Common use of Commissione paritetica Clause in Contracts

Commissione paritetica. 1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: a) livelli di assistenza ai contribuenti; b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione; c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio; d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio; e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello; f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi; g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela; h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti; i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione. 2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia. 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura competente in materia della Regione di concerto con il Direttore Regionale per L’Abruzzo. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche

Commissione paritetica. 1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: a) livelli di assistenza ai contribuenti; b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione; c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio; d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio; e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello; f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi; gf) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela; hg) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti; ih) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione. 2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia. 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura competente in materia --------------------- ---------- della Regione di concerto con il Direttore Regionale per L’Abruzzo-----------------. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche

Commissione paritetica. 1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: a) livelli di assistenza ai contribuenti; b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione; c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio; d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio; e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello; f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi; g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela; h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti; i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione. 2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia. 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura competente in materia del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione di concerto con il Direttore Regionale per L’Abruzzola Puglia. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

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Samples: Convenzione

Commissione paritetica. 1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: a) livelli di assistenza ai contribuenti; b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione; c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio; d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio; e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello; f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi; g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela; h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti; i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione. 2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia. 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura competente in materia del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie della Regione di concerto con il Direttore Regionale per L’Abruzzole Marche. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche

Commissione paritetica. 1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: a) livelli di assistenza ai contribuenti; b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione; c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio; d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio; e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello; f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi; g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela; h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti; i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione. 2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia. 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore del Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria della Struttura competente in materia Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria della Regione di concerto con il Direttore Regionale per L’Abruzzoil Friuli Venezia Giulia. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche

Commissione paritetica. 1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: a) livelli di assistenza ai contribuenti; b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione; c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio; d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio; e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello; f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi; g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela; h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti; i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione. 2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia. 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura competente in materia della Regione di concerto con il Direttore Regionale per L’Abruzzol’Abruzzo. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

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