Common use of CONFEZIONAMENTO Clause in Contracts

CONFEZIONAMENTO. Per tutto ciò che concerne il confezionamento primario (l’involucro o il contenitore, quale ad esempio flaconi, siringhe, ecc.) e l’imballaggio esterno in cui è collocato il confezionamento primario del Vaccino, il Fornitore dovrà garantirne la conformità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006, e alle altre disposizioni vigenti in materia. L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del Fornitore e resterà di proprietà dell’Azienda Contraente (imballi e confezioni “a perdere”). Deve, altresì, essere ben visibile all’esterno: il contrassegno dell’azienda produttrice, il nome commerciale del Vaccino, il numero di dosi, nonché la data di scadenza delle stesse. L’imballaggio esterno del Vaccino deve, altresì, riportare la simbologia prevista per la corretta conservazione del Vaccino stesso. In particolare, l’imballaggio del Vaccino deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione del Vaccino, sia il rispetto delle condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Vaccino e dalla monografia “Vaccini” della Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti.

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