DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:
a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all’erogazione del Finanziamento: l’Impresa provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente mediante la corrispondente riduzione della rata del Finanzia- mento;
b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all’erogazione del Finanziamento (ai sensi del precedente Art. 3): l’Impresa provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente mediante accredito sul conto corrente. Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipata- mente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all’Impresa. L’Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso all’Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo art.10 - Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Assicurato – Estinzione anticipata parziale. Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:
a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all’erogazione del Finanziamento: l’Impresa provvederà al rimborso del Premio, pagato e non goduto, all’Assicurato per il tramite del Contraente mediante la corrispondente riduzione della rata del Finanziamento;
b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all’erogazione del Finanziamento (ai sensi del precedente Art. 3): l’Impresa provvederà al rimborso del Premio, pagato e non goduto, all’Assicurato per il tramite del Contraente mediante ac- credito sul conto corrente. Resta inteso che, anche in caso di esercizio del diritto di...
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Impresa aderente per uno o più assicurati può recedere dal presente Con- tratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura assicurativa, re- candosi presso la filiale della Banca dove è stato sottoscritto il Modulo di Adesione e compilando l’apposito modulo oppure a mezzo lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa. La Banca darà quindi informazione del Recesso alla Compagnia secondo le modalità con la stessa concordate. Qualora fosse già stato pagato il Premio assicurativo, la Compagnia provve- derà al suo rimborso a favore dell’Impresa per il tramite della Banca nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Re- cesso. Il diritto di Recesso esercitato da parte dell’Impresa aderente: • in relazione alle coperture assicurative DANNI, collegata al medesimo Mutuo o Apertura di credito, effettuato entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, determina la cessazione della presente coper- tura assicurativa ed il rimborso del Premio pagato da parte della Compagnia all’Impresa aderente secondo le modalità indicate nel presente articolo. • in relazione alla presente copertura assicurativa, fa cessare anche le coper- ture assicurative DANNI collegate al medesimo Mutuo o Apertura di credito, al quale segue il rimborso all’Impresa aderente del competente Premio pa- gato.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. Avvertenza
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, relativamente alla sola Xxxxxxx Xxxxx, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di rece- dere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preav- viso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Impresa provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il Premio, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla legge.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il premio, l’Impresa, direttamente o per il tramite dell’Intermediario, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dalla presente Polizza Collettiva entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Società tramite il Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere inviata al Contraente mediante trasmissione a: . Nel caso di Polizza con durata poliennale che supera i cinque anni, dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1899 del Codice Civile, ha facoltà di recedere annualmente dalle coperture Danni con un preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. L’esercizio del diritto di recesso dalle coperture Danni implica altresì, necessariamente, il recesso da tutte le coperture assicurative della Polizza Collettiva n. A300, comprese quelle fornite da Carma Vie, costituendo tali coperture un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Il recesso ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo alla data di effetto del recesso rispetto alla scadenza originaria, decurtandola dal debito residuo del finanziamento. . La Società rimborserà il premio all’Assicurato, se pagato, al netto delle imposte di legge, in base all’opzione prescelta dall’Assicurato, mediante riduzione dell’importo delle singole rate o della durata del prestito, come stabiliti nel piano di ammortamento originario, oppure mediante liquidazione del relativo importo in denaro..
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione:
a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa - in tal caso, l’Assicurazione si intende come mai entrata in vigore e la Società provvederà al rimborso del Premio all’Assicurato (al lordo delle imposte se non ancora versate all’erario dalla Società stessa), per il tramite del Contraente, mediante accredito sul Conto Corrente;
b. l’Assicurato ha altresì diritto di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. In tal caso, la Società provvederà a effettuare il rimborso all’Assicurato, per il tramite del Contraente, della quota parte di Premio imponibile corrispondente alle annualità di copertura non godute, applicando la formula di calcolo di cui al precedente art.1.3
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato sottoscrivendo con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione l’apposito modulo che potrà richiedere alla filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell’esercizio del diritto, oppure in modalità elettronica con le procedure rese disponibili dal Contraente, ovvero dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera racco- mandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo polizzeassicurative@pec.unicredit.eu.L ’Impresa provvederà a rimborsare per intero il Premio versato all’Assicurato per il tramite del Contraente, il quale provvederà alla corrispondente riduzione della rata del Finanziamento.