Common use of Conciliazione in sede sindacale Clause in Contracts

Conciliazione in sede sindacale. 1) Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperative, o presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato. 2) La Commissione di cui al punto 1) è composta: a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative; b) per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto aderisce o conferisce mandato. 3) Dinanzi alla Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato. 4) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, il decorso di ogni termine di decadenza. 5) L'Associazione delle cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6) Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ. 7) Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell'Associazione delle cooperative o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 8) La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni. 9) Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate; e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10) Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni. 11) Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13) Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche; in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione. 14) Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.

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Conciliazione in sede sindacale. 1) . Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice Codice di procedura civileProcedura Civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeCooperative, o presso le Organizzazioni sindacali Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato. 2) . La Commissione di cui al punto 1) è composta: a) per : a)per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative; b) per Cooperative; b)per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacaledell’Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3) . Dinanzi alla Commissione commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato. 4) . La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza. 5) L'Associazione . L’Associazione delle cooperative Cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale l’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R.AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6) . Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'artdall’art.410 bis del c.p.c.. 7. Il termine previsto dall’art. 410 bis del cod. proc. civ. 7) Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civc.p.c. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell'Associazione dell’Associazione delle cooperative Cooperative o della Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 8) 8. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del cod. proc. civc.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni. 9) . Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale Provinciale del lavoro Lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate; e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissionecommissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione direzione provinciale del lavoro. 10) . Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, art.2113 comma 4 cod. civc.c., 410 e 411 cod. proc. civc.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni. 11) . Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12) . In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13) . Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 15/7/66 n° 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 20/5/70 n°300 e successive modifiche; in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addettal’addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione. 14) . Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.

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Conciliazione in sede sindacale. 1) . Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice Codice di procedura civileProcedura Civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, Decreto Legislativo 29.10.1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeCooperative, o presso le Organizzazioni sindacali Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato. 2) . La Commissione di cui al punto 1) è composta: a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperativeCooperative; b) per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacaleSindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto aderisce o conferisce mandato. 3) . Dinanzi alla Commissione commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato. 4) . La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza. 5) . L'Associazione delle cooperative Cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale Sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R.AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6) . Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà provvedere entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civc.p.c. 7) . Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ. c.p.c., decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell'Associazione delle cooperative Cooperative o della Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 8) 8. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del cod. proc. civc.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni. 9) . Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale Provinciale del lavoro Lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate; e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissionecommissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione direzione provinciale del lavoro. 10) . Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli arttart. 2113, 2113 comma 4 cod. civc.c., 410 e 411 cod. proc. civc.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni. 11) . Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12) . In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13) . Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, 15.7.1966 n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, 20.5.1970 n. 300 e successive modifiche; in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione. 14) . Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.

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Conciliazione in sede sindacale. 1) Ai 0.Xx sensi di quanto previsto dagli artt. 410 artt.410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeCooperative, o presso le Organizzazioni sindacali Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato. 2) La . 0.Xx Commissione di cui al punto 1) è composta: a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperativeCooperative; b) per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacaleSindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto aderisce o conferisce mandato. 3) Dinanzi . 3.Dinanzi alla Commissione commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato. 4) La . 0.Xx parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza. 5) L'Associazione delle cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6) Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ. 7) Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell'Associazione delle cooperative o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 8) La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni. 9) Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate; e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10) Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni. 11) Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13) Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche; in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione. 14) Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.

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Conciliazione in sede sindacale. 1) Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice Codice di procedura civileProcedura Civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeCooperative, o presso le Organizzazioni sindacali Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato. 2) . La Commissione di cui al punto 1) è composta: a) : per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative; b) Cooperative; per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacaledell’Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3) . Dinanzi alla Commissione commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato. 4) . La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza. 5) L'Associazione . L’Associazione delle cooperative Cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale l’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R.AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6) . Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'artdall’art.410 bis del c.p.c.. Il termine previsto dall’art. 410 bis del cod. proc. civ. 7) Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civc.p.c. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell'Associazione dell’Associazione delle cooperative Cooperative o della Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 8) La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni. 9) Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate; e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10) Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni. 11) Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13) Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche; in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione. 14) Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.

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Conciliazione in sede sindacale. 1) . Ai sensi di quanto previsto dagli artt. Articolo 410 e seguenti del codice di procedura civilec.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, D.lgs 31/3/98 n. 80 88 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione all’applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeterritoriali, o ove esistenti, ovvero presso le Organizzazioni organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono alle quali aderisce o conferiscono mandato la cooperativa l’Organizzazione o il lavoratore interessato. 2) . La Commissione commissione di cui al punto 1) è così composta: a) : • per le cooperative socialiOrganizzazioni, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative; b) struttura nazionale di riferimento • per gli addetti, i lavoratori da un rappresentante dell'Organizzazione dell’Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a territorialmente, cui l'addetto l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3) . Dinanzi alla Commissione commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione un’organizzazione sindacale cui aderiscono aderisce o conferiscono mandato. 4) . La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione l’organizzazione sindacale alla quale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, conciliazione il decorso di ogni d’ogni termine di decadenza. 5) L'Associazione delle cooperative ovvero l'Organizzazione . L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R.A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6) . Ricevuta la comunicazione richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi alla dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sia sospeso ovvero prorogato nel mese di agostod’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato esperito entro il termine previsto dall'art. dall’Articolo 410 bis del cod. proc. civc.p.c. 7) . Il termine previsto dall'art. dall’Articolo 410 bis del cod. proc. civc.p.c. decorre dalla data di del ricevimento o di presentazione da parte dell'Associazione delle cooperative dell’Organizzazione o della Organizzazione dell’Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 8) 8. La Commissione commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. Articolo 410, 411 411, e 412 del cod. proc. civ. c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni. 9) . Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene accordo, è depositato a cura della Commissione di conciliazione Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: a) il : • Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; b) le ; • Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; c) le ; • Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; d) la ; • La presenza delle parti personalmente o e correttamente rappresentate; e) nel ; • Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissionecommissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10) . Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, Articolo 2113 comma 4 cod. civquattro del c.c., 410 e 410, 411 cod. proc. civ. del c.p.c, e successive modificazioni modifiche e/o integrazioni. 11) . Le decisioni assunte dalla Commissione commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12) . In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13) . Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative avranno decorrenza a licenziamenti individualifar data dal 1° gennaio 2001, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche; fatti salvi gli accordi in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzionemateria. 14) Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.

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Conciliazione in sede sindacale. 1) . Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, Decreto legislativo 31/03/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, Decreto legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeCooperative, o presso le Organizzazioni sindacali Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato. 2) . La Commissione di cui al punto 1) è composta: a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperativeCooperative; b) per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacaledell’Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3) . Dinanzi alla Commissione commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato. 4) . La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza. 5) L'Associazione . L’Associazione delle cooperative Cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale l’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R.AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6) . Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'artdall’art.410 bis del c.p.c.. 7. Il termine previsto dall’art. 410 bis del cod. proc. civ. 7) Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civc.p.c. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell'Associazione dell’Associazione delle cooperative Cooperative o della Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 8) 8. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del cod. proc. civc.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni. 9) . Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale Provinciale del lavoro Lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate; e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissionecommissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione direzione provinciale del lavoro. 10) . Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli arttart. 2113, 2113 comma 4 cod. civc.c., 410 e 411 cod. proc. civc.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni. 11) . Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12) . In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13) . Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 15/7/1966 n° 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 20/5/1970 n° 300 e successive modifiche; in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addettal’addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione. 14) . Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro