Crediti formativi Clausole campione

Crediti formativi. Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta. Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore gia' effettuata; tale Formazione Specifica dovra' essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.
Crediti formativi. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per i soggetti di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo su Gazzetta Ufficiale. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro.
Crediti formativi. L’unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dall’Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Il Corso di studio prevede 120 CFU complessivi, articolati in 2 anni di corso, di cui almeno 5 da acquisire in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (Tirocini Curriculari). Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente. L’impegno complessivo deve essere articolato in: − Lezioni Frontali; Attività laboratoriali; − Seminari; − Attività spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall’Ordinamento didattico; − Studio autonomo necessario per completare la sua formazione. La quota di ore riservata allo studio individuale per ciascun CFU è pari a 17. Per quanto riguarda i crediti associati alle attività di Tirocinio Formativo Obbligatorio, a ciascun credito corrispondono 25 ore di attività individuale ed assistita. Analogamente per quanto riguarda i crediti associati alla attività di preparazione della Prova Finale a ciascun credito corrispondono 25 ore di attività individuale ed assistita.
Crediti formativi. 1. Il credito formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla Scuola Superiore ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPR n.396/1998, con esclusione dei corsi di specializzazione. 2. L’entità del credito formativo è determinato, in relazione alle attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore al termine dei percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo sistema di certificazione delle competenze maturate. 3. Il sistema di certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, viene basato su standard formativi distinti per fasce in relazione ai quali si determina l’accrescimento del credito. Esso può tener conto delle competenze già in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei percorsi formativi.
Crediti formativi. 1. Per credito formativo si intende il valore attribuibile a saperi e competenze comunque acquisiti dall’individuo, riconosciuto ai fini della partecipazione a percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone modalità di accesso, personalizzazione e/o riduzione di durata. I crediti formativi sono distinti in: a. crediti di ammissione, rivolti a consentire deroga alle condizioni di accesso ad un’azione formativa, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente richiesti, ma possa dimostrare di possedere una preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità di apprendimento coerente con le caratteristiche di apprendimento dell’azione per cui il credito è richiesto; b. crediti in ingresso, rivolti alla personalizzazione del percorso formativo, attraverso il riconoscimento del valore di apprendimenti già avvenuti, utili ai fini della dispensa di frequenza e/o di prova di uno o più moduli/unità capitalizzabili/segmenti in cui il percorso stesso è articolato; c. crediti in itinere, ovvero maturati in corso di svolgimento di un percorso formativo e come tali riconoscibili al suo interno a fini di abbreviazione e personalizzazione. 2. Concorrono all’assegnazione dei crediti individuali gli apprendimenti acquisiti dall’individuo: - in percorsi di istruzione e formazione, anche inconclusi (apprendimenti formali); - in situazione di lavoro (apprendimenti non formali); - nelle esperienze di vita personale e di relazione sociale apprendimenti informali (purché valutabili in conformità alle modalità all’uopo definite). 3. I crediti formativi concorrono a costituire il monte ore di frequenza delle attività formative. 4. Le modalità operative per il riconoscimento dei crediti formativi sono disciplinate dalla DGR n. 1940 del 14/06/2004 e xx.xx. e ii.
Crediti formativi. Crediti formativi per i Servizi di formazione Dell
Crediti formativi. Gli eventi formativi acquistati con il Servizio possono consentire l’acquisizione di crediti formativi da parte del Cliente in conformità con le norme di settore ed eventuali accreditamenti di legge. La possibile acquisizione dei crediti è comunicata all’interno delle informazioni attinenti al corso: se non comunicata si intende non esistente..
Crediti formativi. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione, da parte delle strutture pubbliche o di altri soggetti con analoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (art. 6, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Crediti formativi. Controlla lo stato dell’accreditamento nella sezione dedicata ai crediti formativi di ogni singolo corso.
Crediti formativi. Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37s comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: