Conclusione Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, al fine di garantire la necessaria continuità operativa sulla manutenzione dei sistemi gestiti nell’attuale contratto G14, si rende necessario acquisire i necessari servizi dal mercato tramite un unico contatto della durata di 4 anni, con decorrenza dal 1° marzo 2023. L’iniziativa ha codice di programmazione 2022.10.003.I e CUI S13756881002202200010, prevista nel 2023, ma viene proposto al CdG di anticiparla al 2022. La necessità di anticipazione dell’iniziativa G18 rispetto alla data presunta di esaurimento del massimale del contratto G14 è legata al considerevole ricorso da parte delle amministrazioni all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” che sta determinando un rapido consumo del massimale dell’AQ medesimo che, a meno di un mese dall’attivazione, risulta già rifinanziato del 20% e per il quale il sito Consip riporta una scarsa disponibilità sul residuo economico complessivo. L’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” al momento risulta essere l’unico strumento messo a disposizione da CONSIP attivo per l’acquisizione dei servizi in oggetto. Visto il suo esaurimento precoce, CONSIP sta lavorando alla sua prosecuzione con la definizione di un nuovo AQ la cui pianificazione prevede l’aggiudicazione per fine anno, salvo eventuali ricorsi. I trascorsi storici sul presente AQ, le difficoltà riscontrate nella sua attivazione (il lotto 3 in oggetto è stato aggiudicato a maggio 2021 ed attivato a settembre 2022 per via dei numerosi ricorsi ricevuti) e considerando l’elevato interesse del mercato, dato che il suo controvalore economico è molto maggiore di quello dell’attuale AQ, fanno pensare ad un ritardo nell’attivazione di questo nuovo AQ. Questo ne preclude l’utilizzo per l’acquisizione in oggetto, dato che la sua attivazione non risulta garantita in tempo per marzo 2023. Tenuto conto della natura delle applicazioni software oggetto dell’affidamento, si ritiene che l’approvvigionamento dei servizi ICT possa essere fatto aderendo all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3”. Va sottolineato che l’acquisizione del servizio descritto mediante adesione all’AQ menzionato deve avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), atteso che i servizi previsti da detto contratto quadro sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno acquisitivo rappresentato nella presente nota. L’iniziativa, inoltre, non è in contrasto con la citata legge neppure sotto il profilo dell’obbligo del risparmio di spesa; ciò per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 515, che esclude da tale obbligo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Al fine di aderire all’AQ, sarà necessario riportare, nel rispetto delle prescrizioni al tal riguardo previste da detto contratto quadro, il fabbisogno acquisitivo come sopra definito in apposito documento denominato “piano dei fabbisogni”; i tempi tecnici per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi sono stimati in circa due mesi solari. L’applicazione delle tariffe di aggiudicazione dell’AQ (determinate secondo quanto specificato nel Comparatore), al fabbisogno stimato permette di definire il costo complessivo del contratto in 3.123.151,00 € , oltre IVA mentre il costo complessivo per AdeR risulta essere pari a 3.150.634,73 €. L’aggiudicatario del Contratto Esecutivo risulta essere il RTI Consorzio Reply Public Sector (mandataria), Maggioli S.p.A., Almaviva Digitaltec S.r.l., Soprasteria Group S.p.A., Onit Group S.r.l., P.A. Advice S.p.A., Geek Logica S.r.l., Schema31 S.p.A.. L’impegno di spesa complessivo, relativamente al fabbisogno del biennio 2023-2024, risulta coerente con quanto previsto nelle previsioni del Budget economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 24 marzo 2022; tale impegno risulta coerente anche con quanto previsto nella proposta di Budget 2023- 2025 portata in approvazione al medesimo Comitato di Gestione di AdeR del 27 ottobre 2022. In considerazione della durata triennale dell’affidamento che supera l’orizzonte di Piano, la quota parte della spesa relativa al periodo successivo sarà resa coerente con l’impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.
Conclusioni Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.
Esclusione L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO
PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Conclusione del contratto 3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Xxxxxxxxx si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte del Fornitore. 3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma. 3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. 3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a h) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici. 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
Tempistica ATTIVITÀ TEMPISTICA
Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.
Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.