Concessione del prestito. 1.1 Il Finanziatore valuta il merito creditizio del Consumatore e se, secondo il suo insindacabile giudizio, l’esito della valutazione è favorevole, concede al Consumatore un prestito personale da estinguersi con cessione fino ad un quinto del proprio stipendio, alle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” (di seguito il “Documento”), che costituisce il frontespizio della richiesta di prestito e fa parte integrante della stessa, ed alle seguenti condizioni generali. 1.2 In sede di liquidazione del prestito il Finanziatore versa in unica soluzione al Consumatore la somma indicata alla voce “Importo Totale del Credito” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.3 Il Consumatore è tenuto a rimborsare al Finanziatore la somma indicata alla voce “Importo totale dovuto dal consumatore” al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.4 Il Consumatore si obbliga a restituire il prestito mediante la cessione “pro solvendo” di quote fino ad un quinto del proprio stipendio secondo il piano di rimborso indicato alla voce “Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.5 Al prestito si applica il tasso di interesse esposto alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. Il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG), che esprime il costo totale del credito in percentuale, calcolata su base annua, dell’“Importo totale del credito”, è indicato all’omonima voce del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 1.6 La cessione non ha effetto liberatorio nei confronti del Consumatore, che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi delle presenti condizioni in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte del Datore di Lavoro (di seguito anche l’“Amministrazione Terza Ceduta” o l’“ATC”).
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Finanziamento Estinguibile Mediante Cessione Del Quinto Dello Stipendio, Contratto Di Finanziamento Estinguibile Mediante Cessione Del Quinto Dello Stipendio
Concessione del prestito. 1.1 Il 1.1) Con la conclusione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di una o più rate dell’indennità di fine servizio/rapporto (“TFS/TFR”) maturata nei confronti dell’Ente Previdenziale, il Finanziatore valuta concede il merito creditizio del Consumatore e sefinanziamento richiesto, secondo il suo insindacabile giudizio, l’esito della valutazione è favorevole, concede al Consumatore un prestito personale da estinguersi con cessione fino ad un quinto del proprio stipendio, alle condizioni economiche sotto forma di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” anticipo in relazione alla predetta indennità (di seguito il “DocumentoFinanziamento”), ed il Cliente, a fronte dell’erogazione ai sensi dell’articolo 3 (Erogazione del Prestito), si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Finanziatore dell’importo di € (importo totale dovuto), che costituisce il frontespizio della richiesta di prestito e fa parte integrante della stessa, ed alle seguenti condizioni generali. 1.2 In sede di liquidazione del prestito il Finanziatore versa in unica soluzione al Consumatore la somma indicata alla voce “Importo Totale del Credito” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.3 Il Consumatore è tenuto a rimborsare al Finanziatore la somma indicata alla voce “Importo totale dovuto dal consumatore” al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.4 Il Consumatore si obbliga a restituire il prestito mediante la cessione “pro solvendo” solvendo del TFS/TFR maturato per la somma di quote fino ad un quinto del proprio stipendio secondo il piano € , comprensivo degli interessi e dell’imposta di rimborso indicato alla voce “Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.5 Al prestito si applica il tasso di interesse esposto alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. Il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG)bollo, che esprime il costo totale verrà corrisposto al Finanziatore da parte dell’Ente Pensionistico del credito in percentuale, calcolata su base annua, dell’“Importo totale del creditoCliente. La cessione è convenuta “pro-solvendo”, è indicato all’omonima voce del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 1.6 La cessione ossia nel caso in cui l’Ente Previdenziale non ha effetto liberatorio nei confronti del Consumatore, che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi delle presenti condizioni in caso di mancato pagamento, adempia per insolvenza o per qualsiasi motivoaltra causa, il Cliente sarà personalmente obbligato alla restituzione del finanziamento in favore del Finanziatore.
1.2) Il presente Contratto si conclude con (i) l’accettazione da parte del Datore Finanziatore della presente proposta di Lavoro contratto e, comunque, se antecedente all’accettazione di cui al punto (i) che precede, (ii) con l’erogazione da parte del Finanziatore del Finanziamento richiesto, ai sensi dell’art. 1327 c.c.. Il Cliente verrà prontamente avvisato dal Finanziatore della conclusione e dell’iniziata esecuzione del Contratto e, contestualmente, riceverà copia di seguito anche l’“Amministrazione Terza Cedutaquest’ultimo sottoscritta dal Finanziatore.
1.3) Il Consumatore dichiara che il Finanziamento è destinato a scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e attesta pertanto la propria qualità di “consumatore”. Di conseguenza, se rientrante nei limiti di importo previsti dalla relativa normativa, il Finanziamento rientra nella fattispecie del “credito ai consumatori” o l’“ATC”(D.lgs. 385/1993 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Appears in 1 contract
Samples: Contract of Assignment for Pro Solvendo of Severance Indemnity
Concessione del prestito. 1.1 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1.1) Le premesse, il SECCI, le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Il Finanziatore valuta il Contratto si conclude con l’accettazione della richiesta di Finanziamento da parte del Finanziatore.
1.2) La conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Consumatore Cliente effettuata dalla Banca.
1.3) Con la sottoscrizione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile, Banca Popolare del Frusinate, con sede legale in Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx, Codice Fiscale e seP.IVA 01781530603, secondo iscritta nell’Albo delle Banche con il suo insindacabile giudizionumero 5118.5.0, l’esito della valutazione è favorevole(di seguito, “Mutuante” o “Banca” o “Cessionario” o “Finanziatore” o "Banca Popolare del Frusinate"), concede al Consumatore un prestito personale da estinguersi con cessione fino ad un quinto il Finanziamento richiesto ed il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del proprio stipendioCessionario, alle condizioni economiche dell’importo di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI” Euro (di seguito il “Documento”seguito, "Importo Totale Dovuto dal Consumatore"), che costituisce il frontespizio della richiesta di prestito e fa parte integrante della stessa, ed alle seguenti condizioni generali. 1.2 In sede di liquidazione del prestito il Finanziatore versa in unica soluzione al Consumatore la somma indicata alla voce “Importo Totale del Credito” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.3 Il Consumatore è tenuto a rimborsare al Finanziatore la somma indicata alla voce “Importo totale dovuto dal consumatore” al paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.4 Il Consumatore si obbliga a restituire il prestito mediante la cessione “pro solvendo” di n quote fino ad un quinto della pensione, uguali, mensili e consecutive di Euro ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del proprio stipendio secondo il piano capitale e degli interessi di rimborso indicato alla voce “Rate ed eventualmente loro ordine cui in prosieguo (di imputazione” del paragrafo 2 (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”) del Documento. 1.5 Al prestito si applica il tasso di interesse esposto alla voce “Tasso di interesse” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. Il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEGseguito, "Cessione"), che esprime il costo totale verranno prelevate e corrisposte a Banca Popolare del credito in percentualeFrusinate da parte dell’ente erogante la pensione (di seguito, calcolata su base annua, dell’“Importo totale del credito”, è indicato all’omonima voce del paragrafo 3 (“Costi del credito”"Ente Pensionistico") del Documento. 1.6 La cessione non ha effetto liberatorio nei confronti del Consumatore, che resta quindi obbligato a rimborsare quanto dovuto ai sensi delle presenti condizioni in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte del Datore di Lavoro (di seguito anche l’“Amministrazione Terza Ceduta” o l’“ATC”)Cliente.
Appears in 1 contract
Samples: Prestito Rimborsabile