Common use of Conferimento dell’incarico Clause in Contracts

Conferimento dell’incarico. 1. Con la sottoscrizione del presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate in relazione alle Anticipazioni: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine di cui al precedente punto III (di seguito, l’“Elenco”), con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma 6 del D.L. 73/2021, previa approvazione da parte del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni; VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni e dalle province autonome XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione. 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.

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Samples: Addendum

Conferimento dell’incarico. 1. Con la sottoscrizione del presente AddendumNel rispetto della graduatoria di cui al precedente art. 10 o delle procedure previste ai precedenti artt. 11 e 12, che il Dirigente competente conferisce l’incarico di prestazione d’opera intellettuale con atto, adeguatamente motivato, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo. 2. Il contratto di lavoro autonomo è successivamente stipulato, in forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21scritta secondo una delle tipologie fondamentali descritte all’art. 2, comma 2 2, della presente Disciplina, nel rispetto del D.L. 73/2021, provvede all’espletamento, modello predisposto a cura della Direzione Amministrativa. Nel caso di incarichi di natura occasionale possono essere previste forme semplificate di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo. 3. Il contratto di lavoro autonomo in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate in relazione alle Anticipazioniogni caso deve indicare: I. gestire a) le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Correntegeneralità del contraente; II. ricevere le domande b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d’opera intellettuale di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena natura professionale o di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”natura occasionale); III. verificare c) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell’incarico; d) l’oggetto della prestazione; e) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento della prestazione e di verifica; f) l’ammontare del compenso per l’incarico, nonché le modalità per il relativo pagamento; g) l’esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; h) la completezza formale delle Domande definizione dei casi di Anticipazione pervenute dagli Enti ed risoluzione contrattuale per inadempimento; i) il foro competente in caso di controversie; j) una clausola penale, che preveda una decurtazione percentuale del compenso pattuito, al fine di tutelare l’Agenzia in caso di inadempimento contrattuale per mancata conclusione dell’attività nei tempi individuati o per cessazione anticipata senza rispetto del termine di presentazione delle medesimepreavviso stabilito in contratto. Prima della scadenza del termine il contratto può estinguersi secondo le generali regole dei contratti, intercorrente anche per accordo tra le parti, per impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per avvenuta realizzazione dell’opera oggetto del contratto. Il recesso dell’Agenzia deve essere motivato. 4. Non è ammesso il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine di cui al precedente punto III (di seguito, l’“Elenco”), con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma 6 del D.L. 73/2021, previa approvazione da parte del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni; VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base rinnovo del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguitolavoro autonomo. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del casovia eccezionale, al calcolo degli eventuali solo fine di completare il progetto o per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico. 5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della presente Disciplina in materia di incompatibilità, Arpae - preliminarmente al conferimento dell’incarico - verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, dall’art. 53 c. 14 del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDPD. Lgs. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni e dalle province autonome XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazionen. 165/2001. 26. Nell’espletamento delle attività Anche in caso di espletamento di procedura comparativa mediante avviso pubblico, nei confronti del medesimo soggetto che sia già stato titolare di due precedenti incarichi di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale consecutivi - o attivati in un intervallo temporale inferiore a 6 mesi - non è, comunque, ammesso il conferimento di un terzo ulteriore incarico. Tale divieto non si applica qualora sia intercorso almeno un anno tra la scadenza dell’ultimo contratto ed il nuovo conferimento di prestazione d’opera intellettuale. 7. Il divieto di cui al comma 1precedente opera unicamente nei confronti dei soggetti per i quali il corrispettivo derivante dalla prestazione resa a favore di Xxxxx costituisca più del 70 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dall’incaricato stesso, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionalinell’arco di due anni solari consecutivi precedenti all’incarico da conferire. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.

