Colpa grave e tumulti popolari Clausole campione

Colpa grave e tumulti popolari. In deroga all’art.1900 del codice civile, sono compresi nell’Assicurazione i sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato. In deroga all’art.1912 del codice civile sono compresi nell’Assicurazione sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Colpa grave e tumulti popolari. In deroga all’Art. 1900 del Codice Civile, si considerano in copertura i sinistri causati da colpa grave dell’Aderente/Assicurato. In deroga all’Art. 1912 del Codice Civile, si considerano in copertura i sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Aderente/Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Colpa grave e tumulti popolari. In deroga all’art.1900 del codice civile, sono compresi nell’Assicurazione i sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato. In deroga all’art.1912 del codice civile sono compresi nell’Assicurazione sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. 2.9 - Diritto di recesso dell’Assicurato L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione, con effetto dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa, entro sessanta (60) giorni dalla data di stipula del Mutuo. Il recesso deve essere effettuato per iscritto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Genertel oppure segnalando tale intenzione alla Filiale di riferimento che invierà alla Compagnia un apposito modulo sottoscritto dal cliente. Qualora l’Assicurato abbia già corrisposto il Premio, Genertel provvederà al rimborso, a seconda delle modalità scelte dal cliente, del rateo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite della Banca entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata. In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall’Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore dell’altro Assicurato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).