Condizioni generali per l’erogazione del mutuo Clausole campione

Condizioni generali per l’erogazione del mutuo. 1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.
Condizioni generali per l’erogazione del mutuo. 1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di lavori su impianti sportivi – infrastrutture/beni culturali nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di 24 mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. (per gli impianti sportivi) o della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici regionale (per infrastrutture/beni culturali) comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.