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Samples: Incarichi Di Prestazione D’opera Intellettuale

Conferimento dell’incarico. 1L’incarico verrà conferito con deliberazione del Direttore Generale al candidato che avrà conseguito il migliore punteggio complessivo. Con Al vincitore verrà inviata comunicazione del conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda con l’indicazione del termine perentorio entro il quale comunicare disponibilità/non disponibilità alla stipula del contratto individuale di prestazione d’opera. Scaduto inutilmente predetto termine il vincitore verrà considerato rinunciatario. Il rapporto di lavoro si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale previo accertamento da parte dell’azienda: -dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività lavorativa; -del possesso dei requisiti generali e specifici previsto dal presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale bando; -del possesso della Convenzione, la CDP, ai sensi partita IVA -del possesso di polizza assicurativa contro gli infortuni e per gli effetti dell’articolo 21i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale (art. 3, comma 2 5, lett. a) D.L. 138/11 convertito in L.148/11). • dichiarare, tramite apposito modulo ,di i non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità previste dall’art.53 del D.L. 73/2021D.lgs.30.03.01 n.165 • dichiarare, provvede all’espletamentotramite apposito modulo, di non trovarsi in nome e per conto del MEFsituazioni, delle attività anche potenziali, di seguito indicate in relazione conflitto di interesse nell’assumere il predetto incarico; • al fine di adempiere alle Anticipazioni: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine disposizioni di cui al precedente punto III (D.lgs. n.33/13 e al D.lgs. 39/13 inoltrare tramite e- mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx, un curriculum vitae in formato europeo aggiornato, fornendo altresì l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale. Il conferimento dell’incarico del presente avviso e la conseguente stipula del contratto di seguitoprestazione d’opera intellettuale non costituisce in alcun modo presupposto per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato. Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’“Elenco”)l’Azienda non procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera e il vincitore della presente selezione si considererà decaduto, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro dichiarazioni mendaci. La data di inizio dell’attività è concordata tra le parti e precisata nel contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale. Qualora il professionista non rispetti il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma concordato per l’inizio dell’attività il contratto si intende risolto. Si precisa che in caso di recesso dal contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale il professionista dovrà dare un preavviso di 30 giorni. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021Regolamento Aziendale vigente per in conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, previa l’elenco degli idonei ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione da parte della relativa deliberazione e può essere di norma utilizzato per conferire incarichi nel caso di rinuncia del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni; VI. stipulare, mediante scambio titolare o di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni e dalle province autonome XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione. 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando conferire nuovi incarichi con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEFmedesime caratteristiche.

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Samples: Incarico Libero Professionale Di Psicologo Psicoterapeuta

Conferimento dell’incarico. 1. Con la sottoscrizione del della presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21115, comma 2 2, del D.L. 73/202134/2020, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate in relazione alle Anticipazioniindicate: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando A e della Sezione B, operando, rispettivamente, sul Conto CorrenteCorrente A e sul Conto Corrente B, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Correntesui Conti Correnti; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al alla presente Addendum Convenzione, per l’Anticipazione A, e il modello sub 2 alla presente Convenzione, per l’Anticipazione B (di seguito seguito, rispettivamente, la “Domanda di Anticipazione A” e la “Domanda di Anticipazione B” e, congiuntamente, le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 15 giugno 2021 2020 e il 7 luglio 2021 2020 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del dal D.L. 73/202134/2020; IV. trasmettere al MEF l’elenco tre elenchi distinti, due per la Sezione A, rispettivamente per gli enti locali e per le regioni e province autonome, e uno per la Sezione B, delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine di cui al precedente punto III (di seguito, l’“Elenco”)III, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato determinato: i. per la Sezione A, proporzionalmente alle Domande di Anticipazione A pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili, a seguito (i) della eventuale riassegnazione delle risorse residue di una quota all’altra quota della Sezione e (ii) del successivo riparto proporzionale delle somme disponibili in ciascuna quota della Sezione A (di seguito, gli “Elenchi A”); ii. per la Sezione B, proporzionalmente alle Domande di Anticipazione B pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezionee delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni, nonché a seguito della destinazione di eventuali risorse non richieste alle eventuali richieste regionali non soddisfatte (di seguito, l’“Elenco B”); V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 23 24 luglio 20212020, previsto dall’articolo 21, comma 6 del dal D.L. 73/202134/2020, previa approvazione da parte del MEF dell’Elencodegli Elenchi A e dell’Elenco B, la concessione delle Anticipazionidell’Anticipazione A e dell’Anticipazione B; VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto dei contratti tipo allegato allegati sub 2 al 3 e sub 4 alla presente Addendum Convenzione, rispettivamente, per l’Anticipazione A e per l’Anticipazione B (di seguito, rispettivamente, il “Contratto di Anticipazione A” e il “Contratto di Anticipazione B” e, congiuntamente, i “Contratti di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto ai Contratti di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente sui Conti Correnti (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21116, comma 86, del D.L. 73/202134/2020, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, dall’articolo 118 del D.L. 73/202134/2020, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di AnticipazioneAnticipazione A, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21116, comma 8, primo periodo6, del D.L. 73/202134/2020; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni e dalle province autonome alle scadenze ivi previste, anche ai fini del recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale o a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e alle province autonome; XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione. 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID‐19 e della necessità di velocizzare l’afflusso di liquidità verso gli enti territoriali nel rispetto delle stringenti tempistiche previste dal D.L. 34/2020, le competenti strutture della CDP e del MEF definiranno modalità operative semplificate relativamente agli adempimenti di cui al presente comma. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del della presente Addendum Convenzione non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.

