CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base di condizioni standardizzate, predisposte da una delle Parti, le cosiddette condizioni generali di contratto (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Nel settore della fornitura o dell’acquisto commerciale di merci, raramente l’acquirente o il venditore rinunciano a determinare, in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno parte integrante del contratto, qualora si faccia riferimento ad esse in un accordo firmato o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italiana, la legge e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola deve però essere esaminata dettagliatamente. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di contratto, pone dei limiti a clausole che risultano essere svantaggiose per il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commerciale. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta in condizioni standardizzate. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione delle condizioni di contratto, potrebbe trasformarsi per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorie, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predisposta, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non valida. Per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco risulta, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile la legge tedesca anche le condizioni generali di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme della legge tedesca. Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in tal caso, sarà competente il giudice tedesco, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in ogni caso, il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (e solo lui) si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sede, come sopra menzionato. Tale clausola tutela il commerciante italiano, in quanto la sua parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italia, con lo svantaggio di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosi. Nel caso in cui un’impresa decidesse di operare in base alle condizioni generali di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali per le clausole più frequenti. Tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite dalla controparte. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalità, sui termini di pagamento e consegna, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati dal venditore, sul risarcimento per la responsabilità del produttore e sui diritti dell’acquirente in caso di patto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavia, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia per i vizi del prodotto ed il patto di riservato dominio.
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Samples: Contratti Fra Soggetti Privati, Contratti Fra Soggetti Privati
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base di condizioni standardizzate, predisposte da una delle Parti3.1 Le proposte, le cosiddette condizioni generali di contratto (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Nel settore della fornitura o dell’acquisto commerciale di merci, raramente l’acquirente o il venditore rinunciano a determinare, in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno accettazioni d’ordine e le consegne da parte integrante del contratto, qualora Concedente si faccia riferimento ad esse in un accordo firmato o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italiana, la legge intendono fatte nei termini e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola deve però essere esaminata dettagliatamente. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di contratto, pone dei limiti a clausole che risultano essere svantaggiose per il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commerciale. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta in condizioni standardizzate. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione delle alle condizioni di contrattoseguito riportate, potrebbe trasformarsi per altro salvo espressa deroga scritta approvata dalle parti. In questo caso la deroga potrà essere applicata esclusivamente alla fornitura cui si riferisce.
3.2 La vendita dei Prodotti si intende conclusa nel momento in un notevole vantaggio cui il Concessionario viene a conoscenza dell’accettazione dell’ordine da parte del Concedente, o in mancanza, al momento della stipulazione consegna dei prodotti.Gli ordini possono essere accettati solo se debitamente sottoscritti dal Concessionario e a condizione che contengano i dati tecnici necessari ad identificare le caratteristiche del prodotto ordinato. In ogni caso convenzionalmente le parti stabiliscono che l’esecuzione della singola fornitura ordine ha luogo nella sede del Concedente.
3.3 Tutte le date indicate come termini di un contratto sulla base consegna hanno efficacia meramente ordinatoria. I termini di consegna decorrono in ogni caso a partire dalla data di ricezione delle condizioni predisposte specifiche definitive dell’ordine, fornite dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in ItaliaConcessionario. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorieConcessionario, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predispostacon l’accettazione della consegna tardiva, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non validarinuncia a qualsivoglia pretesa in relazione al ritardo. Per quantitativi di fornitura parziale superiori a n° 10 unità la consegna avverrà non prima di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell’ordine.
3.4 Salvo diverso accordo fra le imprese italiane parti, il rischio di perimento della merce si trasferirà al Concessionario nel momento della loro consegna, che agiscono sul mercato tedesco risultaavverrà secondo la formula “EX WORKS – Xxxxxx Xxxxxxxx Venditore” (tale formula, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile la legge tedesca come anche le condizioni generali formule di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme resa che fossero convenute per iscritto in alternativa ad essa, fanno riferimento all’edizione degli Incoterms della legge tedescaCCI vigente al momento della conferma dell’ordine di acquisto). Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in tal caso, sarà competente il giudice tedesco, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in In ogni caso, il diritto dal momento in cui i prodotti vengono consegnati dal Concedente al vettore o allo spedizioniere, viaggiano a rischio e pericolo del Concessionario. Il trasporto delle merci al destinatario finale sarà interamente a carico del compratore. Il Concedente non stipulerà alcun contratto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (trasporto e solo lui) si riserva il diritto non assicurerà i prodotti oggetto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sede, come sopra menzionato. Tale clausola tutela il commerciante italiano, in quanto la sua parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italia, con lo svantaggio spedizione se non dietro espresso ordine del Concessionario e a rischio e spese di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosiquest’ultimo. Nel caso in cui un’impresa decidesse il Concedente abbia provveduto, in tutto o in parte, alla spedizione della merce o abbia incluso il costo di operare in base alle condizioni generali essa nei prezzi di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali vendita, ciò non modifica il luogo e il tempo di consegna come precisato sopra.
