Conferimento delle borse di studio Clausole campione

Conferimento delle borse di studio. Lo studente assegnatario della borsa di studio riceverà un contributo economico pari € 800,00 mensili solo nel caso in cui avrà svolto, presso la sede partner, delle attività didattiche per cui il partner estero riconosce dei crediti formativi o certifica le attività e che consentano comunque di convalidare dei CFU presso l’Università di Macerata. Pertanto, per una mobilità di 6 mesi dovrebbero essere acquisiti circa 30 CFU (convalidati dall’Università di Macerata) che quindi non devono risultare “in esubero”, ma far parte della carriera dello studente. Entro 10 giorni dal rientro in sede e comunque entro la fine del mese di Febbraio 2020, al fine di permettere l’erogazione della borsa di studio, lo studente dovrà consegnare all’Ufficio Rapporti Internazionali i seguenti documenti originali debitamente timbrati e firmati dai referenti della sede straniera: ▪ un Attestato di inizio e fine soggiorno che confermi sia le date del periodo di studio all’estero che l’effettivo svolgimento del programma convenuto2; ▪ un certificato con indicazione degli esami sostenuti e dei crediti minimi conseguiti: lo studente che si sia recato all’estero anche per ricerca di tesi dovrà produrre un’attestazione del Relatore che certifichi la conformità dell’attività svolta all’estero al piano di lavoro approvato prima della partenza. L’erogazione della borsa di studio avverrà in una unica soluzione al termine della mobilità per le mobilità che abbiano una durata fino a 90 giorni o in due soluzioni, nel caso di mobilità che abbiano una durata superiore ai 90 giorni. Per ricevere l’anticipo pari ad un terzo del contributo previsto per la durata della mobilità, lo studente deve presentarsi presso l’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Ateneo partner per la registrazione ed inviare all’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Università di Macerata, anche via fax (n. +00 0000 0000000) oppure via e-mail: xxx@xxxxx.xx un documento attestante la data di inizio del soggiorno di studio presso l’Università partner. Il godimento della borsa di studio non determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, essendo finalizzato esclusivamente ai fini di studio all’estero. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né assistenziali.
Conferimento delle borse di studio. Lo studente assegnatario della borsa di studio riceverà un contributo economico pari Entro 10 giorni dal rientro in sede, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, al fine di permettere l’erogazione della borsa di studio, lo studente dovrà consegnare all’Ufficio Rapporti Internazionali i seguenti documenti originali debitamente timbrati e firmati dai referenti della sede straniera: ▪ un Attestato di inizio e fine soggiorno che confermi sia le date del periodo di studio all’estero che l’effettivo svolgimento del programma convenuto2; ▪ un certificato con indicazione degli esami sostenuti e dei crediti minimi conseguiti: lo studente che si sia recato all’estero anche per ricerca di tesi dovrà produrre un’attestazione del Relatore che certifichi la conformità dell’attività svolta all’estero al piano di lavoro approvato prima della partenza, ▪ titoli di viaggio originali L’erogazione della borsa di studio avverrà in una unica soluzione al termine della mobilità. Il godimento della borsa di studio non determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, essendo finalizzato esclusivamente ai fini di studio all’estero. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né assistenziali. 2 L’ammontare totale del finanziamento è definito sulla base dell’effettiva permanenza all’estero, come documentata dal periodo compreso tra la data di inizio e quella di fine soggiorno attestate nell’apposito certificato.
Conferimento delle borse di studio. Le borse di studio vengono finanziate con il contributo ministeriale a valere sul Fondo che il MIUR assegna agli Atenei ai sensi del decreto n. 198/2003. Il contributo spettante verrà calcolato, in ragione del periodo documentato di permanenza all’estero, su base ISEE presentato al momento dell’iscrizione all’a.a. di riferimento, ferme restando le condizioni: - di aver acquisito crediti esteri come previsto dall’art. 2; - di essere iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno (non più di un anno accademico fuori corso rispetto all’a.a. di riferimento, come specificato all’art. 5).
Conferimento delle borse di studio. 1. Successivamente all’approvazione della graduatoria finale e all’accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice da parte del Direttore Generale del Centro Fermi, la borsa di studio è conferita mediante la stipula di uno specifico contratto diritto privato. 2. Di norma, le attività hanno inizio il primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. 3. Eventuali provvedimenti di differimento della data di inizio o di sospensione del periodo di godimento della borsa sono disposti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti, entro i limiti della loro applicabilità alle borse di studio, nonché nell’ipotesi di malattia grave e prolungata superiore a 30 giorni. 4. Altre eventuali richieste di differimento o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni in un anno, adeguatamente motivate e approvate dal Referente scientifico di riferimento, potranno essere autorizzate dal Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca del Centro Fermi. 5. I periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati. 6. Nei confronti del titolare di borsa di studio, che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca e museale programmata, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e/o ripetute mancanze, può essere disposta la decadenza dall'ulteriore godimento della borsa con provvedimento motivato del Direttore generale, su proposta del Referente scientifico di riferimento e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca del Centro Fermi. 7. Decadono altresì dal diritto alla borsa di studio coloro che non facciano pervenire al Centro Fermi, entro il termine indicato nella comunicazione di assegnazione, la specifica dichiarazione di accettazione della borsa stessa e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio entro il termine indicato, senza giustificato motivo, alle attività di studio in programma. 8. Le borse di studio che si rendano disponibili per rinunzia o per avvenuta dichiarazione di decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. 9. Al termine del periodo di fruizione della borsa di studio, i borsisti sono tenuti a presentare al Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca una relazione sull'attività svolta, sottoscritta per approvazione dal Ref...

Related to Conferimento delle borse di studio

  • Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

  • MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L’Appaltatore, tramite i referenti di cui all’art. 6, all’avvio del servizio in appalto effettuerà un sopralluogo congiunto con il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) al fine di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dell’appalto. In caso di inserimento in servizio di nuovo personale, previa autorizzazione del Rup, dovrà essere effettuato un affiancamento di minimo tre ore, a carico dell’Impresa, per l’acquisizione delle informazioni inerenti il servizio. L’affiancamento dovrà essere comunicato formalmente al Rup. Il personale addetto dovrà redigere quotidianamente un Giornale delle Attività nel quale indicherà a consuntivo le attività svolte. Detto Giornale dovrà essere sottoscritto dal personale e comproverà l’esecuzione delle attività oggetto del contratto. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente al DEC qualsiasi anomalia che si dovesse verificare nell’espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, guasti, ecc). Detta segnalazione dovrà avvenire tramite immediata comunicazione telefonica, seguita entro le 24 ore, dall’invio di un Rapporto di Evento Anomalo, a mezzo Pec. Detto rapporto di evento anomalo dovrà essere redatto dal Coordinatore del Servizio al verificarsi di eventi accidentali che afferiscano alla salute di persone e alla proprietà o al possesso di cose, avvenuti all’interno delle sedi. L’ Appaltatore deve adoperarsi per raccogliere il massimo numero di elementi al fine di facilitare la ricostruzione dell’evento e le sue successive indagini. L’Appaltatore dovrà inoltre: • comunicare tempestivamente, per iscritto, al Rup dell’Università i nominativi delle persone addette all’esecuzione del servizio e la/e sede/i nelle quali opereranno; • impiegare, per l’esecuzione del servizio, personale moralmente ineccepibile, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, capace e fisicamente idoneo per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente appalto; • evitare, per quanto compatibile con le esigenze organizzative, l’avvicendamento del personale, al fine di creare stabilità e competenza nel servizio; • sostituire tempestivamente il personale in caso di assenza al fine di garantire la continuità del servizio; • comunicare tempestivamente al Rup i nominativi del personale eventualmente utilizzato per le sostituzioni; • sostituire, sia su richiesta del Rup dell’Università che su iniziativa propria, il personale che ha creato motivo di ripetuta lamentela; • informare il personale delle modalità di esecuzione del servizio stesso; • fornire al personale idonea divisa di riconoscimento, secondo le indicazioni riportate al successivo articolo 4, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione del contratto come specificato all’art. 12 p. 13 della Parte Amministrativa del presente Capitolato. L’Università, su richiesta dell’Appaltatore, potrà fornire a detto personale il “badge” da utilizzare per registrare l’entrata e l’uscita dalle sedi universitarie, chiedendo di poter utilizzare il sistema di rilevazione presenze operante per il personale universitario. L’Appaltatore ha l’obbligo del controllo di timbratura. Qualora dovessero verificarsi scioperi o interruzioni del servizio attribuibili al personale dell’impresa appaltatrice, l’Ateneo dovrà averne notizia, mediante Pec, almeno cinque giorni prima dal verificarsi dell'evento. L’Appaltatore dovrà comunque garantire lo svolgimento dei “servizi minimi essenziali” che consistono in apertura e chiusura sedi.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La data delle sedute pubbliche sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica in data 18.11.2019 alle ore 10.00 (eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune), presso il Comune di San Gimignano in Piazza Duomo, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte qualitative e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. L’apertura della busta contenente gli elementi e sub-elementi quantitativi sarà effettuata in seduta pubblica. L’amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con la procedura di cui all’art. 97, comma 5, D.lgs. 50/2016.

  • Modalità di svolgimento del servizio 1. Le prestazioni saranno eseguite considerando in ogni caso prioritarie le esigenze dell’Assistito, costituendo queste ultime il motivo essenziale che ha condotto il contraente alla stipula del contratto di assistenza. 2. Con esclusivo riferimento alla Modalità di Servizio ad Ore, Sanitas Group prende atto ed accetta che le prestazioni potranno essere oggetto di variazioni e durata dell’orario. Il Contraente e Sanitas Group hanno la possibilità di comunicare con preavviso di 2 giorni lavorativi la possibilità di non erogare/usufruire il servizio per esigenze organizzative/familiari, purché tali eventi rimangano degli episodi eccezionali e sporadici. 3. Il Contraente potrà chiedere la sostituzione dell’Operatore con preavviso di 15 giorni motivando al riguardo solo mediante portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In particolare, nei contratti che prevedono il Regime di Convivenza dell’Operatore, è assolutamente vietato allontanare lo stesso senza il dovuto preavviso per motivi di litigio, incomprensione o altro. Tutte le violazioni saranno valutate a termini di legge. 4. In riferimento ai contratti in convivenza qualora l’Operatore non fosse in grado di svolgere la propria attività lavorativa per motivi di salute, sarà cura della famiglia occuparsi del proprio familiare ma i giorni non erogati saranno scalati alla fattura successiva. 5. Qualora si creasse una situazione di difficoltà improvvisa nell’erogazione del servizio sia l’operatore che la cooperativa avranno la facoltà di sospendere immediatamente il contratto senza aggravio di costi o risarcimenti economici da parte della famiglia. Sarà premura dei familiari prendersi cura del proprio assistito nei tempi di sospensione del contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.