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Samples: Convenzione Ai Sensi Dell'articolo 115, Comma 2, Del Decreto Legge 19 Maggio 2020, N. 34

Conferimento dell’incarico. 1L’incarico verrà conferito con deliberazione del Direttore Generale al candidato che avrà conseguito il migliore punteggio complessivo. Con Al vincitore verrà inviata comunicazione del conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda con l’indicazione del termine perentorio entro il quale comunicare disponibilità/non disponibilità alla stipula del contratto individuale di prestazione d’opera. Scaduto inutilmente predetto termine il vincitore verrà considerato rinunciatario. Il rapporto di lavoro si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale previo accertamento da parte dell’azienda: -dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività lavorativa; -del possesso dei requisiti generali e specifici previsto dal presente Addendumbando; -del possesso della partita IVA -del possesso di polizza assicurativa contro gli infortuni e per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale (art. 3, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzionecomma 5, la CDPlett. a) D.L. 138/11 convertito in L.148/11). • dichiarare, tramite apposito modulo ,di i non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità previste dall’art.53 del D.lgs.30.03.01 n.165 • dichiarare, tramite apposito modulo, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse incompatibilità inconferibilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività della normativa vigente nell’assumere il predetto incarico; • al fine di seguito indicate in relazione adempiere alle Anticipazioni: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine disposizioni di cui al precedente punto III (D.lgs. n.33/13 e al D.lgs. 39/13 inoltrare tramite e- mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx, un curriculum vitae in formato europeo aggiornato, fornendo altresì l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale. Il conferimento dell’incarico del presente avviso e la conseguente stipula del contratto di seguitoprestazione d’opera intellettuale non costituisce in alcun modo presupposto per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato. Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’“Elenco”)l’Azienda non procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera e il vincitore della presente selezione si considererà decaduto, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro dichiarazioni mendaci. La data di inizio dell’attività è concordata tra le parti e precisata nel contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale. Qualora il professionista non rispetti il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma concordato per l’inizio dell’attività il contratto si intende risolto. Si precisa che in caso di recesso dal contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale il professionista dovrà dare un preavviso di 30 giorni. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021Regolamento Aziendale vigente per in conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, previa l’elenco degli idonei ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione da parte della relativa deliberazione e può essere di norma utilizzato per conferire incarichi nel caso di rinuncia del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni; VItitolare o di necessità di conferire nuovi incarichi con le medesime caratteristiche. stipulare, mediante scambio – Settore Concorsi - dell'Azienda Socio-Sanitaria di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum Lecco – Xxx xxxx’Xxxxx x. 0/00 - Xxxxx (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare xxx 0341/489422 – 053 – 055 – dalle ore 9.00 alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni ore 10.30 e dalle province autonome XIII. conservareore 14.00 alle ore 15.30, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione. 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. 3sabato escluso). Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx

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Samples: Incarico Libero Professionale

