Common use of CONDIZIONI CONTRATTUALI Clause in Contracts

CONDIZIONI CONTRATTUALI. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 4_bis della Legge n. 203/1982, l’Affittuario dichiara sin da ora che non si avvarrà del diritto di prelazione, e ciò nella consapevolezza che tale garanzia potrebbe inibire l'afflusso di concorrenti ad eventuali e successivi bandi, costituendo un danno alla Pubblica Amministrazione proprietaria del fondo e di conseguenza alla collettività. L’Affittuario garantisce al Concedente che in qualsiasi momento del rapporto di affitto gli fosse richiesta la riconsegna, anche parziale, del fondo agrario in esito ad intervenute modificazioni di destinazione urbanistica, ovvero in esito a richieste di permuta, provvederà a riconsegnare quanto richiesto senza pretendere alcun indennizzo, fatto salvo il diritto per il mancato raccolto e per l'eventuale riduzione del contributo agricolo che dovesse subire a seguito della riduzione di superfici. L’Affittuario garantisce inoltre alla parte Concedente - previa disdetta da segnalare almeno sei (6) mesi prima dalla fine di ogni annata agraria, la riconsegna di tutto o parte del terreno anche se non interessato da scopi edificatori ed anche in questo caso senza pretendere alcun indennizzo. L'Affittuario potrà rinunciare alla coltivazione del fondo con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria e ciò ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 203/1982; l'Affittuario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell'annata agraria e qualora il termine di recesso anzidetto non venga rispettato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Fondo Rustico

CONDIZIONI CONTRATTUALI. La Società si riserva la facoltà di modificare, ridurre ed ampliare il pa- niere degli OICR Esterni, come previsto al successivo Art. 9. In espressa caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, CREDIT AGRICOLE VITA PRIVATE MULTI STRATEGY prevede la corresponsione, ai Beneficiari caso morte designati, di un importo pari alla somma tra: • la somma delle “parti di capitale” destinate alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” derivanti da ciascun premio versato (unico e/o aggiuntivo), depurato dei costi d’ingresso, al netto dei riscatti par- ziali eventualmente effettuati ed eventualmente riproporzionato per effetto degli switch esercitati; • la somma delle “parti di capitale” destinate agli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) Esterni (o “Fondi Esterni”) cal- colata come segue: la somma del numero di quote assegnate al contratto per il rispetti- vo valore unitario, rilevato nel “giorno di valorizzazione della quota” - come indicato per ogni Fondo nell’art. 8 della Nota Informativa - della settimana successiva alla data di pervenimento presso la Società della denuncia dell’avvenuto decesso, maggiorato di un importo determinato moltiplicando la quota di ciascun premio versato (unico e/o aggiuntivo) investita in OICR, depurata dei costi d’ingresso, al netto dei riscatti par- xxxxx eventualmente effettuati ed eventualmente riproporzionata per ef- fetto degli switch esercitati, per un aliquota variabile in ragione dell’età dell’Assicurato all’epoca del decesso, come riportato nella seguente tabella: Tale importo non potrà essere superiore a 50.000,00 Euro. Per età dell’Assicurato in caso di decesso si intende l’età assicurativa come definita nel Glossario. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di deces- so, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di pro- fessione dell’Assicurato. In deroga a quanto previsto dall’art. 4_bis della Legge n. 203/1982, l’Affittuario dichiara sin da ora che indicato la garanzia non si avvarrà del diritto è operante e la Società non corrisponde alcun importo a titolo di prelazione, e ciò nella consapevolezza che tale garanzia potrebbe inibire l'afflusso di concorrenti ad eventuali e successivi bandi, costituendo un danno alla Pubblica Amministrazione proprietaria del fondo e di conseguenza alla collettività. L’Affittuario garantisce al Concedente che in qualsiasi momento del rapporto di affitto gli fosse richiesta la riconsegna, anche parziale, del fondo agrario in esito ad intervenute modificazioni di destinazione urbanistica, ovvero in esito a richieste di permuta, provvederà a riconsegnare quanto richiesto senza pretendere alcun indennizzo, fatto salvo il diritto mag- giorazione per il mancato raccolto decesso dell’Assicurato dovuto a: dolo del Contraente e/o del Beneficiario; partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari. I capitali iniziali assicurati in Gestione Separata sono rivalutati in base a quanto stabilito al successivo Art. 7 e pro rata temporis tra la data di ultima ricorrenza annuale del contratto e la data di decesso dell’Assi- curato. Trascorso un mese dalla decorrenza, è possibile riscattare (totalmente o parzialmente) il contratto. Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza e nel caso in cui l’Assicurato abbia un’età inferiore a 85 anni (computata in anni interamente compiu- ti), contestualmente alla richiesta di riscatto, il Contraente ha la facoltà di richiedere per l'eventuale riduzione iscritto la conversione dell’importo da liquidare in una delle seguenti prestazioni: - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato; - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; - una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o par- zialmente a favore del contributo agricolo che dovesse subire a seguito sopravvivente designato. Al fine della riduzione quantificazione della rendita, inoltre, verranno utilizzati i coefficienti demografico-finanziari in vigore alla data di superficiconversione. L’Affittuario garantisce inoltre Il Contraente, prima di richiedere per iscritto alla parte Concedente - previa disdetta da segnalare almeno sei (6) mesi prima dalla fine Società la conversione del valore di ogni annata agrariariscatto in rendita nei tempi sopraindicati, può richiedere informazioni alla Società, la riconsegna quale si impegna: • ad inviare al Contraente una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore; • a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni Contrattuali relative alla rendita di tutto o parte del terreno anche se non interessato da scopi edificatori ed anche in questo caso senza pretendere alcun indennizzo. L'Affittuario potrà rinunciare alla coltivazione del fondo con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria e ciò ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 203/1982; l'Affittuario è comunque obbligato a pagare opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il canone sino alla scadenza dell'annata agraria e qualora il termine di recesso anzidetto non venga rispettato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successivaproprio interesse.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Di Tipo Unit Linked

