Common use of Confronto Clause in Contracts

Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Istruzione E Ricerca, Contratto Collettivo Nazionale

Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione l'ente intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali, le materie di cui all’art. 5 del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio l'invio, dal parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. 3. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Istituto

Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale cui si instaura un realizza il dialogo approfondito sulle materie di confronto rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali alle parti di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente consentire la piena partecipazione dei soggetti sindacali alla definizione delle di misure che l'amministrazione l’amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazioneè disciplinato dal CCNL comparto Scuola 2016/2018. A seguito della trasmissione delle informazionidell’avvenuta informazione, amministrazione e soggetti sindacali le parti si incontrano sesu richiesta di una di esse e, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimiper i soggetti sindacali, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al di una singola rappresentanza; al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 2. Sono oggetto del confronto le materie indicate al punto 2 dell’art. 5 del presente contratto.

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Samples: Contrattazione Integrativa

Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. 3. A Le RSU e le XX.XX., a seguito della trasmissione delle informazionitrasmissione, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano sepossono richiedere, anche singolarmente, l’attivazione del confronto entro 5 giorni dall'informazionedall’informazione. Anche l’Amministrazione può richiedere, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni, l’attivazione del confronto. 4. Al termine del confronto, confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione l'ente intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazionedall’ente, 3. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del Sono oggetto di confronto, è redatta una sintesi dei lavori e con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2: a) l’articolazione delle posizioni emerse.tipologie dell’orario di lavoro;

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Samples: Contratto Decentrato Integrativo Normativo