Cessazione delle coperture assicurative Clausole campione

Cessazione delle coperture assicurative. La garanzia assicurativa è comunque risolta in caso di:
Cessazione delle coperture assicurative. Per tutti gli Aderenti le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: − scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del contratto; − in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alle Coperture Decesso; − alla data di certificazione di un’Invalidità Permanente Grave come previsto all’art. 2.2 punti C e D della presente polizza, sempre che sia avvenuta la liquidazione del sinistro; − estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento; − risoluzione anticipata del contratto stipulato con AXA MPS Assicurazioni Vita, in caso di sottoscrizione di copertura assicurativa vita − fine del mese di vigenza del contratto coincidente con il compimento da parte dell'Aderente dei 75 anni di età; − pensionamento (solo per la copertura Perdita d’impiego).
Cessazione delle coperture assicurative. Per tutti gli Aderenti/Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: • Data di Scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Prestito, come definito alla Data di Decorrenza; • estinzione anticipata del Prestito o portabilità laddove l’Aderente/Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto; • liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Permanente e Totale prestate da AXA France Vie in forza della presente Polizza n. 4075; • compimento da parte dell'Aderente/Assicurato dei 75 anni di età se precedente alla Data di Scadenza per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente; • compimento da parte dell’Aderente/Assicurato dei 68 anni di età se precedente alla Data di Scadenza per la garanzia Malattia Grave; • Pensionamento (solo per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego).
Cessazione delle coperture assicurative. Per tutti gli Aderenti le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: - scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione dell’Adesione; - liquidazione della prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Permanente e Totale prestate da AXA France Vie in forza della presente Polizza n. 4565; - estinzione anticipata del contratto di finanziamento (salvo il caso in cui l’Assicurato faccia richiesta di mantenere la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria);
Cessazione delle coperture assicurative. Per tutti gli Aderenti/Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si v erifica uno dei seguenti eventi: • Data di scadenza dell’ultima Rata prevista dal piano di rimborso del Prestito, come definito alla Data di Decorrenza; • Recesso esercitato dall’Aderente/Assicurato nei 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza (diritto di ripensamento); • Scadenza dell’annualità (successivamente al 5° anno di durata della copertura assicurativa) nella quale viene esercitata la facoltà di Recesso da parte dell’Aderente/Assicurato limitatamente alle coperture relative alle garanzie di ramo Danni; • Estinzione anticipata totale del Prestito o portabilità laddove l’Aderente/Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto; • liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Totale e Permanente prestate da AXA France Vie in forza della presente Polizza n. 4933; • in caso di più Assicurati (assicurazione pro quota) la cessazione delle garanzie nei confronti di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’assicurazione a favore degli altri Assicurati. • compimento da parte dell'Aderente/Assicurato dei 71 anni di età se precedente alla Data di Scadenza per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente; • Pensionamento (solo per le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego).
Cessazione delle coperture assicurative. Per tutti gli Aderenti/Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:  Data di Scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del mutuo, come definito alla Data di Decorrenza;  estinzione anticipata del Mutuo o portabilità laddove l’Aderente/Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto;  liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Totale Permanente prestate da AXA France Vie in forza della presente Polizza n. 4941;  in caso di più Assicurati (assicurazione pro quota) la cessazione delle garanzie nei confronti di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’assicurazione a favore degli altri Assicurati.  compimento da parte dell'Assicurato dei 75 anni di età se precedente alla Data di scadenza per le garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente;  Pensionamento (solo per le coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’impiego).
Cessazione delle coperture assicurative. Per tutti gli Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
Cessazione delle coperture assicurative. Per tutti gli Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: − scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto; − in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla Copertura Decesso; − estinzione anticipata del contratto di finanziamento; − giorno del compimento, da parte dell’Assicurato, dei 76 anni di età.
Cessazione delle coperture assicurative. Per tutti gli Aderenti/Assicurati le coperture assicurative si estinguono alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: • naturale scadenza della coperture assicurative; • liquidazione della Prestazione di cui alle garanzie Decesso o Invalidità Totale Permanente; • alienazione dell’Autoveicolo; • esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente/Assicurato; Inoltre, in caso di Premio finanziato, in occasione della estinzione anticipata del finanziamento, l’Aderente/Assicurato potrà richiedere la cessazione anche delle coperture assicurative. In tal caso, così come per i casi di alienazione dell’Autoveicolo, la Compagnia, anche per il tramite della Contraente, restituirà all’Aderente/Assicurato la parte di premio non goduta, al netto delle imposte, in proporzione dei mesi ed anni residui di durata della copertura.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.