Conferimento dell’incarico. 1L’incarico verrà conferito con deliberazione del Direttore Generale al candidato che avrà conseguito il migliore punteggio complessivo. Con Al vincitore verrà inviata comunicazione del conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda con l’indicazione del termine perentorio entro il quale comunicare disponibilità/non disponibilità alla stipula del contratto individuale di prestazione d’opera. Scaduto inutilmente predetto termine il vincitore verrà considerato rinunciatario. Il rapporto di lavoro si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale previo accertamento da parte dell’azienda: -dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività lavorativa; -del possesso dei requisiti generali e specifici previsto dal presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale bando; -del possesso della Convenzione, la CDP, ai sensi partita IVA -del possesso di polizza assicurativa contro gli infortuni e per gli effetti dell’articolo 21i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale (art. 3, comma 2 5, lett. a) D.L. 138/11 convertito in L.148/11). • dichiarare, tramite apposito modulo ,di i non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità previste dall’art.53 del D.L. 73/2021D.lgs.30.03.01 n.165 • dichiarare, provvede all’espletamentotramite apposito modulo, di non trovarsi in nome e per conto del MEFsituazioni, delle attività anche potenziali, di seguito indicate in relazione conflitto di interesse nell’assumere il predetto incarico; • al fine di adempiere alle Anticipazioni: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine disposizioni di cui al precedente punto III (D.lgs. n.33/13 e al D.lgs. 39/13 inoltrare tramite e- mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx, un curriculum vitae in formato europeo aggiornato, fornendo altresì l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale. Il conferimento dell’incarico del presente avviso e la conseguente stipula del contratto di seguitoprestazione d’opera intellettuale non costituisce in alcun modo presupposto per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato. Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’“Elenco”)l’Azienda non procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera e il vincitore della presente selezione si considererà decaduto, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro dichiarazioni mendaci. La data di inizio dell’attività è concordata tra le parti e precisata nel contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale. Qualora il professionista non rispetti il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma concordato per l’inizio dell’attività il contratto si intende risolto. Si precisa che in caso di recesso dal contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale il professionista dovrà dare un preavviso di 30 giorni. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021Regolamento Aziendale vigente per in conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, previa l’elenco degli idonei ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione da parte della relativa deliberazione e può essere di norma utilizzato per conferire incarichi nel caso di rinuncia del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni; VItitolare o di necessità di conferire nuovi incarichi con le medesime caratteristiche. stipulare, mediante scambio – Settore Concorsi - dell'Azienda Socio-Sanitaria di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum Lecco – Xxx xxxx’Xxxxx x. 0/00 - Xxxxx (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare xxx 0341/489422 – 053 – 055 – dalle ore 9.00 alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni ore 10.30 e dalle province autonome XIII. conservareore 14.00 alle ore 15.30, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazionesabato escluso). 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.

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Samples: Incarico Libero Professionale Di Medico Anestesista

Conferimento dell’incarico. 1. Con la sottoscrizione del presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 211, comma 2 del D.L. 73/2021commi da 833 a 842, della L. 178/2020, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate in relazione alle Anticipazioniall’Anticipazione: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione disponibili a legislazione vigente a valere sul Fondo, operando sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 25081, denominato “MEF-DT DL 34-20 DEBITI SSN” (di seguito, il “Conto Corrente”), nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello in allegato sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 1° febbraio 2021 e il 7 luglio 2021 31 marzo 2021, come previsto dall’ articolo 21dall’articolo 1, comma 3 del D.L. 73/2021833, della Legge 178/2020, ad eccezione della regione Calabria, per la quale il termine ultimo di presentazione della Domanda di Anticipazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 842, della Legge 178/2020, è fissato al 31 luglio 2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco (di seguito, l’“Elenco”) delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine nei termini di cui al precedente punto III (di seguito, l’“Elenco”)III, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande di Anticipazione pervenute e, comunque, pervenute: i. nei limiti delle somme risorse disponibili nella Sezioneper la concessione delle Anticipazioni a valere sulla Sezione debiti enti S.S.N, pari a 2.000 milioni di euro e, ii. tenuto conto della quota eventualmente riservata alla regione Calabria a seguito dell’istanza che il Commissario ad acta della regione dovrà presentare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 842, della Legge 178/2020, entro il 31 marzo 2021; V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 23 luglio 15 maggio 2021, previsto dall’articolo 211, comma 6 del D.L. 73/2021837, della Legge 178/2020, previa approvazione da parte del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni, ad eccezione della regione Calabria, per la quale tale termine, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 842, della Legge 178/2020, è fissato entro i quindici giorni successivi al 25 settembre 2021, data entro la quale la regione dovrà procedere all’approvazione della legge regionale di copertura di cui all’articolo 1, comma 837, della Legge 178/2020; VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 211, comma 8841, del D.L. 73/2021della Legge 178/2020, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni e dalle province autonomedagli Enti alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 841, della Legge 178/2020; XIIIXII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione. 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.

