Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione di cui all’art. 1 del bando è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l’amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di nominativi di cui al presente articolo.
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Samples: Procedure Di Valutazione Comparativa Per Il Reclutamento Di Ricercatori, Procedura Di Valutazione Comparativa Per Il Reclutamento Di Un Ricercatore, Procedura Di Valutazione Comparativa Per Il Reclutamento Di Ricercatori
Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione di cui all’art1. 1 del bando La Commissione esaminatrice è effettuata composta da apposita Commissione tre membri effettivi e due membri supplenti ed è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della proceduradall’Amministratore Unico.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul sito Internet del Consorzio, xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Bandi di Concorso”.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce un obbligo inderogabile per i commissari.
4. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell’ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto Presidente la proposta di composizione della Commissione sono allegati funzione sarà esercitata dal primo tra i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti membri effettivi secondo l’ordine indicato nel precedente paragrafodecreto medesimo.
5. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia Le eventuali cause di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettorenon incidono sulla qualità di commissario.
6. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice Commissione giudicatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza di una delle situazioni di incompatibilità candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice codice di procedura civile o civile, devono essere proposte all’Amministratore Unico nel termine perentorio di una situazione quindici giorni a decorrere dalla data di conflitto di interesse, l’amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di nominativi pubblicazione dell’avviso di cui al presente articoloprecedente comma 2. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
7. La Commissione completa i lavori entro 3 mesi dalla prima riunione.
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Samples: Laboratorio Di Monitoraggio E Modellistica Ambientale Per Lo Sviluppo Sostenibile
Commissione esaminatrice. Ciascuna Per la procedura di selezione di cui all’artla commissione esaminatrice è costituita con le modalità indicate nell’art. 1 6 del bando è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi “Regolamento per il sorteggioreclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con D.R. n. 30 del 1° febbraio 2012, e ss.mm.ii. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo ed è nominata dal Rettore con proprio decreto dopo la scadenza del termine di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettivapresentazione delle domande. Della Commissione, inoltre, Commissione non possono far parte i professori : . abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che siano stati componenti presentino caratteri di commissioni sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una procedura concorsuale stabile collaborazione professionale. Il decreto rettorale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione nomina della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafoé pubblicato all’Albo Ufficiale di questo Ateneo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice Commissione giudicatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza di una delle situazioni di incompatibilità candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice c.p.c., devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di SETTE giorni dalla pubblicazione all’Albo di Ateneo del provvedimento di nomina della commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. La composizione della Commissione è resa pubblica sul sito istituzionale dell’Ateneo. Alla commissione è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando, ai sensi dell’art. 6 – comma 9 del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato”. La commissione deve concludere i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura civile o di una situazione di conflitto di interesseper comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Decorso il nuovo termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, l’amministrazione provvede tempestivamente il Rettore provvederà a integrare sciogliere la Commissione attraverso un sorteggio all’interno e a nominarne una nuova in sostituzione della rosa di nominativi di cui al presente articoloprecedente.
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Samples: Contract for Researcher Positions
Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di cui all’art. 1 del bando è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettorepreselezione, su proposta del Consiglio per la prova scritta di Dipartimento composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie sarà composta da: - un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; - due Ufficiali superiori, membri; - due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana; - non meno di due docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica; - un docente o esperto, che ha promosso l’avvio potrà essere diverso in funzione della procedura. Il decreto lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di nomina lingua straniera; - un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Commissione viene pubblicato sul sito Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di Ateneovoto. La Commissione è composta da tre professoricommissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni, qualora i concorrenti che sosterranno la prova scritta supereranno le 1.000 unità. A ciascuna delle sottocommissioni non potrà essere assegnato un numero di cui almeno uno di seconda fasciaelaborati inferiore a 500. I componenti Le sottocommissioni, preventivamente nominate, saranno composte da: - l’Ufficiale Generale della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovverocommissione esaminatrice, in mancanzapresidente; - due Ufficiali superiori, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre membri; - due docenti di II fascia. Diversamentematerie letterarie, se il dipartimento designa membri aggiunti; - un professore Ufficiale di II fascia grado non ha ulteriori limitazioni relative inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l’amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di nominativi di cui al presente articolovoto.
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Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione La Commissione esaminatrice del concorso pubblico è nominata con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale del personale e riforma della Regione. Il Presidente della Commissione esaminatrice è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti della pubblica amministrazione, professori di prima fascia di università pubbliche o private, in servizio o in quiescenza, designati, ove in servizio, nel rispetto delle norme degli ordinamenti di settore. Gli altri sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private – in servizio o in quiescenza - nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. La Commissione esaminatrice sarà integrata da uno o più componenti esperti in lingua inglese, da uno o più componenti esperti in lingua sarda, da uno o più componenti esperti in informatica e da uno o più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. La Commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui all’artall'art. 1 57, comma 1-bis, del bando è effettuata decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da apposita Commissione nominata personale dell’Amministrazione regionale appartenente alla categoria D. In caso di impedimento grave e documentato del Presidente o di uno dei componenti della commissione può essere prevista la nomina di un supplente, da individuarsi nel medesimo o con decreto del Rettoresuccessivo provvedimento di costituzione della suddetta commissione, su proposta del Consiglio per lo svolgimento delle successive fasi concorsuali e fino alla redazione della graduatoria di Dipartimento che ha promosso l’avvio della proceduramerito. Il decreto provvedimento di nomina della Commissione viene sarà pubblicato sul sito di Ateneoistituzionale della Regione Autonoma della Sardegna xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx. La Commissione è composta da tre professoriesaminatrice, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra potrà svolgere i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovveropropri lavori in modalità telematica, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per garantendo comunque la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti sicurezza e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafo. La Commissione è costituita nel rispetto tracciabilità delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l’amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di nominativi di cui al presente articolocomunicazioni.