3.5 I prodotti sono fabbricati dal Concedente per le clausole più frequentiesigenze del Concessionario per ogni singola fornitura sulla base dei quantitativi e delle specifiche fornite dal Concessionario stesso; pertanto, salvo vizi accertati dei prodotti, il Concessionario non potrà rifiutarne la consegna. Tutte La fornitura dovrà in ogni caso essere pagata e tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite spese derivanti dal rifiuto e/o restituzione dei prodotti saranno addebitate al Concessionario.
3.6 Il Concedente non è responsabile per perdita o danno ai prodotti consegnati per il trasporto, sopravvenuti dopo la consegna. Il Concessionario si impegna a ritirare i prodotti o ad accertarne la consegna non appena gliene sia comunicato l’approntamento e comunque non oltre 20 giorni dalla contropartedata di comunicazione di merce pronta. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalitàIn mancanza, sui i termini di pagamento e consegnacominceranno a decorrere dalla data di avviso di merce pronta.
3.7 Se non altrimenti convenuto per iscritto, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati ad ogni ordine si applicano i prezzi del listino vigente al momento dell’ordine effettuato dal venditore, sul risarcimento per la responsabilità Concessionario. Il Concedente si impegna a non effettuare modifiche del produttore e sui diritti dell’acquirente in listino prezzi superiori al x % annuo. Nel caso di patto ritardo della consegna dei prodotti per colpa del Concessionario, qualora il listino prezzi abbia subito un aumento dal momento dell’inoltro dell’ordine a quello della consegna dei prodotti, il Concessionario sopporterà i corrispondenti aumenti di prezzo.
3.8 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento verrà effettuato mediante credito documentario irrevocabile, confermato da primaria banca del paese del Concedente almeno trenta giorni prima della data di consegna convenuta, pagabile contro presentazione dei documenti di trasporto.
3.9 In caso di ritardo o di mancato pagamento da parte del Concessionario si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per cui il Concedente, senza necessità di messa in mora, ha diritto alla corresponsione da parte del Concessionario degli interessi moratori di cui all’art. 5 della predetta legge, oltre al risarcimento dei danni. Nel caso che il ritardo superi 20 giorni, il Concedente potrà sospendere le eventuali forniture non ancora evase, mediante invio di mera comunicazione scritta, fatti salvi i maggiori danni.
3.10 Qualora il Concessionario non abbia provveduto al tempestivo pagamento di una sola delle scadenze fissate relative ad un ordine precedente già eseguito o da eseguirsi da parte del Concedente, questi si riserva di non procedere all’esecuzione dell’ordine e di rifiutare la consegna dei prodotti, o, in alternativa, di ritardare l’esecuzione dell’ordine successivo, con differimento della consegna dei prodotti fino all’avvenuto regolamento di ogni posizione debitoria precedente.
3.11 L’imballaggio delle merci fornite è compreso nel prezzo di vendita, se si tratta d’imballaggio standard, mentre se è richiesto un particolare tipo di imballaggio, i relativi maggiori costi saranno a carico del Concessionario richiedente.
3.12 Salvo norme inderogabili di legge applicabile e salvo diverso accordo scritto, la proprietà dei prodotti si trasferisce in capo al Concessionario solo al pagamento del saldo del prezzo della fornitura, intendendosi per “pagamento” la materiale riscossione o messa a disposizione del Concedente degli importi pattuiti. In caso di mora del Concessionario, il Concedente ha diritto, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, di riprendere possesso di tutti i prodotti oggetto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni ovunque essi si trovino, con riserva di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavia, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per i vizi del prodotto ed il patto di riservato dominiopregiudizio subito.
