Crediti formativi. Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
Crediti formativi. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. L’obbligo di aggiornamento, di cui al precedente periodo, si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per i soggetti di cui ai periodi precedenti l’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo su Gazzetta Ufficiale. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro.
Crediti formativi. L’unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dall’Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Il Corso di Studio prevede 180 CFU complessivi, articolati in 3 anni di corso, di cui almeno 3 da acquisire in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (Tirocini Curriculari). Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente. L’impegno complessivo viene articolato in: • lezioni frontali; • attività laboratoriali • seminari; • attività spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall’ordinamento didattico; • studio autonomo necessario per completare la sua formazione. L’impegno complessivo annuale per uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissato convenzionalmente in 60 CFU. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività informative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. A ciascun credito formativo corrispondono:
Crediti formativi. Gli eventi formativi acquistati con il Servizio possono consentire l’acquisizione di crediti formativi da parte del Cliente in conformità con le norme di settore ed eventuali accreditamenti di legge. La possibile acquisizione dei crediti è comunicata all’interno delle informazioni attinenti al corso: se non comunicata si intende non esistente..
Crediti formativi. Crediti formativi per i Servizi di formazione Dell
Crediti formativi. Controlla lo stato dell’accreditamento nella sezione dedicata ai crediti formativi di ogni singolo corso. 2 lettera b del regolamento per la Formazione Professionale Continua del CDNCEC). Continua Obbligatoria e secondo le specifiche della Circolare CNDC dell’8 aprile 2011 n° 1055 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00 + IVA -25% -20%
Crediti formativi. 1. Il credito formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla Scuola Superiore ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPR n.396/1998, con esclusione dei corsi di specializzazione.
Crediti formativi. Concessi n.2 crediti per sessione dall'Ordine degli Avvocati di Brescia
Crediti formativi. 1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Crediti formativi. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione, da parte delle strutture pubbliche o di altri soggetti con analoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (art. 6, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).