuno dei membri del Collegio Sindacale dell’Emittente è titolare di azioni e/o altre interessenze economiche dell’Emittente e/o di società del Gruppo Snaitech. L’assemblea degli azionisti dell’Emittente in data 9 giugno 2016 ha conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers l’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2016-2024.
Collegio Sindacale dell’Emittente. Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti, nominati dall’Assemblea degli azionisti. I sindaci restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’utimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall’Assemblea dell’Emittente del 22 aprile 2021, e rimarrà in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Il Collegio Sindacale in carica alla Data del Documento di Offerta risulta composto come indicato nella tabella che segue: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Sindaco effettivo Nessuno dei membri del Collegio Sindacale di BFC ricopre cariche o è titolare di interessenze economiche nell’ambito dell’Emittente. L’Emittente ha incaricato la società BDO Italia S.p.A. di effettuare la revisione legale dei conti.
Collegio Sindacale dell’Emittente. L’articolo 30 dello statuto sociale dell’Emittente, prevede che il collegio sindacale sia composto da un numero di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento d’Offerta è stato nominato in data 28 aprile 2015 e scadrà alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017. Xxxxxx Xxxxx Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx Sindaco effettivo Xxxxxx Xxxxxxx Sindaco effettivo Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente Xxxxxx Xxxxxxx Sindaco supplente Si segnala che, per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla Data del Documento d’Offerta nessuno dei membri degli organi di controllo dell’Emittente (o delle società facenti parte della catena di controllo dell’Emittente) ricopre cariche o è titolare di interessenze economiche nell’ambito dell’Offerente o di società del Gruppo Pantheon.
Collegio Sindacale dell’Emittente l’organo di controllo di IMA nominato ai sensi dell’Articolo 23 dello Statuto sociale di IMA. il comunicato dell’Emittente, redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 11 dicembre 2020 e allegato al Documento di Offerta quale Appendice K.1, che contiene, altresì, il Parere degli Amministratori Indipendenti. il comunicato del 10 novembre 2020 diffuso ai sensi dell’articolo 102 del TUF. il comunicato relativo ai risultati definitivi dell’Offerta, che sarà diffuso ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti a cura dell’Offerente prima della Data di Pagamento. il comunicato relativo ai risultati definitivi della Riapertura dei Termini, che sarà diffuso ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti a cura dell’Offerente prima della Data di Pagamento a esito della Riapertura dei Termini. il comunicato relativo ai risultati provvisori dell’Offerta, che sarà diffuso ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti a cura dell’Offerente. il comunicato relativo ai risultati provvisori della Riapertura dei Termini, che sarà diffuso ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti a cura dell’Offerente. l’organo amministrativo di IMA nominato ai sensi dell’Articolo 15 dello Statuto sociale dell’Emittente.
Collegio Sindacale dell’Emittente. I componenti del Collegio Sindacale di IMA in carica continueranno a svolgere la loro funzione fino alla scadenza del mandato. Nel momento in cui si renda necessaria la nomina di un nuovo collegio sindacale, le Parti faranno sì che lo stesso abbia le stesse dimensioni e sia composto nello stesso modo e con le stesse proporzioni del collegio sindacale di Sofima. Nel caso in cui venisse nominato un sindaco di minoranza nel collegio sindacale di IMA, May e gli Azionisti di Xxxxxx avranno diritto a nominare ciascuno un sindaco.
Collegio Sindacale dell’Emittente. Comunicato dell'Emittente Comunicato dell'Offerente Comunicato sui Risultati dell'Offerta Comunicato sui Risultati dell'Offerta ad Esito della Riapertura dei Termini Consiglio di Amministrazione dell'Emittente Contratto di Compravendita

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.