DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO Clausole campione

DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dal presente Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, recandosi presso la filiale della Banca dove è in essere il finanziamento al momento dell’esercizio del diritto di recesso e compilando l’apposito modulo oppure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale stessa, ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione. La Banca darà quindi informazione del Recesso alla Compagnia secondo le modalità con la stessa concordate. Qualora fosse già stato pagato il Premio assicurativo, la Compagnia provvederà al suo rimborso a favore dell’Assicurato per il tramite della Banca nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso. Il Premio rimborsato andrà a ridurre di pari importo il Debito Residuo dell’Assicurato in relazione al Prestito. Il diritto di Recesso esercitato da parte dell’Assicurato: • in relazione alle coperture assicurative DANNI, collegate al medesimo Prestito, effettuato entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, determina la cessazione della presente copertura assicurativa ed il rimborso del Premio pagato da parte della Compagnia all’Assicurato secondo le modalità indicate nel presente articolo. • in relazione alla presente copertura assicurativa, fa cessare anche le coperture assicurative DANNI collegate al medesimo Prestito, al quale segue il rimborso all’Assicurato del competente Premio pagato.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, relativamente alla sola Xxxxxxx Xxxxx, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di rece- dere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preav- viso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. Avvertenza Avvertenza
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dalla Copertura Assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il Premio, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla legge.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato sottoscrivendo con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione l’apposito modulo che potrà richiedere alla filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell’esercizio del diritto, oppure in modalità elettronica con le procedure rese disponibili dal Contraente, ovvero dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. L’Impresa provvederà a rimborsare per intero il Premio versato all’Assicurato per il tramite del Contraente, il quale provvederà alla corrispondente riduzione della rata del Finanziamento. Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, all’Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato sottoscrivendo con firma olografa ovvero in modalità elettronica in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione l’apposito modulo che potrà richiedere alla filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento al momento dell’esercizio del diritto, oppure in modalità elettronica con le procedure rese disponibili dal Contraente, ovvero dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all’Impresa. L’Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso all’Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo art.10 - Estinzione anticipata totale del Finanziamento – Recesso dell’AssicuratoEstinzione anticipata parziale del Finanziamento. L’Impresa provvederà al rimborso del Premio, pagato e non goduto, all’Assicurato per il tramite del Contraente mediante la corrispondente riduzione della rata del Finanziamento. Resta inteso che, anche in caso di esercizio del diritto di recesso annuale da par...
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. Avvertenza - Non è previsto il diritto di recesso annuale per l’Assicurato. Tuttavia, qualora la durata delle garanzie assicurative sia superiore ai 5 anni, in conformità all’art. 1899 c.c., l’Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può recedere annualmente dalla Polizza Collettiva, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni. In tal caso, purché il termine di preavviso sia stato rispettato, tutte le garanzie assicurative cessano alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale. Benché il diritto di recesso di cui all’art. 1899 c.c. si applichi solo alle assicurazioni contro i danni, e non anche alle assicurazioni sulla vita, in riferimento al presente contratto tale diritto di recesso è sempre esteso automaticamente anche alle garanzie di ramo vita e l’Assicuratore rimborserà quindi all’Assicurato – per il tramite del Contraente – l’importo del Premio pagato e non goduto relativo alle coperture vita e danni. Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio di tale diritto e i relativi effetti. Relativamente alla garanzia assicurativa sulla vita, non è previsto alcun diritto di riscatto.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. 1.3.1 Diritto di recesso Iniziale dell’Assicurato
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite del Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il premio, l’Impresa, direttamente o per il tramite del Contraente, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Impresa provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente. Il Contraente utilizzerà l’importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito dell’Assicurato in relazione al Mutuo. Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all’Impresa. L’Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso all’Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo art.10 - Estinzione anticipata totale, accollo, surroga del Mutuo – Recesso dell’Assicurato - Estinzione anticipata parziale. Il Contraente utilizzerà l’importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito dell’Assicurato in relazione al Mutuo. Resta inteso che, anche in caso di esercizio del diritto di recesso annuale da parte dell’Assicurato, previsto dal presente articolo, la collegata Polizza Collettiva Vita n°3475, resterà in vigore.