CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Le condizioni contrattuali sono riportate nel CSO parte II (Disposizioni contrattuali di riferimento).
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Le condizioni contrattuali sono riportate nel CSO Parte III: Disposizioni contrattuali di riferimento.
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Le condizioni contrattuali sono riportate nel CSO PARTE III (Disposizioni contrattuali di riferimento).
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Le condizioni dell’Accordo Quadro sono riportate nel CSO – Parte II “Disposizioni contrattuali di riferimento”.
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Le condizioni contrattuali sono riportate nel CSO Allegato 1 (Disposizioni contrattuali di riferimento).
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Le condizioni contrattuali sono riportate nel CSO Allegato xxx (Disposizioni contrattuali di riferimento).
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Le condizioni contrattuali sono riportate nell’Allegato 4: Disposizioni contrattuali di riferimento.
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Ai sensi dell’art.59 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante intende sottoscrivere un accordo quadro con più ditte per singolo lotto. La stipula dell’accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dei fornitori, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio competitivo (eventuale), di aggiudicazione dello stesso, di conclusione ed esecuzione dei singoli appalti nei quali saranno specificati di volta in volta l’oggetto, le quantità, i luoghi di consegna. I fornitori che sottoscrivono l’accordo quadro manifestano la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dall’accordo quadro, nonché dai successivi appalti. In caso di più ditte idonee per ogni singolo lotto, l’Accordo Quadro sarà concluso (ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art.59 del D.lgs 163/06) in base alle seguenti condizioni: • graduatoria di merito per singolo lotto • indicazioni cliniche dei prodotti offerti da parte della Commissione Giudicatrice secondo i seguenti criteri: o prodotto raccomandato per tutte le indicazioni o prodotto raccomandato limitatamente a processi operativi o prodotto raccomandato limitatamente a categorie di utenti • casistica clinica dei servizi di ortopedia interessati Pertanto per ogni lotto saranno definiti gli oggetti dei singoli appalti e conclusi i singoli contratti di fornitura con le imprese già individuate e facenti parte dell’accordo quadro. Le quantità oggetto dei singoli contratti di fornitura saranno stabilite considerando la graduatoria raggiunta, le indicazioni cliniche e la casistica clinica dei servizi utilizzatori come già precisato. In questa fase sarà facoltà dell’Amministrazione rilanciare il confronto competitivo tra le Aziende parti dell’Accordo all’interno del singolo lotto, ai sensi del comma 8 dell’art. 59 del D.lgs 163/2006. La determinazione delle quantità oggetto del singolo contratto terrà conto delle diverse condizioni accordate (migliorie economiche e/o tecniche) in fase di rilancio, ferme restando le indicazioni cliniche e la casistica determinate dalla Commissione. Nel caso in cui l’Amministrazione non rilanci il confronto competitivo, i dispositivi offerti per ogni singolo lotto che hanno ottenuto il massimo punteggio in sede di gara saranno quelli preferibilmente impiegati dai servizi utilizzatori, salvo i casi clinici in cui questi dispositivi non trovino appropriatezza di utilizzo in ragione di quanto stabilito dalle condizioni dell’accordo quadro. Nel caso di ac...
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. Le condizioni contrattuali sono riportate per il lotto 1 nel CSO parte III lotto 1 (Disposizioni con- trattuali di riferimento) e per il lotto 2 nel CSO parte III lotto 2 (Disposizioni contrattuali di rife- rimento).
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO. 23 21. VERIFICA DEI REQUISITI 23