Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta Clausole campione

Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta. Per l’intera durata dell’Offerta SPAFID comunicherà giornalmente alla Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. (c) del Regolamento, i dati relativi alle adesioni e, più specificatamente, il numero delle azioni apportate all’Offerta e la percentuale che esse rappre- sentano rispetto al quantitativo delle azioni oggetto dell’Offerta. I risultati definitivi dell’Offerta (comprendenti i dati relativi al numero di approvazioni e non approvazioni dell’Offerta ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. (b) del Testo Unico) e le altre principali informazioni in merito allo svolgimento dell’Offerta (tra cui, in particolare, l’ammontare del capitale sociale Negri Bossi sottoscritto alla data di chiusura del periodo di Offerta, la facoltà di dare corso all’Offerta anche in caso di mancato raggiungimento del quantitativo minimo di adesioni di cui alle Avvertenze e/o, in caso di riparto, la data in cui le azioni in eccedenza ver- ranno rimesse a disposizione degli azionisti aderenti), fatta eccezione per la Data di Pagamento che verrà eventualmente indicata nell’avviso concernente la decisione di Consob in merito all’e- senzione dall’effettuare una offerta pubblica di acquisto totalitaria (vedasi il punto C.2 che pre- cede), saranno resi noti, ai sensi dell’art. 41, comma 4 del Regolamento, mediante pubblicazio- ne di un avviso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF-Milano Finanza” entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Offerta. La decisione di Xxxxxx in merito all’esenzione dall’effettuare una offerta pubblica di acquisto totalitaria verrà comunicata al mercato mediante pubblicazione di un avviso sui quoti- diani “Il Sole 24 Ore” e “MF-Milano Finanza”, specificando eventualmente la Data di Pagamento.
Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta. Durante il Periodo di Adesione l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicherà su base giornaliera a Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera d), del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute nella giornata e alle Azioni complessivamente portate in adesione all’Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. Inoltre, qualora, entro la Data di Pagamento, l’Offerente acquisti, direttamente e/o indirettamente, ulteriori Azioni al di fuori dell’Offerta, l’Offerente ne darà comunicazione entro la giornata a CONSOB e al mercato ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti. I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento. In occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, l’Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per il sorgere dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, ovvero dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF, nonché le informazioni relative all’eventuale Delisting.
Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta. Per la durata dell'Offerta, Centrosim in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, ha l'obbligo di ricevere le adesioni e di comunicare giornalmente a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento, i dati relativi alle adesioni pervenute e alle azioni BAPV complessivamente depositate. Tale comunicazione dovrà indicare l'ammontare percentuale delle adesioni rispetto al capitale sociale di BAPV. Borsa Italiana S.p.A. provvederà, entro il giorno successivo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. Un giorno prima della data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, l'Offerente pubblicherà i risultati definitivi dell'Offerta, mediante un avviso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o “Finanza e Mercati”, in conformità a quanto disposto dall'art. 41, comma 5 del Regolamento.
Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta. Per la durata dell’Offerta BIM, in qualità di Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni, comunicherà giornalmente a Borsa Italiana – ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti – i dati relativi alle adesioni complessivamente pervenute. Gli eventuali acquisti di Azioni ordinarie effettuati dall’Offerente nel Periodo di Adesione, al di fuori dell’Offerta, saranno oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti. I risultati definitivi dell’Offerta saranno pubblicati a cura dell’Offerente, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, anche mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano indicato sub Paragrafo M entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, come definita al successivo Paragrafo F.1, salvo proroghe consentite dalle disposizioni vigenti.
Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta. Durante il Periodo di Adesione, l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicherà giornalmente a Borsa Italiana le informazioni relative alle adesioni pervenute nel giorno stesso e il numero complessivo delle Azioni portate in adesione all’Offerta, nonché la percentuale rappresentata sul numero complessivo delle Azioni, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti.
Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta. BMPS, in qualità di Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesio- ni, diffonde almeno settimanalmente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c) del Regolamento CON- SOB n. 11971/99, i dati relativi alle adesioni pervenute. I risultati definitivi dell’Offerta e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell’Offerta e sul- l’esercizio delle facoltà previste nel presente Documento di Offerta, saranno pubblicati prima del- la Data di Pagamento (come di seguito definita) a cura dell’Offerente, ai sensi dell’art. 41, com- ma 3, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, con le medesime modalità dell’Offerta, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani indicati al successivo Paragrafo P.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: