Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 48 è costituita una Commissione Paritetica Nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto. 2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 44: a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti il presente contratto. 3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto. 4. Le Parti si impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 45.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ artall'art. 48 47 è costituita una Commissione Paritetica Nazionaleparitetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS XX.XX. dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’artall'art. 4443:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS XX.XX. territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionalinazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione Nazionale nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti si impegnano s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 4544.
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Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 48 46 è costituita una Commissione Paritetica Nazionaleparitetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS XX.XX dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 4442:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS XX.XX territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionalinazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione Nazionale nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti si impegnano s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 4543.
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Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 48 47 è costituita una Commissione Paritetica Nazionaleparitetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS organizzazioni sindacali dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 4443:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS XX.XX territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionalinazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione Nazionale nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti si impegnano s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 4544.
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Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l'Ente l’Ente bilaterale di cui all’ artall’art. 48 47 è costituita una Commissione Paritetica Nazionaleparitetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS XX.XX dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti sti- pulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’artal- l’art. 4443:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali ter- ritoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni Associa- zioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS XX.XX territoriali dei lavoratori, facenti facen- ti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionalinazionali, stipulanti il presente contrattocon- tratto.
3. La Commissione Nazionale nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità l’oppor- tunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti si impegnano s’impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'annoall’anno, in concomitanza con- comitanza con le riunioni della Commissione di cui all'artall’art. 4544.
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Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 48 la sede nazionale della FlDALDO è costituita una Commissione Paritetica Nazionale, nazionale paritetica composta da un rappresentante per di ciascuna delle OO.SS Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale eguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2della FIDALDO. La Commissione paritetica nazionale ha sede presso l'Ente bilaterale ed è composta da ... Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 44:
a) a. esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazioneparitetiche provinciali o regionali;
b) b. esaminare le istanze delle Parti parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) c. esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni Organizzazioni territoriali della FlDALDO e le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, lavoratori facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti XX.XX. nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
3d. istituire e gestire gli "Osservatori nazionali e territoriali" di cui al successivo Articolo 44. La Commissione Nazionale nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4parti contraenti. Le Parti parti si impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, l'anno in concomitanza con le delle riunioni della Commissione di cui all'artall'articolo precedente. Le parti si impegnano a realizzare sulla scorta di quanto elaborato dalla Commissione paritetica una forma di assistenza integrativa attraverso l’utilizzazione della contribuzione di servizio prevista al successivo Articolo 45.
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Commissione Paritetica Nazionale. 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 48 E.S.B.I.I. è costituita una Commissione Paritetica NazionaleNazionale per il lavoro domestico, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS 0 0 . dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’artall'art. 44:
a) --: - esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) lavoro; - esaminare le istanze delle Parti per la eventuale l'eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) ; - esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. - La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. - Le Parti si impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte una volta all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 45.
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