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Samples: Addendum

Conferimento dell’incarico. 1. Con la sottoscrizione del presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2155, comma 2 3, del D.L. 73/2021104/2020, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate in relazione alle Anticipazioni: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 21 settembre 2020 e il 7 luglio 2021 9 ottobre 2020 come previsto dall’ articolo 2155, comma 3 1, del D.L. 73/2021104/2020; IV. trasmettere al MEF l’elenco (di seguito, l’“Elenco”) delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine di cui al precedente punto III (di seguito, l’“Elenco”)III, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 23 luglio 2021ottobre 2020, previsto dall’articolo 2155, comma 6 2, del D.L. 73/2021104/2020, previa approvazione da parte del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni; VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21116, comma 86, del D.L. 73/202134/2020, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021;corrisposte XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni e dalle province autonome XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione. 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del della presente Addendum Convenzione non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.

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Samples: Addendum

Conferimento dell’incarico. 1L’incarico verrà conferito con deliberazione del Direttore Generale al candidato che avrà conseguito il migliore punteggio complessivo. Con Al vincitore verrà inviata comunicazione del conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda con l’indicazione del termine perentorio entro il quale comunicare disponibilità/non disponibilità alla stipula del contratto individuale di prestazione d’opera. Scaduto inutilmente predetto termine il vincitore verrà considerato rinunciatario. Il rapporto di lavoro si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale previo accertamento da parte dell’azienda: -dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività lavorativa; -del possesso dei requisiti generali e specifici previsto dal presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale bando; -del possesso della Convenzione, la CDP, ai sensi partita IVA -del possesso di polizza assicurativa contro gli infortuni e per gli effetti dell’articolo 21i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale (art. 3, comma 2 5, lett. a) D.L. 138/11 convertito in L.148/11). • dichiarare, tramite apposito modulo ,di i non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità previste dall’art.53 del D.L. 73/2021D.lgs.30.03.01 n.165 • dichiarare, provvede all’espletamentotramite apposito modulo, di non trovarsi in nome e per conto del MEFsituazioni, delle attività anche potenziali, di seguito indicate in relazione conflitto di interesse nell’assumere il predetto incarico; • al fine di adempiere alle Anticipazioni: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine disposizioni di cui al precedente punto III (D.lgs. n.33/13 e al D.lgs. 39/13 inoltrare tramite e- mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx, un curriculum vitae in formato europeo aggiornato, fornendo altresì l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale. Il conferimento dell’incarico del presente avviso e la conseguente stipula del contratto di seguitoprestazione d’opera intellettuale non costituisce in alcun modo presupposto per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato. Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’“Elenco”)l’Azienda non procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera e il vincitore della presente selezione si considererà decaduto, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro dichiarazioni mendaci. La data di inizio dell’attività è concordata tra le parti e precisata nel contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale. Qualora il professionista non rispetti il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma concordato per l’inizio dell’attività il contratto si intende risolto. Si precisa che in caso di recesso dal contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale il professionista dovrà dare un preavviso di 30 giorni. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021Regolamento Aziendale vigente per in conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, previa l’elenco degli idonei ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione da parte della relativa deliberazione e può essere di norma utilizzato per conferire incarichi nel caso di rinuncia del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni; VItitolare o di necessità di conferire nuovi incarichi con le medesime caratteristiche. stipulare, mediante scambio – Settore Concorsi - dell'Azienda Socio-Sanitaria di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum Lecco – Xxx xxxx’Xxxxx x. 0/00 - Xxxxx (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare xxx 0341/489055 – 053 – 422 – dalle ore 9.00 alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni ore 10.30 e dalle province autonome XIIIore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso). conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione. 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE (Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx)

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Samples: Incarico Libero Professionale Di Infermiere

