Common use of Congedi parentali Clause in Contracts

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32all’art. 32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – 2001 n.151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Vademecum on Agricultural Labor

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternitàpaternità e successive modifiche e integrazioni). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, all’art. 32 del citato Testo Unico, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro. In caso di richiesta del congedo parentale su base oraria, inferiore alla metà dell’orario medio giornaliero prevista dall’art. 32, c. 1-ter, del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015, l’azienda valuterà la possibilità di accogliere tale richiesta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32all'art. 32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l'ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave handi- cap grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di- sposizioni di legge e ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno so- stegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma com- ma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello del- lo stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore documentazione l’ulteriore docu- mentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispetta- re tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza del- l’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavorola- voro.

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Samples: Confederation Agreement

Congedi parentali. In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro