PROTEZIONE CIVILE Clausole campione

PROTEZIONE CIVILE. Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 1419 del 10/05/2017 BOLOGNA
PROTEZIONE CIVILE. Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 1923 del 22/06/2017 BOLOGNA
PROTEZIONE CIVILE. Vengono evidenziate le recenti evoluzioni normative in materia che pongono principi per la relazione tra le pianificazioni quali la “legge 100/2012, art. 3, comma 6 che prescrive: “I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile …”, e in coordinato all’art.15 della l.r. 12/2005, si evidenzia l’occasione per lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Brescia di annotare espressamente tra i suoi obiettivi quello di incrementare la resilienza del territorio per una maggior tutela della sicurezza dei cittadini, del contesto socio-economico e ambientale e indicare elementi qualitativi e quantitativi che consentano di promuovere azioni atte alla riduzione del rischio in alcune aree particolarmente critiche, come evidenziato dal quadro di analisi, sia rispetto a fonti di pericolo naturale sia antropico”. Si fa anche presente che la legge 100/2012 all’art. 15 – 3 bis -rende obbligatoria la pianificazione di emergenza e la relativa approvazione con deliberazione consiliare, da redigere secondo i criteri e le modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. Viene suggerito inoltre “di identificare nodi e collegamenti particolarmente significativi per la vita della provincia, nonché della regione, e di preservarne l’integrità anche in termini di continuità del collegamento (sia trasportistico, viabilistico, sia energetico e di telecomunicazioni), valutando l’ipotesi di ragionare in termini utili a sviluppare una “magliatura” del sistema delle cosiddette Infrastrutture Critiche al fine di poter garantire una mantenimento del benessere socio-economico anche in situazioni emergenziali”. − Consumo di suolo a fini urbanistici, comprese cave, discariche e cantieri per nuove infrastrutture. − Presenza di aree urbanizzate dismesse sottoutilizzate (centri storici, capannoni industriali, aree residenziali e direzionali). − Consumo di suoli agricoli sotto la spinta dell’urbanizzazione e dell’avanzata del bosco nelle zone montane. − Tendenza alla conurbazione per le crescenti pressioni urbanizzative in corrispondenza delle maggiori infrastrutture e delle aree di eccellenza paesaggistica del territorio provinciale. − Presenza di aree in cui viene riconosciuta e mappata una sismicità medio – alta con conseguente necessità di verificare il grado di protezione sismica degli edifici e delle infrastrutt...
PROTEZIONE CIVILE. 14 CDD (ex− centro socio educativo) 15 Società operaia 16 Villa Gina (sede PAN)
PROTEZIONE CIVILE. Le norme di Protezione civile si applicheranno non solo per far fronte alle calamità ma a tutti gli eventi naturali. L’aggiudicatario, poi, nel caso di trattativa privata senza bando attivata per casi di estrema urgenza, potrà autocertificare il possesso dei requisiti, salvo vedersi ritirare ex post il contratto in caso di verifica negativa. I relativi controlli sulle autocertificazioni presentate saranno effettuati entro sessanta giorni dalla stipula del contratto. Il decreto correttivo, in coerenza con la riforma in approvazione alla Camera, allarga il perimetro della somma urgenza, che consente deroghe alle norme ordinarie del Codice e la realizzazione, senza particolari formalità, di lavori entro un importo massimo di 200.000 euro. Adesso le deroghe saranno possibili anche in tutti i casi di eventi fronteggiabili dalle amministrazioni competenti in via ordinaria. Di fatto, quindi, non bisognerà più valutare la tipologia di calamità per attivare la procedura di somma urgenza.
PROTEZIONE CIVILE attività previste nei piani di protezione civile comunali da svolgere con personale in primis con personale in reperibilità, e comunque con tutto il personale in caso di eventi calamitosi.
PROTEZIONE CIVILE. Ai dipendenti che presentano servizio presso la Protezione Civile viene concessa idonea articolazione dell'orario di servizio onde permettere loro di partecipare alle attività suddette.
PROTEZIONE CIVILE attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
PROTEZIONE CIVILE a- assistenza ai Comuni dei tre COI, come definiti dalla normativa regionale, negli adempimenti formali e amministrativi di Protezione Civile – (assistenza aggiornamento periodico dei piani comunali);
PROTEZIONE CIVILE. I lavoratori operanti nelle organizzazioni della Protezione Civile in qualità di volontari possono chiedere al datore di lavoro di assentarsi dal lavoro per l’espletamento di attività di soccorso e di assistenza, in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento e simulazione. Il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione e al relativo trattamento previdenziale. L’onere è posto a carico del fondo per la Protezione Civile. Il diritto è consentito per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi per non più di 90 giorni annui.