Integralità Clausole campione

Integralità. Nel caso in cui un termine o una clausola contenuti nel Contratto, o la loro esecuzione o applicazione a una delle Parti, possa in qualsivoglia misura essere considerata invalida o inapplicabile ai sensi della legge applicabile: a) tale termine o clausola sarà considerato inefficace nella misura della suddetta invalidità o inapplicabilità; b) le restanti disposizioni del Contratto non saranno pregiudicate e continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia in conformità con la Legge Applicabile; c) le Parti convengono e si accordano per rinegoziare tale termine o clausola in buona fede, allo scopo di fornire un'alternativa ragionevolmente accettabile in ottemperanza agli scopi perseguiti dalle Parti con il presente Contratto.
Integralità. Nel caso in cui un termine o una clausola contenuti nel Contratto, o la loro esecuzione o applicazione a una delle Parti, possa in qualsivoglia misura essere considerata invalida o inapplicabile ai sensi della legge applicabile: a) tale termine o clausola sarà considerato inefficace nella misura della suddetta invalidità o inapplicabilità; b) le restanti disposizioni del Contratto non saranno pregiudicate e continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia in conformità con la Legge Applicabile; c) le Parti convengono e si accordano per rinegoziare tale termine o clausola in buona fede, allo scopo di fornire un'alternativa ragionevolmente accettabile in ottemperanza agli scopi perseguiti dalle Parti con il presente Contratto. a) Practice Statement b) Informativa Privacy
Integralità. Le presenti Condizioni di Vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita è considerata non valida o dichiarata tale ai sensi della legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
Integralità. 1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Qualora una delle clausole del presente Xxxxxxxxx fosse dichiarata nulla o inefficace in tutto o in parte, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, salvo che NextFEM SRLS consideri in buona fede tale clausola essenziale e conseguentemente intenda procedere alla risoluzione del Contratto.
Integralità. Le CGV esprimono l’integralità degli obblighi delle parti. In tal senso, si considera che il CLIENTE le accetti senza riserve, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1126 del Codice civile francese. CAMPEGGIO URBANO CITYKAMP by Huttopia e il CLIENTE accettano che le CGV in vigore al momento della prenotazione disciplinino in modo esclusivo il loro rapporto contrattuale. Le CGV sono disponibili sul SITO WEB del campeggio in questione e prevalgono, se necessario, su qualsiasi altra versione o su qualsiasi altro documento contraddittorio. CAMPEGGIO URBANO CITYKAMP by Huttopia si riserva il diritto di modificare le CGV; la nuova versione di queste sarà quindi applicabile dal momento della loro pubblicazione online.

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  • Costi L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e d’incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota infor- mativa alla sezione D). I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo e dalla Gestione Interna Separata ridu- cono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”, che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da costi. A titolo d’esempio, se ad una durata dell’operazione assicurativa pari a 10 anni il “Costo percen- tuale medio annuo” è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto ridu- cono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall’attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente. Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possi- bile evoluzione futura di eventuali premi aggiuntivi. Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

  • Principi generali Scopo 1. Il presente Regolamento organico – Contratto collettivo di lavoro (di seguito: Regolamento organico) ha lo scopo di: a) promuovere e realizzare una uniforme applicazione delle condizioni di lavoro del personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario (di seguito: personale amministrativo o collaboratore) occupato presso l’Università della Svizzera italiana (di seguito: USI); b) migliorare la collaborazione fra organi direttivi e dipendenti nell’interesse della qualità dei servizi offerti; c) garantire un clima di lavoro favorevole alla collaborazione e al perseguimento dell’eccellenza. 2. Le denominazioni professionali utilizzate nel presente documento s’intendono al maschile e al femminile. 1. Il presente Regolamento organico disciplina il rapporto di lavoro tra l’USI e il suo personale amministrativo. 2. Le condizioni di lavoro per il personale assunto per collaborazioni puntuali a tempo determinato (per esempio: monitori di attività sportive, praticanti, volontari) sono regolate da speciali disposizioni (vedi Allegati 2 e 3). 3. Per gli apprendisti valgono le disposizioni emanate dalla CPC (Commissione Paritetica Cantonale). 4. Il rapporto d’impiego è stabilito mediante contratto scritto e diventa effettivo trascorso il periodo di prova. Il rapporto è generalmente a tempo indeterminato. Nel caso in cui le funzioni del collaboratore implicano un’attività didattica o di ricerca insieme con un’attività amministrativa valgono le disposizioni relative agli assistenti, ai collaboratori scientifici e didattici e ai ricercatori per la parte didattica o scientifica dell’attività, quelle per il personale amministrativo per la parte amministrativa. 5. Nel caso in cui le funzioni del collaboratore implicano un’attività didattica o di ricerca insieme con un’attività amministrativa valgono le disposizioni relative agli assistenti, ai collaboratori scientifici e didattici e ai ricercatori per la parte didattica o scientifica dell’attività, quelle per il personale amministrativo per la parte amministrativa. 1. Il rapporto di lavoro è basato sulla fiducia. I suoi contenuti sono definiti nei contratti di lavoro individuali, nel rispetto della visione dell’USI. 2. L’USI promuove il principio di pari opportunità.

  • Dati generali collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx

  • Pagamenti L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.