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Samples: Concession Agreement
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base Il Cliente ha diritto di condizioni standardizzaterecedere dal Contratto qualora la vendita sia stata conclusa tramite un incaricato alla vendita di Hera Comm o con modalità di vendita a distanza, predisposte da una delle Partiinviandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R a “Gruppo Hera Servizio Clienti c/o CMP Bologna”, le cosiddette condizioni generali xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), oppure tramite invio di contratto (Allgemeine Geschäftsbedingungen)e-mail all’indirizzo contratti@gruppohera.i, entro e non oltre 14 giorni dalla consegna del Prodotto. Nel settore della fornitura o dell’acquisto commerciale di merci, raramente l’acquirente o il venditore rinunciano a determinare, in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno parte integrante del contratto, qualora si faccia riferimento ad esse in un accordo firmato o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italiana, la legge e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola deve però essere esaminata dettagliatamente. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di contratto, pone dei limiti a clausole che risultano essere svantaggiose per il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commerciale. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta in condizioni standardizzate. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione delle condizioni di contratto, potrebbe trasformarsi per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorie, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predisposta, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non valida. Per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco risulta, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile la legge tedesca anche le condizioni generali di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme della legge tedesca. Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in In tal caso, il Cliente è tenuto alla restituzione del Prodotto in stato integro insieme ad una copia della fattura di acquisto da inserire all’interno dell’imballo originale o di un altro imballo integro, nel rispetto delle modalità indicate nel documento “Istruzioni per resi e recessi” contenuto all’interno del pacco ricevuto. Il Cliente dovrà organizzare autonomamente a proprie spese la spedizione del Prodotto, la quale dovrà avvenire entro e non oltre 14 giorni dalla comunicazione del recesso. In ogni caso non sarà competente possibile la restituzione del Prodotto mediante consegna presso gli Hera Comm Point, gli sportelli di Hera Comm o qualsiasi altra sede, struttura o postazione, fissa o mobile, del Gruppo Hera, diversa da quella indicata nelle “Istruzioni per resi e recessi”. Decorsi i termini sopraindicati senza che il giudice tedescoCliente abbia spedito il Prodotto con le modalità indicate nelle “Istruzioni per resi e recessi”, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto Xxxx Xxxx procederà all’addebito del prezzo secondo la modalità di pagamento richiesta dal Cliente nella SdA e come previsto nelle presenti CGC. Qualora il Cliente abbia acquistato con il medesimo contratto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in ogni casodi un Prodotto, il diritto recesso è esercitabile in relazione a tutti i Prodotti e non può essere fatto valere solamente per uno di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (e solo lui) si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sede, come sopra menzionato. Tale clausola tutela il commerciante italiano, in quanto la sua parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italia, con lo svantaggio di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosiessi. Nel caso in cui un’impresa decidesse il Prodotto restituito non risulti integro, al Cliente sarà addebitato un importo pari alla diminuzione di operare valore del Prodotto, nel caso in base alle condizioni generali cui tale diminuzione di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali valore sia conseguente ad una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per le clausole più frequenti. Tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite dalla controparte. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalità, sui termini di pagamento e consegna, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati dal venditore, sul risarcimento per stabilire la responsabilità del produttore e sui diritti dell’acquirente in caso di patto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavianatura, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia per i vizi del prodotto ed caratteristiche e il patto di riservato dominiofunzionamento dei beni acquistati.
