Conciliazione in sede sindacale. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperative, o presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato. La Commissione di cui al punto 1) è composta: a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative; b) per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Conciliazione in sede sindacale. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civilecod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeterritoriali, o ove esistenti, ovvero presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono alle quali aderisce o conferiscono mandato la cooperativa l'Organizzazione o il lavoratore interessato. La Commissione di cui al punto 1) 1 è così composta:
a) : - per le cooperative socialiOrganizzazioni, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative;
b) struttura nazionale di riferimento; - per gli addettii lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
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Conciliazione in sede sindacale. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeterritoriali, o ove esistenti, ovvero presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono alle quali aderisce o conferiscono mandato la cooperativa l'Organizzazione o il lavoratore interessato. La Commissione di cui al punto 1) 1 è così composta:
a) : - per le cooperative socialiOrganizzazioni, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative;
b) struttura nazionale di riferimento; - per gli addettii lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
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Conciliazione in sede sindacale. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 artt.410 e seguenti del codice di procedura civilecod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. D. Lgs 31 marzo 1998, n. 80 n.80 e dal D.Lgs. D.Lgs 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperativeterritoriali, o ove esistenti, ovvero presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono alle quali aderisce o conferiscono mandato la cooperativa l'Organizzazione o il lavoratore interessato. La Commissione di cui al punto 1) 1 è così composta:
a) : - per le cooperative socialiOrganizzazioni, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative;
b) struttura nazionale di riferimento; - per gli addettii lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
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