CONDIZIONI CONTRATTUALI. In espressa deroga L’appalto del servizio si intende concesso ed accettato alle condizioni previste nell’OFFERTA ECONOMICA e nell’OFFERTA TECNICA per la gestione del servizio, presentate all’atto di gara, nonché nel citato capitolato Speciale d’Appalto: pertanto le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato speciale, all’offerta tecnica e a tutti i documenti di gara; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto previsto dall’artstabilito nei seguenti documenti, oltre che nella documentazione di gara: a) Offerta Economica presentata dall’appaltatore, in n. facciate ; b) Offerta Tecnica presentata dall’appaltatore, in n. facciate c) altri documenti . 4_bis della Legge I suddetti documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune di Serramazzoni. Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le Parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna. Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia, previste dall’appalto; tra le altre, per le parti applicabili: a) al D. Lgs. 18-4-2016 n. 203/198250; b) al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, l’Affittuario dichiara sin da ora che non si avvarrà se e in quanto applicabile e per quanto vigente; c) al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; d) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del diritto contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di prelazioneretribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e ciò nella consapevolezza che tale garanzia potrebbe inibire l'afflusso di concorrenti ad eventuali normativo stabilito dai Contratti Collettivi nazionale e successivi bandi, costituendo un danno alla Pubblica Amministrazione proprietaria del fondo e di conseguenza alla collettività. L’Affittuario garantisce al Concedente che territoriale in qualsiasi momento del rapporto di affitto gli fosse richiesta la riconsegna, anche parziale, del fondo agrario in esito ad intervenute modificazioni di destinazione urbanistica, ovvero in esito a richieste di permuta, provvederà a riconsegnare quanto richiesto senza pretendere alcun indennizzo, fatto salvo il diritto vigore per il mancato raccolto settore nella provincia di Modena; e) La Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per l'eventuale riduzione del contributo agricolo che dovesse subire a seguito della riduzione di superficiil riordino delle disposizioni legislative vigenti”. L’Affittuario garantisce inoltre alla parte Concedente - previa disdetta da segnalare almeno sei (6) mesi prima dalla fine di ogni annata agrariaEd in particolare l’art. 1 comma 181, la riconsegna di tutto o parte del terreno anche se non interessato da scopi edificatori ed anche in questo caso senza pretendere alcun indennizzo. L'Affittuario potrà rinunciare alla coltivazione del fondo con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria e ciò ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 203/1982; l'Affittuario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell'annata agraria e qualora il termine di recesso anzidetto non venga rispettato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva.lettera

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Samples: Contratto Di Appalto