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Samples: Purchase Agreement
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’attività contrattuale dell’APPALTATORE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in Germania si svolge sulla base materia di condizioni standardizzatelavori pubblici, predisposte da una delle Partidi servizi e/o forniture; nonchè della piena conoscenza e disponibilità, le cosiddette condizioni generali di contratto (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Nel settore degli atti contrattuali e della fornitura o dell’acquisto commerciale di mercidocumentazione allegata, raramente l’acquirente o il venditore rinunciano a determinaredella disponibilità, in un capitolato contrattuale standardizzatodei siti dello stato dei luoghi, delle disposizione condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna. L’APPALTATORE con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a loro favorevolinorma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. Le condizioni generali di L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno parte integrante ; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c. Con la sottoscrizione del contratto, qualora si faccia riferimento ad esse l'Aggiudicatario: _ dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in un accordo firmato tempo utile tutte le attrezzature, mezzi, autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni disposte per Legge o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italianaper regolamento, la legge comunque denominate e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizionenecessarie per eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La validità Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità, a qualsiasi titolo; _ assume la responsabilità tecnica e amministrativa, nonché ogni singola clausola deve però e qualsiasi altra responsabilità prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto in ordine al quale risponde della sicurezza, della perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive le quali dovranno sempre essere esaminata dettagliatamenteeffettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi; _ si obbliga a eleggere un domicilio ove s’intendono ritualmente effettuate tutte le informazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di contratto, pone dei limiti a clausole Rimane inteso che risultano essere svantaggiose per il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commerciale. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta in condizioni standardizzate. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione delle condizioni di contratto, potrebbe trasformarsi per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale” dell’approvazione separata delle clausole vessatorie, mediante una seconda sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del codice civile. Se il vostro partner ha approvato espressamente l’applicabilità di una clausola da voi predisposta, essa sarà valida. Così potrà essere concordata validamente, secondo il diritto italiano, una clausola vincolo contrattuale svantaggiosa per la controparte che, dal punto di vista del controllo sostanziale Stazione appaltante sorgerà solo per effetto della legge tedesca, verrebbe considerata troppo vessatoria e pertanto non validastipula definitiva mentre per l’Appaltatore la presentazione dell’offerta costituisce vincolo contrattuale. Per le imprese italiane che agiscono sul mercato tedesco risulta, pertanto, strategico scegliere se agire in base alle condizioni contrattuali di diritto tedesco o di diritto italiano. Ciò dipende dalla legge applicabile del contratto stesso: qualora al contratto sia applicabile Avvenuta la legge tedesca anche le condizioni generali di contratto delle Parti saranno valutate secondo le norme della legge tedesca. Per un acquirente di prodotti o di prestazioni con sede in Italia e che disponga di una notevole forza contrattuale, sarebbe consigliabile la stipulazione dei propri contratti sulla base delle condizioni del diritto italiano, nei quali si potrà inserire una vasta gamma di clausole favorevoli. Un fornitore o un venditore con una posizione più debole non riuscirà invece a far accettare tali clausole al suo partner tedesco, quanto meno a causa della necessità della seconda firma, che è affatto inusuale in Germania. Sarebbe per lui più conveniente utilizzare le clausole del diritto tedesco anche perché, in tal caso, sarà competente il giudice tedesco, risultando vantaggioso al fornitore/venditore, in quanto i processi sono generalmente molto più veloci in Germania che in Italia. Anche il commerciante che agisce sulla base delle condizioni del diritto italiano dovrebbe riservarsi espressamente, in ogni casostipula, il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale, anche avanti il foro competente dove esse ha sede. Generalmente, per un commerciante italiano deve essere stabilito nelle proprie clausole generali un foro competente in Italia, ma allo stesso tempo il commerciante italiano (e solo lui) si riserva il diritto di agire legalmente nei confronti della parte contrattuale anche dove ha sede, come sopra menzionato. Tale clausola tutela il commerciante italiano, in quanto la sua parte contrattuale potrà intraprendere azioni legali nei propri confronti solo in Italia, con lo svantaggio di tempi lunghi; invece qualora decidesse di agire contro il partner tedesco avrà sempre la possibilità di usufruire del sistema legale tedesco con termini più brevi, in tal caso vantaggiosi. Nel caso in cui un’impresa decidesse di operare in base alle condizioni generali di diritto tedesco qui si possono dare alcuni consigli generali per le clausole più frequenti. Tutte le condizioni contrattuali devono contenere necessariamente delle clausole difensive contro eventuali condizioni svantaggiose stabilite dalla controparte. Le condizioni di acquisto contengono solitamente le disposizioni sulla modalità, sui contratto diventa esecutivo a termini di pagamento e consegna, sulla conservazione dei diritti di garanzia che vengono sempre limitati dal venditore, sul risarcimento per la responsabilità del produttore e sui diritti dell’acquirente in caso di patto di riservato dominio a favore del venditore. Le condizioni di vendita prevedono termini e modalitá di pagamento e consegna favorevoli al venditore. Tuttavia, le disposizioni più importanti riguardano la limitazione degli obblighi di garanzia per i vizi del prodotto ed il patto di riservato dominiolegge.
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