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Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione 1. L’analisi dei curricula dei candidati ammessi alla procedura di cui all’art. 1 mobilità, nonché l’espletamento degli eventuali colloqui attitudinali e motivazionali è attribuita ad una Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore del bando è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di AteneoRisorse Umane.
2. La Commissione è Esaminatrice è, di regola, composta da tre professoriun dirigente di Roma Capitale, con funzioni di cui almeno uno Presidente e da due Componenti scelti, intuitu personae, tra i dipendenti della medesima Amministrazione con comprovata esperienza nella categoria e nell’ambito del profilo professionale oggetto di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale mobilità ovvero tra soggetti esterni all’Amministrazione, con adeguate competenze nel profilo professionale oggetto della selezione ovverodi mobilità, in mancanzacaso di assenza di tali professionalità all’interno dell’Ente.
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fasciasalva motivata impossibilità, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fasciariservato alle donne.
4. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte Il Segretario della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltreparimenti nominato dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane, non viene scelto tra i dipendenti del Dipartimento Risorse Umane, e deve essere ascritto alla categoria D per le procedure di mobilità per profili professionali di categoria D, mentre per le procedure di mobilità per profili professionali di categoria B e C le funzioni di Segretario possono essere svolte anche da un dipendente appartenente alla categoria C.
5. Non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa né essere Segretario, i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, i soggetti che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali nonché coloro che si trovino in situazione di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.. Esplicita dichiarazione viene sottoscritta, in tal senso, dai componenti la Commissione e dal Segretario, subito dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’artpartecipanti. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente I Componenti della Commissione che si trovi in una delle situazioni non possono svolgere, a pena di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice decadenza, attività di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza di ricusazione docenza nei confronti di uno o più componenti candidati.
6. I Componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento, cessano immediatamente dall’incarico venendo contestualmente surrogati. I Componenti della commissione esaminatrice da parte Commissione, se dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, conservano l’incarico anche qualora il rapporto d’impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio lavori della Commissione, salvo provvedimento di trenta giorni dalla pubblicazione revoca. Il Segretario, qualora il rapporto d’impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della Commissione, cessa dall’incarico, con contestuale sostituzione mediante provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Umane.
7. La composizione della commissioneCommissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura di mobilità salvo morte, dimissione, incompatibilità sopravvenuta di uno o più Componenti. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori Qualora un Componente della Commissione fino alla decisione del Rettore. A seguito del decada o si dimetta dall’incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della Commissione, impedendone cosi il funzionamento, viene tempestivamente sostituito con provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 Direttore del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l’amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di nominativi di cui al presente articoloDipartimento Risorse Umane.
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Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione La Commissione di cui all’art. 1 del bando è effettuata da apposita Commissione valutazione dei titoli nonché giudicatrice dell’esame-colloquio sarà nominata con decreto provvedimento del Rettore, su proposta Direttore Incaricato del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di AteneoCRA-ABP nei termini previsti dalla Circolare Ministeriale citata in premessa e successive integrazioni. La Commissione è sarà composta da tre professorialmeno 3 membri tra cui: il Direttore del Centro in qualità di Presidente della Commissione, un funzionario del MiPAAF e un ricercatore esperto e qualificato del CRA-ABP (responsabile della linea di cui almeno uno ricerca oggetto dell’assegno, avente funzioni di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativiTutore). La rosa stessa Commissione svolgerà funzioni di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi valutazione in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili itinere e finale della attività dell'assegnista e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti suo parere sarà vincolante per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno concessione del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti prosieguo e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafodell’eventuale rinnovo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia giudicatrice procederà alla valutazione comparativa mediante l’esame dei titoli ed un colloquio teso ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca. Espletate le prove, la Commissione formerà la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio finale di incompatibilità e conflitto merito. La graduatoria di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte merito dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva, riportata da ciascun candidato, e verrà affissa all’albo del CRA-ABP (Sede di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissionexxx Xxxxxxxx, 00/X, Xxxxxx xxx Xxxxxx) il giorno medesimo. La presentazione dell’istanza L’attribuzione dell’assegno di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione ricerca sarà effettuata con Provvedimento del RettoreDirettore Incaricato del CRA-ABP. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di una delle situazioni merito. In caso di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l’amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di nominativi di cui al presente articoloex-aequo sarà dichiarato vincitore il candidato anagraficamente più giovane.
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Samples: Research Grant Agreement
Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione di cui all’art. 1 del bando è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni Il Rettore in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L’amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni che sono motivate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende i lavori della Commissione fino alla decisione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l’esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l’amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all’interno della rosa di nominativi di cui al presente articolo.
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Samples: Contratto a Tempo Determinato