Common use of Conciliazione in sede sindacale Clause in Contracts

Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l’Organizzazione o il lavoratore interessato. 2. La commissione di cui al punto 1) è così composta: • per le Organizzazioni, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento • per i lavoratori da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale cui aderisce o conferiscono mandato. 4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni termine di decadenza. 5. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. 7. Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato. 8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articoli 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni. 9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: • Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; • Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; • Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; • La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; • Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli Articoli 2113 comma quattro del c.c., e 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni. 11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai 0.Xx sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 artt.410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.lgs 31/3/98 Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 88 80 e dal D.lgs Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territorialiMisti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni Cooperative, ove esistenti, ovvero o presso le organizzazioni sindacali Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce alla quale aderiscono o conferiscono mandato l’Organizzazione la cooperativa o il lavoratore interessato. 2. La commissione 0.Xx Commissione di cui al punto 1) è così composta: - per le Organizzazionicooperative sociali, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento • stessa Associazione delle Cooperative; - per i lavoratori gli addetti, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacaleSindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, territorialmente a cui l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3. Dinanzi 3.Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione una organizzazione sindacale cui aderisce aderiscono o conferiscono mandato. 4. La 0.Xx parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni di ogni termine di decadenza. 5. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. 7. Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato. 8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articoli 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni. 9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: • Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; • Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; • Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; • La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; • Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli Articoli 2113 comma quattro del c.c., e 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni. 11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai 0.Xx sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 artt.410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.lgs 31/3/98 Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 88 80 e dal D.lgs Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territorialiMisti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni Cooperative, ove esistenti, ovvero o presso le organizzazioni sindacali Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce alla quale aderiscono o conferiscono mandato l’Organizzazione la cooperativa o il lavoratore interessato. 2. La commissione 0.Xx Commissione di cui al punto 1) è così composta: • : a) per le Organizzazionicooperative sociali, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento • stessa Associazione delle Cooperative; b) per i lavoratori gli addetti, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacaleSindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, territorialmente a cui l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3. Dinanzi 3.Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione una organizzazione sindacale cui aderisce aderiscono o conferiscono mandato. 4. La 0.Xx parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni di ogni termine di decadenza. 5. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. 7. Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato. 8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articoli 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni. 9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: • Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; • Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; • Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; • La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; • Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli Articoli 2113 comma quattro del c.c., e 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni. 11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l’Organizzazione mandatola datrice o il lavoratore interessato. 2. La commissione di cui al punto 1) è così composta: • compostala un membro per le Organizzazioni, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento • per i lavoratori da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l’addetto aderisce o conferisce mandatoognuna delle parti. 32. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale cui aderisce aderiscono o conferiscono mandato. 43. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni termine di decadenza. 54. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 65. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. 76. Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione della Datrice o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato. 87. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articoli Articolo 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni. 98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: • Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; • Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; • Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; • La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; • Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli Articoli 2113 comma quattro del c.c., e 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni. 11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l’Organizzazione o il lavoratore interessato. 2. La commissione di cui al punto 1) è così composta: per le Organizzazioni, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento per i lavoratori da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale cui aderisce o conferiscono mandato. 4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni termine di decadenza. 5. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. 7. Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato. 8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articoli Articolo 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni. 9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli Articoli Articolo 2113 comma quattro del c.c., e 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni. 11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l’Organizzazione o il lavoratore interessato. 2. La commissione di cui al punto 1) è così composta: per le Organizzazioni, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento per i lavoratori da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale cui aderisce o conferiscono mandato. 4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni termine di decadenza. 5. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. 7. Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato. 8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articoli Articolo 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni. 9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli Articoli Articolo 2113 comma quattro del c.c., e 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni. 11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli Articolo artt. 410 e seguenti del c.p.ccod. proc. civ., come modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contrattoCCNL, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali XX.XX. competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l’Organizzazione l’Ente o il lavoratore interessato. 2. La commissione Commissione di cui al punto 1) comma primo del presente articolo è così composta: - per le Organizzazionigli Enti, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento • riferimento; - per i lavoratori lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale, dell’XX.XX. firmataria del presente contrattoCCNL, competente territorialmente, cui l’addetto l'addetto aderisce o conferisce mandato. 3. Dinanzi alla commissione Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione un'organizzazione sindacale cui aderisce aderiscono o conferiscono mandato. 4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale le XX.XX. cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione conciliazione, il decorso d’ogni d'ogni termine di decadenza. 5. L’organizzazione L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agostodi agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 dall'art. 410-bis del c.p.ccod. proc. civ. 7. Il termine previsto dall’Articolo 410 dall'art. 410-bis del c.p.ccod. proc. civ. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione dell'Ente o dell’Organizzazione sindacale delle XX.XX. cui il lavoratore conferisce mandato. 8. La commissione Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articoli artt. 410, 411, 411 e 412 del c.p.c cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni. 9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale l’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territoriocompetente. Il processo verbale dovrà contenere: • Il - il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; • Le - la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro; - la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; - le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; • Le - le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; • La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; • . 10. Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. 11. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissioneCommissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale l’Ispettorato Territoriale del lavoroLavoro. 1012. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli Articoli 2113 artt. 2113, comma quattro del c.c4, cod. civ., e 410, 411 del c.p.ccod. proc. civ., e successive modifiche e/o integrazioni. 1113. Le decisioni assunte dalla commissione Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contrattoCCNL. 1214. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai 0.Xx sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 artt.410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.lgs 31/3/98 Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 88 80 e dal D.lgs Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territorialiMisti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni Cooperative, ove esistenti, ovvero o presso le organizzazioni sindacali Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce alla quale aderiscono o conferiscono mandato l’Organizzazione la cooperativa o il lavoratore interessato. 2. La commissione 0.Xx Commissione di cui al punto 1) è così composta: per le Organizzazionicooperative sociali, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento • stessa Associazione delle Cooperative; per i lavoratori gli addetti, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacaleSindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, territorialmente a cui l’addetto aderisce o conferisce mandato. 3. Dinanzi 3.Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione una organizzazione sindacale cui aderisce aderiscono o conferiscono mandato. 4. La 0.Xx parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni di ogni termine di decadenza. 5. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento. 6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. 7. Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato. 8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articoli 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni. 9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere: • Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata; • Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia; • Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione; • La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate; • Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro. 10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli Articoli 2113 comma quattro del c.c., e 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni. 11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto. 12. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. 13. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.

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