Compensi per particolari responsabilità Clausole campione

Compensi per particolari responsabilità. 1. Ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera i) CCNL 1/4/1999 come modificato dall’art. 36 C.C.N.L. 22/1/2004 viene istituita una indennità di €. 300 lordi/annui per compensare, per le giornate di effettivo svolgimento delle relative funzioni, le specifiche responsabilità del seguente personale di categoria B, C e D, con esclusione delle Posizioni Organizzative: a) personale cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe b) personale cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale elettorale c) personale assegnato con atto formale agli uffici per le Relazioni con il Pubblico d) personale addetto ai servizi di Protezione Civile e Previsione e Segnalazione maree
Compensi per particolari responsabilità. 1. Ai sensi dell’art. 70 – quinquies, comma 2 del vigente C.C.N.L. viene istituita una indennità di Euro 300 lordi/annui per compensare, in ragione all’effettivo svolgimento delle relative funzioni, le specifiche responsabilità del seguente personale di categoria B, C e D, con esclusione delle Posizioni Organizzative: a) personale cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, b) personale cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale Elettorale, c) personale assegnato con atto formale agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, d) personale addetto ai servizi di Protezione Civile e Previsione e Segnalazione Maree, e) messi notificatori per l’esercizio di funzioni di Ufficiale Giudiziario. 2. A decorrere dall’anno 2020 l’indennità di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 70 - quinquies, è pari a € 350,00.
Compensi per particolari responsabilità. 1. Sono attribuiti compensi per particolari responsabilità al personale inquadrato nella cate- goria D, cui non sia stata attribuita la titolarità di posizione organizzativa, con le se- guenti modalità e per i seguenti importi su base annua: a) personale individuato come tecnico addetto della manutenzione ordinaria di edifici sco- lastici e/o patrimoniali a.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.300 a.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.900 b) personale cui sia stata attribuita: • la responsabilità di gestione di uffici con altro personale; • attività di coordinamento di gruppo di lavoro all’interno di uffici; • la direzione lavori e/o operativa di cantieri per l’esecuzione di lavori pubblici; • la redazione di piani di sicurezza in fase di progettazione di lavori pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; b.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.300 b.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.700 c) personale cui sia stata attribuita: • la responsabilità di ufficio senza assegnazione di personale; • la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; • la responsabilità di progetti individuati nel P.E.G. o approvati con provvedimento dell’Amministrazione; c.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.200 c.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.600 d) altro personale inquadrato nella categoria D d.1) con meno di 3 anni nella categoria: compenso euro 1.150 d.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.500 2. Sono attribuiti compensi per particolari responsabilità al personale inquadrato in catego- ria C: a) personale individuato come tecnico addetto alla manutenzione ordinaria di edifici scola- stici e/o patrimoniali a.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.200 a.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.500 b) personale cui sia stata attribuita • la responsabilità di coordinamento di altro personale (responsabili circoli viabilità o del centro meccanici, responsabili servizi generali, responsabili GEV o altri individuati con tali caratteristiche); • la responsabilità di coordinamento delle attività di vigilanza volontaria sul territorio e relativa al controllo delle specie faunistiche; • la redazione di piani di sicurezza in fase di progettazione dei lavori pubblici ai sensi d...
Compensi per particolari responsabilità. 1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 è sostituita dalla se- guente:

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  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.

  • Esonero da responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

  • REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

  • Esclusione di responsabilità Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Contratto, Google non rilascia e declina espressamente, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, (a) garanzie di qualsiasi sorta, espresse, implicite, legali o d’altro tipo, incluse le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare uso, titolo ed evizione, assenza di violazioni o funzionamento senza errori o interruzioni dei Servizi, e (b) dichiarazioni relative a contenuti o informazioni accessibili attraverso i Servizi.

  • Limitazione di responsabilità 8.1 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal CLIENTE, che fossero, all’insaputa della stessa RAWFISH, coperti da diritto d’autore o altre normative che disciplinano il trattamento di dati sensibili ed il CLIENTE si impegna a tenere indenne RAWFISH rispetto a qualsiasi pretesa anche risarcitoria dovesse derivare da soggetti terzi per l’uso dei suddetti dati. 8.2 Il CLIENTE utilizza i Servizi ed il Software oggetto del Contratto ed eventualmente cede a terzi l'applicazione sviluppata dal RAWFISH e/o la facoltà di utilizzo della stessa a proprio esclusivo rischio. RAWFISH non è responsabile nei confronti del CLIENTE, né dei terzi ai quali il CLIENTE ha eventualmente ceduto l'applicazione sviluppata e/o la facoltà di utilizzo della stessa, per danni diretti, indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o da eventuali vizi o difetti del Software e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui RAWFISH sia stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal Contratto non abbia posto rimedio, salvo che ciò dipenda da dolo o colpa grave di RAWFISH. 8.3 È espressamente inteso che RAWFISH non ha alcun controllo su - e quindi non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per - qualsiasi utilizzo del Software da parte del CLIENTE o dai suoi dipendenti. Pertanto il CLIENTE è l'unico responsabile per l'uso, la gestione operativa e per i contenuti e per le informazioni caricate sul Software. 8.4 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi. 8.5 Non sono attribuibili a RAWFISH malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 8.6 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il CLIENTE o terze parti sono dotati. 8.7 RAWFISH non garantisce in alcun modo al CLIENTE introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei Servizi erogati dal Fornitore o dall’utilizzo del Software. 8.8 Nel caso in cui il CLIENTE operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai Servizi offerti e/o al Software (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche ai codici, alla disposizione di cartelle e/o file, ai loro nomi, ecc.), RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il CLIENTE richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Fornitore nel periodo in corso. 8.9 Le Parti espressamente concordano che qualsiasi responsabilità di RAWFISH per l’adempimento al Contratto sarà limitata all’ammontare del prezzo per il Servizi o per il Software oggetto del Contratto cui tali responsabilità si riferiscono.

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

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  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.