Adeguamenti dei prezzi Clausole campione

Adeguamenti dei prezzi. (art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
Adeguamenti dei prezzi. 1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
Adeguamenti dei prezzi. Il corrispettivo offerto dall’affidatario in sede di procedura rimane fisso ed invariabile per tutto il periodo di durata del contratto.
Adeguamenti dei prezzi. Art. 116 Vicende soggettive dell’esecutore dell’appalto Art. 117 Cessione dei crediti derivanti dal contratto Art. 118 Subappalto
Adeguamenti dei prezzi. 1.4.5.1. Ai sensi del § 315 del BGB, TecAlliance ha il diritto di adeguare, a sua ragionevole discrezione, i prezzi da pagare in base al presente contratto all'evoluzione dei costi complessivi determinanti per il calcolo dei prezzi.
Adeguamenti dei prezzi. 1. Il prezzo offerto dall’affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n.163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Adeguamenti dei prezzi. PARTE SECONDA CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
Adeguamenti dei prezzi. Non è ammesso l’adeguamento dei prezzi durante il primo anno di appalto. Successivamente al primo anno di attività, i prezzi potranno essere aggiornati, annualmente previa espressa richiesta dell’OEA, considerando la variazione media annuale dell’Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) del mese precedente all’inizio di ogni anno successivo al primo. L’eventuale adeguamento sarà effettuata non sul prezzo complessivo del pasto ma solo sulle voci di costo effettivamente interessate, prendendo a riferimento la scomposizione del prezzo di cui all’offerta economica presentata dall’OEA in sede di gara. L’istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.
Adeguamenti dei prezzi. È ammessa la revisione periodica dei corrispettivi dovuti per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite dall’articolo 13 del capitolato d’appalto,
Adeguamenti dei prezzi. Art. 12 Fatturazione e pagamenti Art. 13