Xxxxxx e sostituzione nell'incarico Clausole campione

Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i suoi poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti pos- sono essere rieletti. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni sin- dacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo. La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto: • alla scadenza prevista; • in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le firme dovranno essere opportunamente certificate. In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sosti- tuito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario che sia stato nominato, per elezione o designazione, dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero supe- riore al 50% dei componenti all’atto dell’insediamento della RSU, pena la decadenza della stessa e l’obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. I componenti le RSU restano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle successive elezioni. La RSU uscente, unitamente alle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del punto 1 del presente accordo, provvederà ad indire le elezioni mediante comunicazione ai lavoratori e alla direzione aziendale secondo le modalità stabilite dal presente accordo. In caso di mancato rinnovo entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del mandato, le XX.XX. territoriali indicheranno alla direzione dell'istituto o dell'ente, nello rispetto dello spirito del presente accordo, le proprie decisioni in merito. In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario qualora sia stato designato nella quota del terzo riservato alle XX.XX. firmatarie del presente accordo, sarà sostituito con altro componente dalla medesima organizzazione sindacale. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. La R.S.U. resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i loro poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere rieletti. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le Associazioni sindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità stabilite dalla presente intesa unitaria. La R.S.U. decade automaticamente dal mandato ricevuto: - alla scadenza prevista; - in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte dei/delle lavoratori/trici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le firme dovranno essere opportunamente certificate. In caso di dimissioni o di interruzione del rapporto di lavoro di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario o decaduto per interruzione del rapporto di lavoro che sia stato nominato, per elezione o designazione, dalle Associazioni stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse Associazioni. Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi pena la decadenza della R.S.U. e l'obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario. La R.S.U. oltre che dalla stessa, può essere convocata su richiesta di una o più Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., o qualora lo richieda il 20% dei delegati, con avviso affisso e l'ordine del giorno, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza. La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti. La R.S.U. di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di un terzo dei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della riunione. In caso di grave e inconciliabile dissenso la questione è demandata alle strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente accordo.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i suoi poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere rieletti. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni sin- dacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo. La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto: • alla scadenza prevista; • in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte dei/ delle lavoratori/rici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le firme dovranno essere opportunamente certificate. In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostitu- ito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. modalità previste dal presente accordo.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente, In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo, Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine, i loro poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono es- sere rieletti. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni sinda- cali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità stabilite dalla presente intesa unitaria. La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto: • alla scadenza prevista; • in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte dei/del- le lavoratori/trici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le firme dovranno essere opportunamente certificate. In caso di dimissioni o di interruzione del rapporto di lavoro di un compo- nente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario o decaduto per interruzione del rapporto di lavoro che sia stato nominato, per elezione o designazione, dalle associazio- ni stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l’obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Per cambio di appartenenza sindacale deve intendersi qualsiasi modifica allo status sindacale del lavoratore regolarmente candidato nelle liste elettorali di Fai, Flai e Uila. In aggiunta all’ipotesi di decadenza per cambio di appartenenza sindaca- le, il lavoratore decade dalla carica di RSU se: • si iscrive ad un sindacato diverso da quello della lista nella quale è stato eletto; • invia regolare richiesta di disdetta alla organizzazione nella cui lista è stato eletto; • viene espulso per violazione delle norme statutarie dall’organizzazione nella cui lista è stato eletto. Si fa salva l’ipotesi del lavoratore che non iscritto a nessun sindacato, de- cide di candidarsi nella lista di un’organizzazione e poi aderisce formalmente alla stessa.
Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni. La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all'attività sindacale che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale. Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta. In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.