Conferimento dell’incarico. 1L’incarico verrà conferito con deliberazione del Direttore Generale al candidato che avrà conseguito il migliore punteggio complessivo. Con Al vincitore verrà inviata comunicazione del conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda con l’indicazione del termine perentorio entro il quale comunicare disponibilità/non disponibilità alla stipula del contratto individuale di prestazione d’opera. Scaduto inutilmente predetto termine il vincitore verrà considerato rinunciatario. Il rapporto di lavoro si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale previo accertamento da parte dell’azienda: - -dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività lavorativa; - -del possesso dei requisiti generali e specifici previsto dal presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale bando; - -del possesso della Convenzione, la CDP, ai sensi partita IVA - -del possesso di polizza assicurativa contro gli infortuni e per gli effetti dell’articolo 21i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale (art. 3, comma 2 5, lett. a) D.L. 138/11 convertito in L.148/11). • dichiarare, tramite apposito modulo ,di i non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità previste dall’art.53 del D.L. 73/2021D.lgs.30.03.01 n.165 • dichiarare, provvede all’espletamentotramite apposito modulo, di non trovarsi in nome e per conto del MEFsituazioni, delle attività anche potenziali, di seguito indicate in relazione conflitto di interesse nell’assumere il predetto incarico; • al fine di adempiere alle Anticipazioni: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine disposizioni di cui al precedente punto III (D.lgs. n.33/13 e al D.lgs. 39/13 inoltrare tramite e- mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx, un curriculum vitae in formato europeo aggiornato, fornendo altresì l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale. Il conferimento dell’incarico del presente avviso e la conseguente stipula del contratto di seguitoprestazione d’opera intellettuale non costituisce in alcun modo presupposto per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato. Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’“Elenco”)l’Azienda non procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera e il vincitore della presente selezione si considererà decaduto, con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro dichiarazioni mendaci. La data di inizio dell’attività è concordata tra le parti e precisata nel contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale. Qualora il professionista non rispetti il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma concordato per l’inizio dell’attività il contratto si intende risolto. Si precisa che in caso di recesso dal contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale il professionista dovrà dare un preavviso di 30 giorni. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021Regolamento Aziendale vigente per in conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, previa l’elenco degli idonei ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione da parte della relativa deliberazione e può essere di norma utilizzato per conferire incarichi nel caso di rinuncia del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni; VItitolare o di necessità di conferire nuovi incarichi con le medesime caratteristiche. stipulare, mediante scambio – Settore Concorsi - dell'Azienda Socio-Sanitaria di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum Lecco – Xxx xxxx’Xxxxx x. 0/00 - Xxxxx (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare xxx 0341/489422 – 053 – 055 – dalle ore 9.00 alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni ore 10.30 e dalle province autonome XIII. conservareore 14.00 alle ore 15.30, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione. 2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali. 3sabato escluso). Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx

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Samples: Selection Notice for Professional Engagements

Conferimento dell’incarico. 1. Con la sottoscrizione del presente AddendumNel rispetto delle procedure previste, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività il Presidente,a seguito di seguito indicate in relazione alle Anticipazioni: I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente; II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”); III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021; IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine di cui al precedente punto III (di seguito, l’“Elenco”), con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione; V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma 6 del D.L. 73/2021, previa approvazione attenta valutazione da parte del MEF dell’Elencodi Commissione attivata per lo specifico, la concessione delle Anticipazioni; VI. stipulareconferisce l’incarico di prestazione d’opera intellettuale con atto, mediante scambio adeguatamente motivato, approvando il contratto di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”); VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione; VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione; IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione; X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento; XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021; XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni e dalle province autonome XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazionelavoro autonomo. 2. Nell’espletamento delle attività Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare: a) le generalità del contraente; b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d’opera intellettuale di natura professionale o di natura occasionale); c) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell’incarico; d) l’oggetto della prestazione; e) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento della prestazione e di verifica; f) l’ammontare del compenso per l’incarico, nonché le modalità per il relativo pagamento; g) l’esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; i) il foro competente in caso di controversie. 3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto o per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico. 4. Anche in caso di espletamento di procedura comparativa mediante avviso pubblico, nei confronti del medesimo soggetto che sia già stato titolare di due precedenti incarichi di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale consecutivi - o attivati in un intervallo temporale inferiore a 6 mesi - non è, comunque, ammesso il conferimento di un terzo ulteriore incarico. Tale divieto non si applica qualora sia intercorso almeno un anno tra la scadenza dell’ultimo contratto ed il nuovo conferimento di prestazione d’opera intellettuale. 5. Il divieto di cui al comma 1precedente opera unicamente nei confronti dei soggetti per i quali il corrispettivo derivante dalla prestazione resa a favore dell’Ordine costituisca più del 70 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dall’incaricato stesso, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionalinell’arco di due anni solari consecutivi precedenti all’incarico da conferire. 3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti. 4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione. 5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.

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Samples: Incarichi Di Prestazione D’opera Intellettuale