CONDIZIONI CONTRATTUALI. La Società si riserva la facoltà di modificare, ridurre ed ampliare il pa- niere degli OICR Esterni, come previsto al successivo Art. 9. In espressa caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, CREDIT AGRICOLE VITA PRIVATE MULTI STRATEGY prevede la corresponsione, ai Beneficiari caso morte designati, di un importo pari alla somma tra: • la somma delle “parti di capitale” destinate alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” derivanti da ciascun premio versato (unico e/o aggiuntivo), depurato dei costi d’ingresso, al netto dei riscatti par- ziali eventualmente effettuati ed eventualmente riproporzionato per effetto degli switch esercitati; • la somma delle “parti di capitale” destinate agli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) Esterni (o “Fondi Esterni”) cal- colata come segue: la somma del numero di quote assegnate al contratto per il rispettivo valore unitario, rilevato nel “giorno di valorizzazione della quota” - come definito in Nota Informativa - considerando come data di riferimento quella di pervenimento presso la Società della denuncia dell’avvenuto decesso, maggiorato di un importo determinato moltiplicando la quota di ciascun premio versato (unico e/o aggiuntivo) investita in OICR, de- purata dei costi d’ingresso, al netto dei riscatti parziali eventualmen- te effettuati ed eventualmente riproporzionata per effetto degli switch esercitati, per un aliquota variabile in ragione dell’età dell’Assicurato all’epoca del decesso, come riportato nella seguente tabella: Tale importo non potrà essere superiore a 50.000,00 Euro. Per età dell’Assicurato in caso di decesso si intende l’età assicurativa come definita nel Glossario. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di deces- so, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di pro- fessione dell’Assicurato. In deroga a quanto previsto dall’art. 4_bis della Legge n. 203/1982, l’Affittuario dichiara sin da ora che indicato la garanzia non si avvarrà del diritto è operante e la Società non corrisponde alcun importo a titolo di prelazione, e ciò nella consapevolezza che tale garanzia potrebbe inibire l'afflusso di concorrenti ad eventuali e successivi bandi, costituendo un danno alla Pubblica Amministrazione proprietaria del fondo e di conseguenza alla collettività. L’Affittuario garantisce al Concedente che in qualsiasi momento del rapporto di affitto gli fosse richiesta la riconsegna, anche parziale, del fondo agrario in esito ad intervenute modificazioni di destinazione urbanistica, ovvero in esito a richieste di permuta, provvederà a riconsegnare quanto richiesto senza pretendere alcun indennizzo, fatto salvo il diritto mag- giorazione per il mancato raccolto decesso dell’Assicurato dovuto a: dolo del Contraente e/o del Beneficiario; partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari. I capitali iniziali assicurati in Gestione Separata sono rivalutati in base a quanto stabilito al successivo Art. 7 e pro rata temporis tra la data di ultima ricorrenza annuale del contratto e la data di decesso dell’Assi- curato. Trascorso un mese dalla decorrenza, è possibile riscattare (totalmente o parzialmente) il contratto. Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza e nel caso in cui l’Assicurato abbia un’età inferiore a 85 anni (computata in anni interamente compiu- ti), contestualmente alla richiesta di riscatto, il Contraente ha la facoltà di richiedere per l'eventuale riduzione iscritto la conversione dell’importo da liquidare in una delle seguenti prestazioni: - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato; - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; - una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o par- zialmente a favore del contributo agricolo che dovesse subire a seguito sopravvivente designato. Al fine della riduzione quantificazione della rendita, inoltre, verranno utilizzati i coefficienti demografico-finanziari in vigore alla data di superficiconversione. L’Affittuario garantisce inoltre Il Contraente, prima di richiedere per iscritto alla parte Concedente - previa disdetta da segnalare almeno sei (6) mesi prima dalla fine Società la conversione del valore di ogni annata agrariariscatto in rendita nei tempi sopraindicati, può richiedere informazioni alla Società, la riconsegna quale si impegna: • ad inviare al Contraente una informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore; • a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni Contrattuali relative alla rendita di tutto o parte del terreno anche se non interessato da scopi edificatori ed anche in questo caso senza pretendere alcun indennizzo. L'Affittuario potrà rinunciare alla coltivazione del fondo con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria e ciò ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 203/1982; l'Affittuario è comunque obbligato a pagare opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il canone sino alla scadenza dell'annata agraria e qualora il termine di recesso anzidetto non venga rispettato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successivaproprio interesse.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Di Tipo Unit Linked

CONDIZIONI CONTRATTUALI. In espressa deroga 28 Aumenti retributivi e Paga base art 58 “ 29 Una tantum “ 59 31 Allegato n. 1 Protocollo di intesa 5/10/95 per l'applicazione del D. LGS. 19.9.1994 n. 626 “ Allegato n. 2 Protocollo di intesa per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie del 13 settembre 1994 “ Legge 13 maggio 1985, n.190 Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi Legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori) Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’acordo quadro sul lavoro a tempo determinato “ Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto previsto dall’artdi competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali: − attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto; − regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane. 4_bis della Legge n. 203/1982, l’Affittuario dichiara sin da ora A tal fine le parti si impegnano a che non il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si avvarrà del diritto di prelazione, svolga secondo i termini e ciò nella consapevolezza che tale garanzia potrebbe inibire l'afflusso di concorrenti ad eventuali e successivi bandi, costituendo un danno alla Pubblica Amministrazione proprietaria del fondo e di conseguenza alla collettività. L’Affittuario garantisce al Concedente che in qualsiasi momento del rapporto di affitto gli fosse richiesta la riconsegna, anche parziale, del fondo agrario in esito ad intervenute modificazioni di destinazione urbanistica, ovvero in esito a richieste di permuta, provvederà a riconsegnare quanto richiesto senza pretendere alcun indennizzo, fatto salvo il diritto per il mancato raccolto e per l'eventuale riduzione del contributo agricolo che dovesse subire a seguito della riduzione di superfici. L’Affittuario garantisce inoltre alla parte Concedente - previa disdetta da segnalare almeno sei (6) mesi prima dalla fine di ogni annata agraria, la riconsegna di tutto o parte del terreno anche se non interessato da scopi edificatori ed anche in questo caso senza pretendere alcun indennizzo. L'Affittuario potrà rinunciare alla coltivazione del fondo con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria e ciò ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 203/1982; l'Affittuario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell'annata agraria e qualora il termine di recesso anzidetto non venga rispettato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successivale procedure specificamente indicate dal presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro